Benefici prima casa limitati in caso di immobile usucapito. Infatti valgono solo sull’imposta di registro e non su quelle catastali e ipotecarie.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 581 del 15 gennaio 2010, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
Nel passaggio chiave della sentenza si legge infatti che “i benefici fiscali previsti per l\’acquisto a titolo oneroso della prima casa si applicano anche alle sentenze dichiarative dell\’acquisto per usucapione, ove l\’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui dall\’art. 8, nota II bis, della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In quest\’ultimo caso, però, i suddetti benefici sono limitati all\’imposta di registro ed all\’INVIM, mentre ne restano escluse le imposte ipotecarie e catastali, in quanto il citato art. 8, nota II bis, non fa menzione di queste ultime e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
Fonte: www.cassazione.net
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Benefici prima casa dell’immobile usucapito validi solo sull’imposta di registro
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