lunedì, Aprile 29, 2024
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CONDOMINIO: La carta ricaricabile non può sostituire il conto

L’utilizzo di
una carta bancaria ricaricabile con Iban (quindi con movimenti tracciabili) può
legalmente sostituire l’apertura di un conto corrente bancario, ai sensi del
Codice civile, in un condominio?

Gianni
Trovò
– PIOVE DI SACCO

R I S P O S T A

Una tra le più importanti novità
introdotte dalla legge di riforma del condominio, la n.220/2012, riguarda
l’obbligo da parte dell’amministratore di far transitare tutte le somme
relative alla gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Il
novellato articolo 1129, 7° comma, Codice civile prevede che “l’amministratore
è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini
o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio,
su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere
visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.

Il successivo
12° comma, rispettivamente ai punti 3) e 4) stabilisce che costituiscono, tra
le altre, gravi irregolarità:”n.3) la mancata apertura ed utilizzazione del
conto di cui al settimo comma”, e n.4) la gestione secondo modalità che possono
generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini”.

L’integrazione
dell’articolo 1129 del Codice civile è il frutto della necessità di trasparenza
gestionale all’interno del condominio, recependo l’ormai consolidata corrente
giurisprudenziale che, pur in assenza di specifiche norme, stabiliva che
l’amministratore era tenuto a far affluire delle quote condominiali su un
apposito e separato conto corrente per evitare sovrapposizioni e confusioni tra
il patrimonio del condominio e il suo personale o, eventualmente, quello di
altri condomini.

Inoltre, si
precisi che nel contenuto normativo della predetta norma, il legislatore ha
previsto esclusivamente l’apertura di un “conto corrente, postale o bancario”,
senza indicare eventuali ulteriori strumenti e/o prodotti finanziari di
deposito denaro.

Sicché, da
quanto appena esposto, può ritenersi pacifico oltre al conto corrente, postale
o bancario, non sono ammissibili ulteriori o diversi strumenti per deposito del
denaro condominiale e, pertanto, la carta ricaricabile bancaria non può
sostituire il conto corrente.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23 MARZO2015

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