giovedì, Maggio 2, 2024
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TERRAZZO AGGETTANTE: Spese a carico del singolo

Sono
proprietario di un appartamento, con un terrazzo che svolge solo in parte la
funzione di copertura del fabbricato. Di conseguenza, l’amministratore vorrebbe
addebitarmi integralmente, secondo i criteri dell’articolo 1126 del Codice
civile, le spese di rifacimento dell’impermeabilizzazione della parte di
terrazzo che è aggettante, e ripartire (1/3 e 2/3) la parte che copre le unità
sottostanti.

La
peculiarità del mio terrazzo è che su di esso vengono convogliate, con tubo che
scarica sul pavimento, le acque del lastrico solare sovrastante.

Tale
particolarità, a mio avviso, rende anche la parte aggettante del terrazzo un
lastrico solare “ausiliario”, che indirettamente svolge la funzione di
protezione delle unità sottostanti.

In
tale situazione, la ripartizione delle spese per il rifacimento delle parti
aggettanti può essere ricondotta anch’essa al criterio di 1/3 e 2/3?

Roberto Beccali – ROMA

R I S P O S T A

Salvo
esame fattispecie concreta e del regolamento condominiale contrattuale, si
ritiene che le spese per l’impermeabilizzazione della porzione aggettante della
terrazza siano totalmente a carico del condomino proprietario, così come
avviene per i balconi aggettanti (si veda, in proposito, la sentenza 15913/2007
della Cassazione).

E
ciò a prescindere dal fatto che alcuni pluviali comuni scarichino sulla
porzione di terrazza/lastrico aggettante.

Le
spese per l’impermeabilizzazione della porzione di lastrico solare compresa tra
le mura perimetrali, invece, sarebbero per 1/3 a carico del condòmino
proprietario della terrazza e per 2/3 a carico dei condòmini cui il lastrico
solare serve da copertura, a norma dell’articolo 1126 del Codice civile. La
questione – al di là delle pronunce di merito – è stata oggetto della sentenza
della Cassazione 16 febbraio 2017, numero 4183, in cui la Corte ha
ritenuto assorbita (avendo già deciso il rinvio alla Corte di appello) la
contestata questione secondo cui “la funzione di copertura del lastrico
spetterebbe solo alla parte compresa entro i muri perimetrali e non anche alla
parte aggettante, che avrebbe la diversa funzione di cornicione ovvero di
balcone”.

DAL “IL SOLE 24
ORE” DELL’8 MAGGIO
2017

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