martedì, Aprile 30, 2024
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RICHIESTA DI RISARCIMENTO: Fare causa per danni morali

Fare causa per danni morali

 

Colui che ha patito una sofferenza a causa di un fatto illecito altrui ha diritto al risarcimento del danno morale subito. Ma come fare per chiederlo e ottenerlo?

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La legge parla chiaro: qualunque fatto doloso o colposo, che causa ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [1]. Un principio basilare del nostro ordinamento in base al quale ciascun consociato è tenuto ad astenersi dal ledere la sfera giuridica altrui. E questo vale anche nel caso in cui un soggetto abbia subito un danno morale, che cioè abbia patito una sofferenza per un fatto illecito altrui (doloso o colposo che sia), costituente reato.

Danno morale: come provarlo?

Per ottenere il risarcimento del danno morale è necessario, prima di tutto, che il soggetto danneggiato alleghi prove e fatti ulteriori rispetto a quelli del danno biologico, cioè il danno alla salute e all’integrità fisica e psichica riportato da una persona in conseguenza di un fatto illecito altrui (doloso o colposo che sia). Ciò è fondamentale per quantificare la sofferenza patita.

Chiaramente per ottenere il risarcimento, occorre per prima cosa provare di aver subito un danno: in particolare, non basta provare l’evento che lo ha determinato, ma bisogna dimostrare che il danno sia stato determinato proprio da quel determinato evento e non da altri. In altre parole, il danneggiato deve provare il fatto illecito da cui è derivato il danno, la colpevolezza del danneggiante e ilnesso causale tra la condotta illecita e il danno. A tal fine, riguardando il danno morale la sfera più intima della personalità dell’individuo, può essere dimostrato tramite la prova presuntiva, in base al principio della probabilità. Si presume, cioè, che il comportamento illecito della controparte, in quanto offensivo, abbia turbato psicologicamente il soggetto danneggiato; fondamentale è anche l’uso della prova testimoniale di soggetti che, conoscendo il danneggiato o essendo stati presenti al momento dell’illecito altrui o immediatamente dopo, possono dare una rappresentazione del dolore patito dal danneggiato.

Le prove, quindi, possono essere costituite principalmente da testimoni e documenti. Possono testimoniare i le parti in causa, i loro parenti e anche il coniuge in comunione dei beni che potrebbe un potenziale interesse a vincere il giudizio.

Le prove documentali sono, invece, contratti, lettere, telegrammi, secondo alcuni giudici anche le email semplici, le ammissioni di debito o qualsiasi foglio di carta che porti la firma o la scrittura del tuo avversario anche se non ha la data (la data può essere dimostrata con testimoni).

Danno morale: come calcolarlo?

Per quanto riguarda il calcolo della cifra spettante a titolo di liquidazione del danno morale, essendo esso un pregiudizio di natura non patrimoniale, sfugge a una precisa valutazione analitica e resta, perciò, affidato al prudente apprezzamento del giudice: egli per quantificarlo dovrà tener conto delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli altri elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al particolare caso. La valutazione che il giudice deve compiere, però, è diversa e autonoma rispetto a quella del danno biologico che viene stabilito sulla base di apposite tabelle (le più usate sono quelle di Milano) e non può essere limitata a un semplice aumento del punto base indicato nelle tabelle per una determinata patologia di danno biologico . Se si limitasse solo a questo il giudice, infatti, non considererebbe la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.

Danno morale: come chiedere il risarcimento?

Venendo ora, materialmente, alle modalità in cui chiedere il risarcimento del danno morale, la prima cosa da fare è individuare il danno subito, raccogliendo tutte le fonti di prova in proprio possesso e testimonianze sull’accaduto. Se un primo tentativo bonario fallisce e la parte danneggiante non è disposta a trattare per giungere ad un accordo evitando il giudizio, non resterà altra via che quella giudiziaria.

Per l’avvio della causa è necessario un atto di citazione che viene redatto da un avvocato e notificato alla controparte tramite l’ufficiale giudiziario. Se il danneggiate è emigrato all’estero, si può ricorrere alle notifiche internazionali o, in caso di irripetibilità, alle notifiche per pubblici proclami o per persone irreperibili. Nel corso del processo, sarà opportuno chiedere delle perizie per poter meglio individuare e quantificare il danno: ad esempio, se il danno consiste un uno stato depressivo a seguito della perdita del figlio vittima di omicidio, si potrà chiedere al giudice di nominare un medico o uno psicologo per meglio determinare quanto e cosa quella patologia comporta. Ricordiamo che il termine di prescrizione è di 5 anni, quindi, scaduto il termine senza che il danneggiato abbia prima mai inviato diffide, non c’è più possibilità di recuperare i soldi.

note

[1]Art. 2043 cod. civ.

Fonte: LLpT

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