venerdì, Maggio 3, 2024
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Sos: Omissione o ritardo?

Sos: Omissione o ritardo? 

Cercare di farsi la croce e cecarsi un occhio”  

Apprendo in questi giorni di alcune iniziative improvvide e spericolate da parte di alcuni Aml operanti nell’ambito di grandi gruppi bancari che, unilateralmente e con modalità approssimative, hanno deciso di modificare l’assetto normativo di cui all’articolo 35 del d.lgs 231/07, riguardante gli Obblighi di segnalazione.

A cosa mi riferisco?

Se il precetto che tutti conosciamo parla di un “invio senza ritardo”, il nostro giurista in erba, ha deciso di un “invio senza tempo, senza scadenza”: insomma, una interpretazione maturata sul campo, senza pensarci troppo!

Con questa nuova impostazione si scopre di operazioni contabili risalenti al 2018 che oggi, leggendo e rileggendo, si ritengono sospette e come tali si invitano i direttori di filiali a inoltrare una specifica e mirata Segnalazione di operazione sospetta.

Pratica operativa

Diciamo subito che, l’impianto normativo riguardante l’intero dispositivo di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo esistente nel nostro Paese di cui al D.lgs 231/07 e successive integrazioni e modificazioni, almeno fino ad oggi, non punisce in alcun modo l’eventuale “ritardo” nell’invio di una segnalazione di operazione sospetta.

Ciò detto, cosa succede in pratica?

Succede che se una banca si sveglia dopo qualche anno dalla data contabile dell’operazione e, in base ad autonome elucubrazioni – spesso difficili anche da qualificare – decide di inviare una Sos quando, a seguire, nel 90% dei casi gli arriva una contestazione per “Omessa segnalazione di operazione sospetta”.

Ovviamente parlo di casi già successi e vissuti direttamente quando in una banca, il nuovo Responsabile aziendale antiriciclaggio appena insediato, nel leggere la operatività di un cliente primario e più precisamente una operazione posta in essere l’anno precedente, grazie ad una diversa sensibilità (… e terrore sanzionatorio …), decide di inoltrare la Sos.

Non l’avesse mai fatto: nel giro di qualche settimana, gli arriva una contestazione per omessa segnalazione di operazione sospetta indirizzata al responsabile di filiale (autore principale della violazione) e ai vertici della banca (responsabile in solido della violazione), prima dalla Guardia di finanza e da li a poco dalla Direzione generale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Organizzammo una difesa nel giro dei fatidici 30 giorni e, dopo non poche fatiche, si riuscì ad ottenere l’archiviazione.

Quando si dice, secondo il detto popolare: “Uno fa per farsi la croce e si ceca un occhio”!

Il suggerimento che tuttavia mi sento di dare è che, se ci si sveglia dopo qualche tempo – diciamo oltre un termine ragionevole di due o tre mesi dalla data contabile – se parliamo di una transazione specifica – bisogna argomentare, cercando di spiegare che si è arrivati alla conclusione dell’inoltro di una Sos sulla base di una valutazione approfondita, di un ragionamento che ha preso in considerazione una serie di fattori registrati nel breve e medio termine nella operatività dei rapporti.

Non è sempre detto ma può essere, questo, un modo per evitare contestazioni!

Meditate gente!

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