Con la sentenza n. 14467 depositata il 30 giugno scorso, la seconda sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che il coerede usucapisce ex art. 1158 c.c., gli altri beni del de cuius se prova in giudizio di atteggiarsi a proprietario esclusivo. Non è infatti sufficiente solo il mero disinteresse degli altri coeredi ma è necessario il manifestarsi dell\’animus possidendi in termini di “esclusività” e non di comproprietà. Stante al giudizio di legittimità espresso con la sentenza in parola, i supremi giudici hanno stabilito che il coerede è a un tempo comproprietario e compossessore dei cespiti ereditati e, pertanto, risulta perfettamente in grado di usucapirne l\’intero a seguito del possesso ventennale, pacifico, non violento ed ininterrotto. Affinchè il coerede usucapisca l\’intero, hanno precisato i giudici di ultima istanza, “è necessario non solo il “disinteresse” degli altri coeredi al possesso della cosa, quanto e soprattutto “l\’estensione del possesso” da parte del coerede, ossia il manifestarsi del suo animus possidendi in termini di esclusività, ergo di proprietà e non già di comproprietà.
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USUCAPIONE: Comunione ereditaria
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