venerdì, Maggio 3, 2024
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APPALTI: Il Durc serve anche per i lavoratori autonomi

Un’azienda,
operante nel settore dell’idraulica, appalta e subappalta occasionalmente
lavori a terzi. Nel caso il subappalto fosse conferito a un autonomo, senza
dipendenti, è necessario chiedergli il Durc? Che senso può avere, dato che
costui non ha dipendenti? Si può ritenere che sia una tutela solo qualora
questo soggetto, a sua volta, subappalti a terzi?

D. G.– BRESCIA

R I S P O S T A

Il
Durc, documento unico di regolarità contributiva, è l’attestazione
dell’assolvimento, da parte dell’impresa, degli obblighi legislativi e
contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile.

Per
regolarità contributiva s’intende la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli
altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione
aziendale. il documento in questione serve per tutti gli appalti e subappalti
di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare,
aggiudicazione dell’appalto, stipula del contratto, stati d’avanzamento lavori,
liquidazioni finali), e per i lavori privati soggetti al rilascio della
concessione edilizia o alla Dia (dichiarazione di inizio attività)/Scia
(segnalazione certificata di inizio attività).

Secondo
l’articolo 90 del Dlgs 81/2008, il Durc verifica l’idoneità
tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.

Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori
non comportano rischi particolari, il requisito in questione si considera
soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi,
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
e del Durc. Ne consegue che, nel caso rappresentato dal lettore, il Durc
attesta che il lavoratore autonomo – allorché si tratti di prestazioni
rientranti nei limiti indicati – può assumere l’incarico di eseguire le
lavorazioni in subappalto.

Rimane
fermo che, per i lavori commissionati dalla pubblica amministrazione e dai
soggetti a essa assimilati, quanto alla scelta del contraente, il limite delle
prestazioni subappaltabili (secondo i termini e le modalità previste
dall’articolo 105 del Codice degli
appalti pubblici, Dlgs 50/2016) non può superare il 30% dell’importo
contrattuale, mentre per gli appalti privati occorre, a norma dell’articolo
1656 del Codice civile, l’autorizzazione del committente al subappalto
dell’opera; in difetto di questa autorizzazione, il contratto di subappalto è
considerato nullo.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL1 AGOSTO 2016

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