Quali
sono gli elementi essenziali del rendiconto condominiale, la cui omessa
trasmissione nell’avviso di convocazione dell’assemblea può determinare il
fatto che la successiva delibera sia nulla (da impugnare in qualsiasi momento)
e non annullabile (da impugnare entro trenta giorni da parte di dissenzienti e
assenti)?
V.
F. – CASERTA
R
I S P O S T A
Nessuna
norma impone all’amministratore l’obbligo di allegare una qualche
documentazione all’avviso di convocazione dell’assemblea, chiamata
all’approvazione del rendiconto. Peraltro, quand’anche si ritenesse che un tale
obbligo si debba ricavare dal generale dovere di assicurare ai condomini una
partecipazione consapevole alle decisioni dell’assemblea, oppure nel caso in
cui esso sia espressamente imposto dal regolamento di condominio, il vizio che
conseguirebbe alla sua violazione sarebbe l’annullabilità e non la nullità
della deliberazione.
Così
come accade del resto – per le deliberazioni adottate su argomenti non
specificamente indicati all’ordine del giorno.
In
entrambe le situazioni, infatti, si tratta di vizi che attengono esclusivamente
al procedimento di convocazione della riunione (Cassazione, Sezioni Unite, 7
marzo 2005, n.4806). resta fermo il dovere dell’amministratore di assicurare il
più ampio accesso dei condòmini ai documenti condominiali (articolo 1129,
secondo comma, Codice civile).
DAL “IL SOLE 24
ORE” DELL’8 MAGGIO
2017