domenica, Maggio 5, 2024
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Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita!

Antiriciclaggio: Una vacatio legis infinita!

Di fronte ad una normativa di contrasto al riciclaggio di denaro sporco nata nell’anno 1991 – Legge nr.197/1991 – per sedici anni abbiamo tutti assistito, silenti, all’assenza normativa riguardante un problema serio, nell’assoluta indifferenza del legislatore.

Sto parlando del “trasferimento di denaro contante” tra soggetti diversi oltre la soglia consentita – da oggi la soglia è stata ridotta a mille euro – https://www.giovannifalcone.it/riduzione-contante-max-99999-per-non-pagare-sanzioni/ e dell’obbligo di comunicazione al Mef a prescindere, anche quando la stessa vicenda è posta a base per l’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta all’Unità d’informazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2023, la citata soglia è stata elevata a 5mila euro.

Questa vacatio legis ha provocato numerose contestazioni da parte della Guardia di finanza che, benché basate sul nulla, tanto inutile inchiostro è stato consumato con inevitabili preoccupazioni da parte di tanti sventurati.

Io stesso sono stato una vittima dell’assenza di norme al riguardo, significando che ho assunto temporaneamente la veste di sventurato perché direttamente destinatario di un contestazione da parte della Guardia di finanza che ovviamente si concluse in un nulla di fatto innanzi all’apposita Commissione ministeriale in conseguenza del deposito della mia “memoria difensiva”.

Pratica operativa

Correva l’anno 2004 quando, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario, su input di un addetto alla cassa, inoltrai una Segnalazione di operazione sospetta scaturita da una evidente falsa fatturazione in quanto, un cliente, titolare di una ditta individuale operante nel settore del commercio all’ingrosso e dettaglio di prodotti ortofrutticoli, nel ricevere un bonifico di circa centomila euro, con la causale “a saldo fattura”, restituiva b.m., davanti allo stesso sportello la stessa somma al traente dell’operazione, omologo di una similare attività economica, con una piccola decurtazione di circa il 10%.

Ricordo che a quella data la soglia massima consentita per il trasferimento di denaro contante era inferiore ad euro 12.500,00.

Nell’inoltrare la Sos, omisi volutamente la “comunicazione” al Mef, in forza dell’articolo 24 della legge 689/81 “Connessione obiettiva con un reato” che, testualmente recita: “…… qualora l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa”.

L’ulteriore anomalia all’epoca esistente riguardava il fatto che, mentre la Sos inoltrata all’Organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia, per l’appunto la Sos (allora si chiamava Ufficio Italiano Cambi), era criptata e coperta dalla massima riservatezza, lo stesso fatto, ove lo avessi dovuto comunicare al Mef – falsa fatturazione fra due operatori economici – e conseguente trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia consentita, era trasmessa “in chiaro”, senza alcuna attenzione in termini di riservatezza.

Nell’anno 2008, in occasione della contestazione formulatami dalla Guardia di finanza di Bari, feci notare agli esimi ex colleghi che anche il legislatore, nel 2007, svegliatosi dal lungo letargo durato 16 anni, aveva ben regolamentato l’argomento con il Decreto legislativo del 21/11/2007 n.231 – che, al terzo comma dell’art.51 – Obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo che, al comma 3, stabiliva:

3. Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell’art.41, comma 1, il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1”.

Invece di procedere all’annullamento del verbale in “autotutela” ed evitarmi una agonia giudiziaria di un contenzioso innanzi al Mef che ovviamente vinsi senza appello, la risposta degli operatori di polizia giudiziaria alla mia osservazione di ritrovato buon senso da parte del legislatore è stata: “Nel 2004 non c’era questa norma”.

La buon’anima avrebbe certamente concluso: Ho detto tutto!

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P.S.: Mi risulta che ancora adesso le banche o meglio alcune banche, per “sicurezza”, in presenza di vicende simili fanno una Sos all’Uif e una Comunicazione al Mef.

Confusione pazzesca e sanzioni lunari!

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1 commento

  1. Molte banche, ancora oggi, dimenticando la novità di cui al 3° comma dell’art.51 del d.lgs 231/07, continuano imperterrite a fare una “Sos” da una parte e una “comunicazione” dall’altra.
    Insomma, manco a dirlo, la confusione regna sovrana!

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