giovedì, Maggio 2, 2024
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IMPORT – EXPORT : La triangolazione che parte dall’Italia

La ditta A, italiana, riceve un
ordine di acquisto merci dalla ditta B,con ordine di spedizione di queste merci
nel magazzino di quest’ultima, in un altro Paese Ue. La ditta B non ha codice
identificativo Iso in quest’ultimo Paese.

La ditta B chiede che la merce sia
fatturata in regime di non imponibilità, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 della legge 331 / 93. Questa procedura è corretta?

M.A – VARESE

R I S P O S T A

La procedura
descritta dal quesito è corretta. Solitamente, l’applicazione dell’articolo 58
del Dl n. 331 / 1993 si caratterizza per la presenza di tre soggetti. In
particolare, la fattispecie in discorso si realizza quando un operatore
nazionale, promotore della triangolazione, acquista beni da un fornitore
italiano ( primo cedente ) conferendogli l’incarico di trasportare o spedire i
beni direttamente ad un suo cliente comunitario ( soggetto passivo di imposta
in un diverso Stato membro ). La vendita tra il primo cedente ed il promotore
della triangolazione è considerata una cessione interna non imponibile ai sensi
dell’articolo 58 citato. Invece, la vendita dal promotore della triangolazione
al cliente terzo, destinatario finale dell’operazione, è non imponibile ai
sensi dell’articolo 41, comma 1 del medesimo Dl 331/ 993. Nella maggior parte
dei casi, nelle triangolazioni interne intracomunitarie di cui all’articolo 58
intervengono tre soggetti, due nazionali ed uno stabilito in una altro Paese
membro della Ue. Tuttavia, la triangolazione può avvenire anche solo tra due
operatori nazionali quando l’acquirente, per esigenze della sua impresa, si fa
consegnare direttamente i beni in un altro Paese membro della Comunità dal suo
fornitore. E’ questa la fattispecie di cui al quesito in esame.

DA ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 7 LUGLIO
2014

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