sabato, Aprile 27, 2024
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: Prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo di solidarietà del personale del settore credito

Ammortizzatori Sociali

Prestazioni ordinarie ed emergenziali del Fondo di solidarietà del personale del settore credito
(Inps, Circolare 2.12.2016 n. 213)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del RedditoDirezione Centrale EntrateDirezione Centrale Bilanci e Servizi FiscaliDirezione Centrale Sistemi Informativi e TecnologiciDirezione Centrale Posizione AssicurativaUfficio di Segreteria Organi Collegiali
Roma, 02/12/2016

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 213 e, per conoscenza,
Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all\’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l\’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3

OGGETTO: Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazioni ordinarie ed emergenziali: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.SOMMARIO: 1 Premessa e quadro normativo. 2 Finalità e ambito di applicazione. 3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali. 3.1 Tipologia. 3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni. 3.3 Ambito di applicazione: beneficiari. 4 Prestazioni ordinarie. 4.1 Programmi formativi. 4.1.1 Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione della domanda di intervento. 4.1.2 Elementi della domanda. 4.1.3. Misura del finanziamento. 4.1.4. Modalità di finanziamento dell\’intervento formativo e modalità operative. 4.2 Assegno ordinario. 4.2.1 Cause di intervento. 4.2.2 Criteri e modalità di accesso. 4.2.3 Misura della prestazione. 4.2.4 Durata dell\’intervento. 4.2.5 Contribuzione correlata. 4.2.6 Contributo addizionale. 4.2.7 Assegno ordinario e attività di lavoro. 4.2.8 Assegno ordinario e altre prestazioni. 4.2.9 Termini e modalità di presentazione della domanda. 4.2.10 Pagamento delle prestazioni. 4.2.11 Disciplina dell\’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale. 4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi. 5 Prestazioni emergenziali. 5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso. 5.2 Assegno emergenziale. 5.2.1 Misura della prestazione. 5.2.2 Durata della prestazione ­ sospensione cumulo e decadenza. 5.2.3 Contribuzione correlata. 5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda. 5.2.5 Contribuzione emergenziale. 5.2.6 Modalità di pagamento dell\’assegno emergenziale. 5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni. 5.3 Regime fiscale. 5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale – outplacement. 5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento. 5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda. 5.4.3 Modalità di pagamento dell\’outplacement. 6 Istruzioni operative. 6.1 Istruttoria della domanda. 6.2 Delibera di concessione. 7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa. 8 Istruzioni contabili. 8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale del personale – art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n. 83486/2014. 8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito ­ art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014. 8.3 Assegno emergenziale ­ art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014. 8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” ­ art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.1 Premessa e quadro normativo
L\’art. 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che la disciplina dei fondidi solidarietà istituiti ai sensi dell\’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,deve essere adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto nonregolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministrodell\’economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare trale organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ai sensi del successivo comma 43, l\’entrata in vigore del summenzionato decreto determinal\’abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo sulla base dellaprevigente disciplina.
In applicazione delle disposizioni citate, con l\’accordo del 20 dicembre 2013, stipulato tra leorganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale del settore Credito, ladisciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modificazioni, è stataadeguata alle disposizioni di cui all\’art. 3, commi 4 e ss., della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Con Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23ottobre 2014, di recepimento degli accordi richiamati, è stato istituito presso l\’INPS il Fondo disolidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell\’occupazionee del reddito del personale del credito, che continua la gestione del preesistente Fondo disolidarietà.
L\’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, coincidente con il decimoquinto giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ha determinatol\’abrogazione del Decreto n. 158 del 28 aprile 2000.
Il 24 settembre 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148,recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali incostanza di rapporto di lavoro, che, al Titolo II, revisiona l\’ambito di applicazione dei Fondi disolidarietà, ampliando la platea dei beneficiari delle prestazioni garantite dai Fondi disolidarietà e abrogando l\’art. 3 della legge n. 92/2012.
A norma dell\’art. 26, c. 7, tali Fondi sono obbligatori per tutti i settori che, non rientrando nelcampo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria estraordinaria, occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Il successivo comma 8 prevede che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore deldecreto, si adeguano alle disposizioni del comma 7, entro il 31 dicembre 2015.
Si precisa, al riguardo, che la predetta disposizione deve intendersi riferita sia ai fondi costituitia norma dell\’abrogato comma 4, art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia ai Fondiadeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 del medesimo articolo.
Tuttavia, per i Fondi già vigenti, i cui decreti istitutivi siano conformi ai dettami dell\’art. 26,comma 7, al fine di rendere più agevole il processo di transizione verso la nuova disciplina,non è necessario alcun adeguamento ai sensi del succitato comma 8.
L\’art. 2, c. 1, del D.I. n. 83486, dispone, in conformità con l\’art. 26, c. 7, del D.lgs. 148/2015,che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziendegià rientranti nel proprio campo di applicazione, ivi comprese quelle facenti parte di gruppicreditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti.
Pertanto, rilevata la conformità del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 alle disposizioni del citatoart. 26, c. 7, lo stesso non necessita di alcun adeguamento. Per i medesimi Fondi, così comeprevisto dall\’art. 46, comma 5, i rinvii all\’art. 3, commi da 4 a 45 della legge n. 92/2012,ovvero ad altre disposizioni abrogate, operati da ciascun decreto istitutivo di un Fondo disolidarietà bilaterale, compreso dunque il Decreto Interministeriale in oggetto, devonointendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. n. 148/2015.
Con circolare n. 90 del 6 maggio 2015 sono state fornite, preliminarmente, le istruzionirelative alle prestazioni straordinarie e alla contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo,nonché le relative istruzioni operative e contabili.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative, operative e contabili inordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo in argomento, conevidenza, per ciascuna di esse, delle principali modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n.148/2015.
2 Finalità e ambito di applicazione
Nell\’ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazioneaziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, ilFondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e ilrinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell\’occupabilità,dell\’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia incostanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa, siain caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegnoordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni emergenzialiintegrative dell\’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) ostraordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all\’esodo).
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende giàrientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D. I. n. 158del 28 aprile 2000.
3 Prestazioni ordinarie ed emergenziali
3.1 Tipologia
Ai sensi dell\’art. 5, comma 1, lett. a) e dell\’art. 10 del D.I. 83486/2014 il Fondo provvede, invia ordinaria:
1. a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell\’Unione Europea; 2. all\’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell\’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell\’attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all\’art. 10, co. 6; 3. per gli anni 2013, 2014 e 2015, all\’erogazione di un trattamento integrativo dell\’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi ai sensi dell\’art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di cui all\’art. 10, co 3. Poiché a decorrere dal 24 settembre 2015 questa prestazione è stata abrogata dall\’art. 46, lett. q) del D. Lgs. n. 148/2015, le domande verranno gestite secondo quanto precisato nel paragrafo 4.3.
Ai sensi dell\’art. 5, comma 1, lett. c) e dell\’art. 12, comma 1 del medesimo decreto, il Fondoprovvede, in via emergenziale: 1. all\’erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l\’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\’art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all\’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell\’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015; 2. al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell\’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell\’Unione Europea (c.d. outplacement).
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
Le domande di accesso alle prestazioni sia ordinarie che emergenziali, ai sensi dell\’art. 9 delD.I. n. 83486/2014, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale edeliberate seguendo l\’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo didisponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
L\’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nelrispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuoverichieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno,quindi, essere esaminate subordinatamente all\’accoglimento di eventuali richieste di altri datoridi lavoro aventi titolo di precedenza.
A norma dell\’art. 9, comma 7, del D.I. 83486/2014, i soggetti ammessi alle prestazioniordinarie che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l\’intervento del Fondo, prima dipoter accedere ad ulteriori forme d\’intervento del Fondo, possono essere chiamati aprovvedere al rimborso, totale o parziale, dell\’importo delle prestazioni fruite tramitefinanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o dell\’Unione Europea, mediante un pianomodulato di restituzione.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi del combinato disposto dell\’art. 2 e dell\’art. 6, comma 1, alle prestazioni ordinarie edemergenziali sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedenteparagrafo 2, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante econ contratto di lavoro a tempo determinato.
I dirigenti possono accedere a tutte le prestazioni, sia ordinarie che straordinarie edemergenziali, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria, cosìcome previsto dall\’art. 7, comma 4.
L\’accesso alle prestazioni ordinarie ed emergenziali non è subordinato al possesso, in capo allavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
4 Prestazioni ordinarie
4.1 Programmi formativi
Ai sensi dell\’art. 5, comma 1, lett. a) punto 1 del D.I. n. 83486/2014 il Fondo provvede, in viaordinaria, al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazioneprofessionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell\’Unione Europea.
4.1.1 Criteri e modalità di accesso. Termini e modalità di presentazione delladomanda di interventoAi sensi dell\’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto citato l\’accesso al finanziamento deiprogrammi formativi è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattualipreviste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale.
Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con unaccordo aziendale o di gruppo.
Qualora non si raggiunga detto accordo, l\’azienda non potrà accedere al finanziamentorichiesto.
L\’intervento è determinato, in misura non superiore all\’ammontare dei contributi ordinaridovuti dalla singola azienda fino al trimestre antecedente la data di presentazione delladomanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo e al netto deglialtri interventi per formazione già deliberati (c.d. tetto aziendale).
Nei casi in cui la misura dell\’intervento risulti superiore al limite sopra richiamato la differenzadi erogazione resta a carico del datore di lavoro secondo le modalità illustrate al successivoparagrafo 4.2.11.
L\’accesso al finanziamento dei programmi formativi avviene previa presentazione delladomanda, esclusivamente per via telematica, alla sede INPS competente per la matricola sullaquale insistono i lavoratori coinvolti nel programma formativo ovvero competente per lamatricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all\’obbligodell\’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25 giugno 2014.
Le istruzioni operative per l\’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione acarico del Fondo sono state fornite con circolare n. 122 del 2015.
4.1.2 Elementi della domanda
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici dell\’azienda e del titolare ovvero dellegale rappresentante, i seguenti elementi:
il periodo di formazione, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale delle ore di formazione svolte; l\’importo da finanziare per le ore di formazione svolte; la data dell\’accordo sindacale; la dichiarazione di responsabilità nella quale l\’azienda attesti:
a) di aver usufruito o meno di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali e/o comunitari e,in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero di lavoratori coinvolti, il totale diore di formazione svolte e l\’importo finanziato;b) l\’eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell\’accordo sindacale e l\’elenco dei lavoratoribeneficiari dei programmi formativi con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, dellaretribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
4.1.3. Misura del finanziamento
La misura del finanziamento richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dailavoratori interessati per il numero di ore destinate alla realizzazione di programmi formativi,ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali o dell\’UnioneEuropea.La retribuzione mensile dell\’interessato, utile per la determinazione della paga oraria di cuipresente paragrafo, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore,ovverosia la retribuzione sulla base dell\’ultima mensilità percepita dall\’interessato secondo ilcriterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
La domanda di finanziamento non potrà riguardare interventi di durata superiore ai dodicimesi.
4.1.4. Modalità di finanziamento dell\’intervento formativo e modalità operative
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, lastruttura territoriale INPS competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione,propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte dell\’azienda. La delibera è comunicataall\’azienda ed è resa disponibile all\’interno del cassetto bidirezionale.
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con ilsistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime aziende per i propri dipendenti.
A fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguentimodalità:
All\’interno del flusso Uniemens, nella sezione , nell\’elemento dovrà essere indicata la nuova causale “L113″che assume il significato di: “recupero formazione Fondo di Solidarietà del personale delCredito D. Interm. 83486/2014” e nell\’elemento le somme da recuperare;nel nuovo elemento andrà indicato il numero dell\’autorizzazionerilasciato dalla struttura territoriale INPS competente che autorizza gli interventi formativi.
4.2 Assegno ordinario
Ai sensi dell\’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e dell\’art. 10, commi da 2 a 5 del D.I.83486/2014, il Fondo assicura la prestazione di un assegno ordinario secondo i criteri e i limitidi durata attualmente previsti per la cassa integrazione guadagni, così come disciplinato con lecircolari n. 197 e n. 201 del 2015
4.2.1 Cause di intervento
L\’assegno ordinario, nella misura e nei limiti di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi4.2.3 e 4.2.4, consiste nell\’integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti lacui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste dalla normativa inmateria di CIGO e CIGS, illustrate nella circolare n. 197/2015 (ordinarie) e nelle circolari n. 24del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali (straordinarie).
L\’intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e dibreve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad unridimensionamento produttivo, nonché a favorire nuove assunzioni di personale a tempoindeterminato.
Le istanze saranno valutate, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sullabase dei criteri di cui al decreto n. 95442/2016 del Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali, così come delineati con la circolare n. 139/2016 e che trovano applicazione rispetto alleistanze presentate a decorrere dal 29 giugno 2016 e, per le causali in materia di integrazionesalariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto ministeriale n. 94033/2016adottato per l\’approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di cassaintegrazione guadagni straordinaria, che si applicano alle istanze presentate dal 9 febbraio2016, nonché nei successivi emanandi decreti.
Con riferimento alle prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all\’articolo 10, comma6, si fa riserva di fornire successive istruzioni.
4.2.2 Criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell\’art. 7, comma 1, lett. b) del citato decreto l\’accesso al finanziamento degliinterventi a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell\’orario di lavoro o dallasospensione dell\’attività lavorativa è subordinato all\’espletamento delle procedure contrattualipreviste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinanola riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative ove espressamente previste.
Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con unaccordo aziendale o di gruppo nell\’ambito del quale siano stati individuati una pluralità distrumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi chemodificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livellioccupazionali.
Qualora non si raggiunga l\’accordo aziendale, l\’azienda non potrà accedere al finanziamentorichiesto.
Ai sensi del successivo art. 9, comma 4, ciascuna domanda di accesso alla sola prestazione diassegno ordinario o di accesso congiunto ai finanziamenti per programmi formativi e assegnoordinario, viene accolta nei limiti del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall\’aziendaistante fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda, al netto deglioneri di gestione e amministrazione del Fondo e delle prestazioni già deliberate per formazionee assegno ordinario.
4.2.3 Misura della prestazione
Ai sensi dell\’art. 10, comma 2 del citato decreto il Fondo assicura la prestazione di un assegnoordinario calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettataal lavoratore per i periodi non lavorati, con l\’applicazione dei massimali previsti per il 2016 concircolare n. 48, e qui di seguito richiamati:
Massimali assegno ordinario 2016Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)Inferiore a 2.126,33 1.154,85Compresa tra 2.126,33 ­ 3.361,21 1.331,11Superiore a 3.361,21 1.681,62
Ai sensi dell\’art. 10, comma 2, tali importi sono aumentati annualmente secondo i criteri e lemisure previste per la cassa integrazione guadagni.
Parimenti a quanto già indicato per la formazione, la retribuzione mensile dell\’interessato, utileper la determinazione dei trattamenti di cui presente paragrafo, è quella individuata secondo ledisposizioni contrattuali nazionali in vigore, ovvero la retribuzione sulla base dell\’ultimamensilità percepita dall\’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annuaper ogni giornata.
Qualora l\’importo dell\’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassaintegrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
Si allegano degli esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro (all. n.1).
4.2.4 Durata dell\’intervento
Stante il disposto dell\’art. 46, comma 5, del D. Lgs. n. 148/2015, la disciplina sulla duratamassima, contenuta all\’art. 10, comma 5 del decreto, si intende riferita, a decorrere dal 24settembre 2015, alle disposizioni contenute nell\’art. 30, comma 1, del citato D. Lgs. n.148/2015, per cui la stessa non può essere inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e nonsuperiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per le causali dellacassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria.
A titolo esemplificativo si propone qui di seguito la seguente tabella.
Durata massima delle singole causaliTipo causale Durata Riferimento normativoEventi transitori 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile Art. 11e non imputabiliSituazioni 13 settimane fino ad un massimo di 52 nel biennio mobile Art. 11temporanee dimercatoRiorganizzazione 24 mesi in un quinquennio mobile Art. 22aziendaleCrisi aziendale 12 mesi. Un nuova istanza può essere concessa non prima Art. 22 che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazioneContratto di 24 + 12 mesi in un quinquennio mobile Art. 22solidarietà
Per la disciplina di dettaglio, si rimanda a quanto delineato dall\’Istituto con la circolare n.201/2015.
Disciplina precedenteAlle istanze presentate fino al 23 settembre 2015, si continua ad applicare la disciplinadell\’art. 3, comma 31 della l. 92/2012: per le causali previste dalla normativa in materia dicassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ai sensi dell\’art. 5, comma 1, lett. a),punto 2 (punti da 1 a 6 del par. 4.2.1), ciascun intervento, ai sensi dell\’art. 10, comma 5,può avere una durata massima non superiore alle durate massime previste dall\’art. 6,commi 1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento all\’utilizzo in viacontinuativa dell\’istituto dell\’integrazione salariale: ne deriva che l\’intervento è corrispostoper un periodo massimo di tre mesi continuativi. In casi eccezionali questo periodo puòessere prorogato trimestralmente, previa presentazione di una nuova istanza, fino a unmassimo complessivo di dodici mesi in un biennio mobile.Si precisa, a riguardo, che, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota n.40/7068 del 11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere intesocome riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che iComitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodocontinuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi, come quello in oggetto, cheespressamente prevedono che, per la prestazione di assegno ordinario, le domande diaccesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.Qualora l\’impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuovadomanda può essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l\’integrazioneè già stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normaleattività lavorativa.L\’integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superarecomplessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.
4.2.5 Contribuzione correlata
L\’art. 10, comma 10, del citato decreto, prevede che la contribuzione correlata, per i periodi dierogazione delle prestazioni di cui all\’art. 5, comma 1, lett.a), punto 2, a favore dei lavoratoriinteressati, sia versata dal Fondo, alla Gestione d\’iscrizione dei lavoratori interessati.
Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quellaanticipata, e per la determinazione della misura.
La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall\’articolo 40 della legge 4novembre 2010, n. 183.
Pertanto il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è datodall\’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazionelavorativa, nel mese in cui si colloca l\’evento. Tale importo deve essere determinato dal datoredi lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall\’Istituto nella circolare n. 11 del2013, punto 7.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla basedell\’aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente della forma di previdenza obbligatoriadi appartenenza dei lavoratori dipendenti interessati. In particolare, per il 2016, l\’aliquotacontributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzionecorrelata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L\’aliquota contributivada assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gliiscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.
Detta aliquota verrà computata tenendo conto dell\’aliquota aggiuntiva nella misura di un puntopercentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzionepensionabile, di cui all\’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito conmodificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro cheoptano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo dellabase contributiva e pensionabile previsto dall\’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995,n. 335, la cui misura per l\’anno 2016 è pari a 100.324,00.
4.2.6 Contributo addizionale
In caso di fruizione delle prestazioni di cui all\’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 è previstol\’obbligo, in capo al datore di lavoro, di versamento di un contributo addizionale nella misuranon inferiore all\’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dailavoratori che fruiscono della prestazione.
In fase di prima applicazione la misura è fissata nell\’1,5%.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti direttieffettuati dall\’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestionedel contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalitàapplicative saranno comunicate con separato messaggio.
4.2.7 Assegno ordinario e attività di lavoroAi sensi dell\’art. 10 comma 4 del citato decreto, la percezione dell\’assegno ordinario èsubordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione osospensione del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.
Al riguardo si rimanda a quanto già disciplinato con la circolare n. 130 del 04/10/2010 inmateria di compatibilità delle integrazioni salariali con l\’attività di lavoro autonomo osubordinato, nonché con la circolare n. 57 del 06/05/2014 in materia validità dellecomunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
Inoltre, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 201 del 2015 sull\’assegno ordinario cherecepisce le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 all\’art. 8.
4.2.8 Assegno ordinario e altre prestazioni
Stante il generale richiamo all\’applicabilità della disciplina della cassa integrazioni guadagniordinaria da parte dell\’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, ai Fondi di solidarietà èapplicabile l\’art. 3, c. 7, del medesimo Decreto, che stabilisce espressamente il principio diprevalenza della CIG sulla malattia.
Al riguardo, si conferma quanto già disciplinato in via amministrativa dall\’Istituto con lacircolare n. 201/2015.
Durante il periodo di percezione dell\’assegno ordinario, non è inoltre dovuto, in quanto nonprevisto dal decreto istitutivo del Fondo, l\’assegno al nucleo familiare.
4.2.9 Termini e modalità di presentazione della domanda
Ai sensi dell\’art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 24 settembre 2015, leaziende interessate, per accedere alle prestazioni, devono presentare apposita domanda nonprima di 30 giorni dall\’inizio della sospensione o riduzione dell\’attività lavorativa e non oltre iltermine di 15 giorni dall\’inizio della stessa, secondo le modalità illustrate con la già citatacircolare n. 201/2015, alla quale si rimanda per la disciplina di dettaglio, compresa quella digestione del periodo transitorio.
Come già indicato nella circolare n. 122/2015, in attesa dell\’adeguamento delle procedure dipresentazione della domanda, all\’istanza di accesso alla prestazione di assegno ordinario dovràessere allegata la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzionecorrelata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell\’allegato A della domanda online.
Nel caso di imprese assoggettate a procedure concorsuali, esclusivamente laddove vi sial\’autorizzazione alla continuazione dell\’esercizio d\’impresa, il commissario, il curatore ovvero illiquidatore, previo esperimento delle procedure di cui al par. 4.2.2, presentano alla sedecompetente la domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale, le eventualiproroghe e i dati necessari alla liquidazione delle prestazioni in favore degli aventi diritto. Lasuddetta causale non potrà essere invocata per sospensioni con decorrenza dal 01/01/2016.
4.2.10 Pagamento delle prestazioni
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la SedeINPS competente rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per lacorresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre la delibera ècomunicata all\’azienda ed è resa disponibile all\’interno del cassetto bidirezionale.
L\’assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Alriguardo, si evidenzia che con il D. Lgs. n. 148/2015, il legislatore ha introdotto terminiperentori per il conguaglio e/o le richieste di rimborso delle integrazioni anticipate ai lavoratori,che, a norma dell\’art. 7, comma 3, si devono effettuare, a pena di decadenza, entro sei mesi:
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2015 al 15/06/2016 data autorizzazione INPS: 20/07/2015 data decorrenza termine: 30/06/2016 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata) termine di decadenza: 31/12/2016 ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza dicembre 2016
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per i fondi si intende la data dell\’autorizzazione rilasciata dall\’INPS;
Esempio:
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2015 al 15/06/2016 data autorizzazione INPS: 20/07/2016 data decorrenza termine: 20/07/2016 (data autorizzazione INPS successiva alla scadenza del termine di durata) termine di decadenza: 21/01/2017 ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza gennaio 2017
Per i trattamenti conclusi prima dell\’entrata in vigore del decreto i sei mesi decorrono dalladata di entrata in vigore del decreto medesimo, per cui l\’ultima denuncia utile per operare ilconguaglio è quella con competenza marzo 2016.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio non sarà piùoperabile né su denuncia ordinaria, né su flussi di regolarizzazione.
Con successivo messaggio verranno rese note le istruzioni relative al nuovo flusso Uniemens.In attesa di tali istruzioni dovranno essere utilizzate le regole previste nella circolare n. 144 del2011.
Con riferimento alle indicazioni fornite nella suddetta circolare, si rammenta che la retribuzioneindicata attraverso la compilazione degli elementi e ,coincidendo con la retribuzione persa, ovvero quella che sarebbe spettata al lavoratore per iperiodi non lavorati, costituisce la base di calcolo per la determinazione oltre che delcontributo addizionale, anche della prestazione di assegno ordinario e della relativacontribuzione correlata.
Il pagamento diretto può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solonei casi di serie e documentate difficoltà finanziarie. In tali eventualità, laddove le motivazionidell\’azienda siano da ritenersi fondate, le competenti strutture territoriali dell\’INPS possonoautorizzare il pagamento diretto al lavoratore (cfr. circolare n. 197/2015 in materia di CIG).
Le sedi competenti, in tale ipotesi, dovranno verificare, al momento del pagamento che, per ilperiodo di competenza dello stesso, i lavoratori beneficiari non siano titolari di altre posizionigiuridiche ovvero prestazioni incompatibili con il trattamento autorizzato, così comeevidenziato al paragrafo 4.2.7.
4.2.11 Disciplina dell\’assegno ordinario in caso di superamento del tetto aziendale
L\’articolo 9, comma 5, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede che,nei casi in cui, in conseguenza di riduzioni o sospensioni di orario concordate con leorganizzazioni sindacali aziendali, la misura dell\’intervento ordinario, stimata dall\’azienda conle modalità di cui all\’articolo 10, risulti superiore ai limiti aziendali disciplinati dai commi 3 e 4dell\’articolo 9, la differenza di erogazione resti a carico del datore di lavoro.
In proposito, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14aprile 2016, prot. 8482, gli accordi sindacali di sospensione dei rapporti di lavoro ai fini delricorso alle prestazioni integrative del reddito sono legittimi ed esonerano il datore dall\’obbligodi pagamento della retribuzione solo se i lavoratori interessati hanno conferito specificomandato alle Organizzazione sindacali stipulanti, o ne ratifichino l\’operato.
In assenza di tale mandato, la sospensione del rapporto di lavoro è legittima solo se vienericonosciuta la sussistenza dei presupposti per l\’integrazione salariale e nel periodo per il qualel\’autorizzazione è concessa.
Inoltre, come rappresentato dal citato dicastero, con nota prot. 15736 del 25 luglio 2016, neicasi in cui la misura dell\’intervento ordinario, ai sensi dell\’articolo 10, risulti superiore ai limitiaziendali disciplinati dai commi 3 e 4 dell\’articolo 9 del decreto interministeriale, la delibera diconcessione dell\’assegno ordinario coprirà l\’intero periodo richiesto, ossia tutta la duratadell\’intervento per il quale il Comitato ritiene sussistenti i presupposti della causale invocata asostegno dell\’istanza presentata, previa anticipazione da parte del datore di lavoro al Fondodegli importi eccedenti il c.d. tetto aziendale.
Nello specifico, nella delibera il Comitato indicherà gli importi autorizzati, nei limiti di cuiall\’articolo 9, comma 4 e gli importi eccedenti che, ai sensi del comma 5, i datori di lavorosono tenuti a versare direttamente nella disponibilità del Fondo.
A tal fine, si ribadisce che l\’azienda dovrà allegare alla domanda di accesso alla prestazione,come già indicato al par. 4.2.9, la stima della prestazione e della relativa contribuzionecorrelata.
L\’Istituto, all\’esito dell\’istruttoria della domanda, comunicherà all\’azienda, tramite PEC, gliimporti eccedenti il c.d. tetto aziendale, dati dalla differenza tra la stima aziendale e l\’importodel doppio dell\’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda fino al trimestreprecedente la data della domanda, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione edelle prestazioni già deliberate. Entro 30 giorni dalla notifica della PEC l\’azienda dovrà inviare,sempre tramite PEC all\’indirizzo dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it copiadella contabile bancaria di avvenuto versamento tramite bonifico bancario della quota partedell\’assegno ordinario e della relativa contribuzione correlata a carico dell\’azienda.
Il suddetto versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico sulla contabilità speciale,presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata alla Sede dove è stata presentata ladomanda di assegno ordinario con le seguenti distinte causali: «contributo a coperturaassegno ordinario, art.9, comma 5, D.I. n. 83486/2014» e «contribuzione correlata all\’assegnoordinario, art. 9, comma 5, D.I. n. 83486/2014».
Qualora l\’azienda non provveda secondo quanto indicato, entro il suddetto termine di trentagiorni, si procederà, sussistendone i presupposti, con un accoglimento parziale della domanda,nei limiti degli importi rientranti nel c.d. tetto aziendale.”
In tal caso il datore di lavoro per le somme non ricomprese nell\’autorizzazione, continuerà adessere interamente obbligato ai fini retributivi e contributivi, in base alla disciplina generaledelle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive (sono, infatti, applicabili i principiespressi dalla giurisprudenza in materia di cassa integrazione, vedi Cass. S.U. n. 5454/1987;Cass., sez. lav., n. 15207/2010).
4.3 Integrazione ASpI ai lavoratori sospesi
Come già anticipato, l\’art. 46, comma 1, lett. q), del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, haabrogato l\’art. 3, comma 17, della L. 28 giugno 2012, n. 92.
L\’Istituto, con messaggio n. 7037 del 18/11/2015, coerentemente con quanto previsto dalMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 27 del 20 ottobre 2015, hadisposto che si procederà ad indennizzare i periodi, autorizzati dagli Enti Bilaterali, disospensione del 2015 ­ sempre nel rispetto del limite normativo dei 90 giorni nel bienniomobile ­ indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si trattadi periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia avuto inizioin data antecedente al 24 settembre 2015.
Ciò premesso, considerato che alla data del 12 ottobre 2015 non sono pervenute domanderelativamente alla prestazione in commento, la stessa non è più concedibile.
5 Prestazioni emergenziali
Ai sensi dell\’art. 12 il Fondo provvede in via emergenziale:
1. all\’erogazione, a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l\’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\’art. 5, comma 1, lett. b), di un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all\’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell\’indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs. 22/2015, di seguito denominato assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria; 2. al finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito denominato outplacement, della durata massima di dodici mesi, ridotto dell\’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell\’Unione Europea.
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Ai sensi dell\’art. 12, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, l\’accesso alle prestazioni emergenzialiè subordinato all\’espletamento delle vigenti procedure contrattuali preventive e di leggepreviste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonchéall\’ulteriore condizione che queste ultime si concludano con un accordo aziendale o di gruppo.Qualora non si raggiunga l\’accordo aziendale, l\’azienda non potrà accedere al finanziamentorichiesto.
Ciascuna domanda viene presa in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale,secondo l\’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Ai sensi dell\’art. 12, comma 7, hanno comunque diritto di precedenza le domande presentateda aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento diliquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\’amministrazione straordinariaqualora la continuazione dell\’attività non sia disposta o sia cessata.
Ciascuna domanda di accesso alle prestazioni di cui all\’art. 12, comma 1 lett. a) e b) del D.I.n. 83486/2014 viene accolta entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto deifinanziamenti complessivamente già autorizzati per la medesima prestazione e degli oneri digestione.
5.2 Assegno emergenziale
Ai sensi dell\’art. 12, comma 1, lett. a) del D.I. 83486/2014, a favore dei lavoratori licenziati aseguito di procedure di gestione degli esuberi e non aventi i requisiti per l\’accesso alleprestazioni straordinarie di cui all\’art. 5, comma 1, lett. b), il Fondo provvede all\’erogazione diun assegno emergenziale, della durata massima di 24 mesi, subordinatamente al permaneredella condizione di disoccupazione involontaria.
5.2.1 Misura della prestazione
L\’assegno emergenziale viene calcolato, per l\’anno 2016, nelle seguenti misure:
a) 80% dell\’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con lariduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall\’articolo 26 della legge 28febbraio 1986, n.41, con un massimale, pari ad un importo di Euro 2.378,58, per retribuzionitabellari annue fino ad Euro 40.720,45. Tale riduzione si applica esclusivamentenell\’eventualità in cui l\’importo della prestazione in pagamento sia pari o superiore all\’80%della retribuzione teorica indicata dall\’azienda nel flusso UNIEMENS. La riduzione cosìdeterminata rimane nella disponibilità del Fondo.b) 70% dell\’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con unmassimale pari ad un importo di 2.679,45 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da 40.720,45 a 53.578,73;c) 60% dell\’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad unimporto di 3.750,21 per retribuzioni tabellari annue oltre 53.578,73.
Gli importi di cui sopra, in base all\’art. 10, comma 2, del decreto n. 83486/2014 sono rivalutatiannualmente con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l\’industria.
Si precisa che nella retribuzione tabellare devono essere ricomprese le seguenti voci mensili,ove fruite: stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegno exintesa 8/12/2007 (art.85, comma 3, CCNL 19 gennaio 2012) e l\’eventuale correlato adpersonam ex intesa 8 dicembre 2007, assegno ad personam ex art.66 del CCNL 11/7/99,assegno ad personam ex art. 8 del CCNL 1/12/2000, automatismi ex art. 110 del CCNL 19gennaio 2012.
Si tratta di voci corrisposte per tredici mensilità, pertanto i relativi importi mensili andrannomoltiplicati per 13 ai fini della retribuzione annua utile per l\’individuazione della fasciareddituale di appartenenza ai fini dell\’applicazione del massimale.
L\’erogazione dell\’assegno emergenziale avviene ad integrazione, sia nell\’importo che nelladurata, dell\’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti adecorrere dal 1 maggio 2015, ad integrazione dell\’indennità di disoccupazione NASpI di cui alD.lgs. 22/2015, ed è, quindi, subordinata al riconoscimento dell\’indennità stessa. Pertanto,durante il periodo di percezione dell\’indennità di disoccupazione ASpI/NASpI, al lavoratoreviene erogato un assegno emergenziale il cui importo lordo viene ridotto in misuracorrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. Viceversa, durante ilperiodo successivo alla fine dell\’indennità ASpI/NASpI viene erogato l\’intero importo a titolo diassegno emergenziale.
5.2.2 Durata della prestazione ­ sospensione cumulo e decadenza
Ai sensi dell\’art. 12, comma 1, lettera a), del decreto n. 83486/2014, la durata massimadell\’assegno emergenziale è di 24 mesi, ricompresi i periodi di percezione dell\’indennità didisoccupazione, fermo restando il permanere della condizione di disoccupazione involontaria.All\’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti sulla sussistenza dei requisiti,sulla sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento ASpI (o del trattamento NASpI, pergli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1 maggio 2015). La sede competentealla gestione e liquidazione della prestazione emergenziale è la stessa sede competente allagestione e liquidazione dell\’indennità di disoccupazione. Di seguito si fornisce, a titolomeramente esemplificativo, una casistica ricorrente sia nel caso di coesistenza dell\’assegnoemergenziale con l\’indennità di disoccupazione sia nel caso in cui l\’assegno emergenzialevenga erogato in via esclusiva. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda allanormativa generale ed alle circolari INPS n. 94/2015, n. 142/2015 e 194/2015, in materia diindennità di disoccupazione NASpI.
L\’assegno emergenziale, pertanto, decorre dall\’ottavo giorno successivo alla data di cessazionedell\’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda di disoccupazione è presentata entro l\’ottavogiorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui ladomanda sia stata presentata successivamente all\’ottavo giorno.
Se il licenziamento non è preceduto da preavviso, il trattamento di disoccupazione e l\’assegnoemergenziale spettano dall\’ottavo giorno successivo al termine dell\’indennità sostitutiva, se ladomanda di indennità di disoccupazione viene presentata entro l\’ottavo giorno successivo allascadenza del periodo di mancato preavviso. L\’indennità di disoccupazione e l\’assegnoemergenziale decorrono, invece, dal giorno successivo a quello di presentazione della domandadi disoccupazione, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all\’ottavo giorno dalladata di fine del periodo corrispondente all\’indennità di mancato preavviso.
In materia di sospensione, qualora durante il periodo di percezione dell\’indennità didisoccupazione e dell\’assegno emergenziale il lavoratore disoccupato venga assunto concontratto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui redditoannuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (che per il lavoro dipendente èdi 8.000 euro), entrambe le prestazioni sono sospese d\’ufficio sulla base delle comunicazioniobbligatorie. Al termine del periodo di sospensione, le stesse sono nuovamente corrisposte peril periodo residuo spettante al momento in cui erano state sospese.
Considerato che l\’assegno emergenziale segue le regole dell\’indennità di disoccupazione, iperiodi di eventuale sospensione sono considerati periodo neutro e comportano unoslittamento in avanti anche la durata dell\’assegno emergenziale per il periodo corrispondentealla sospensione, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi per la fruizione dell\’assegno.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato venga assunto, invece, nel periodo di percezione siadell\’indennità di disoccupazione che dell\’assegno emergenziale, con contratto di lavorosubordinato per un periodo superiore a sei mesi o a tempo indeterminato il cui reddito annualesia superiore al reddito minimo escluso da imposizione, il lavoratore decade dal diritto allafruizione dell\’assegno stesso oltre ovviamente a perdere il beneficio dell\’indennità didisoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore, in corso di fruizione della indennità di disoccupazione edell\’assegno emergenziale, si rioccupi con un rapporto di lavoro subordinato per un periodoinferiore, pari o superiore a sei mesi o con un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione -con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione – l\’assicurato continua a percepireentrambe le prestazioni, cumulandole con il reddito da lavoro dipendente. L\’indennità didisoccupazione è ridotta, però, di un importo pari all\’80 per cento del reddito previsto,rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavorosubordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell\’indennità o, se antecedente, lafine dell\’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d\’ufficio al momento dellapresentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore, per mantenere il diritto allaprestazione ridotta, deve comunicare all\’INPS, entro un mese dall\’inizio dell\’attività, il redditoannuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di duratapari o inferiore a sei mesi si applica l\’istituto della sospensione; laddove, invece, il rapporto dilavoro sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato si applica l\’istituto della decadenza.Per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015 (NASpI), oltre allapresentazione della dichiarazione dei redditi, è necessario altresì che il datore di lavoro o -qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione – l\’utilizzatore, debbanoessere diversi dal datore di lavoro o dall\’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la suaattività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all\’indennità didisoccupazione NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o dicontrollo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9 del D.lgs. n. 22/2015).
Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessiinvolontariamente da uno dei detti rapporti e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai finidella conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto a percepire l\’ASpI/NASpI, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all\’INPS entro un mesedalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti inessere.
L\’importo dell\’indennità ASpIi/NASpI è ridotta di un importo pari all\’80 per cento del redditoprevisto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto dilavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell\’indennità o, seantecedente, la fine dell\’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d\’ufficio almomento della presentazione della dichiarazione dei redditi (circ. n.94/2015).
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale oparasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazionedello stato di disoccupazione (rispettivamente di 4.800 euro per il lavoro autonomo e di 8.000euro per il lavoro parasubordinato), il soggetto beneficiario deve informare l\’INPS entro unmese dall\’inizio dell\’attività, o entro un mese dalla domanda di disoccupazione se l\’attività erapreesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
In tal caso l\’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all\’80 per cento del redditoprevisto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell\’attività e la datadi fine dell\’indennità o, se antecedente, la fine dell\’anno. La riduzione di cui al periodoprecedente è ricalcolata d\’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nei casi di esenzione dall\’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiarioè tenuto a presentare all\’INPS un\’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavatodall\’attività lavorativa entro il 31 marzo dell\’anno successivo. Nel caso di mancatapresentazione dell\’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l\’indennità didisoccupazione e il trattamento integrativo percepiti dalla data di inizio dell\’attività lavorativain argomento.
E\’ prevista altresì, la cumulabilità per intero della prestazione di disoccupazione con i compensiderivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per annocivile.
Per i compensi che superano detto limite e sino a 7.000 euro per anno civile la prestazioneNASpI sarà ridotta di un importo pari all\’80 per cento del compenso rapportato al periodointercorrente tra la data di inizio dell\’attività e la data in cui termina il periodo di godimentodell\’indennità o, se antecedente, la fine dell\’anno.
Il beneficiario dell\’indennità di disoccupazione è tenuto a comunicare all\’INPS entro un meserispettivamente dall\’inizio dell\’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalladata di presentazione della domanda di NASpI, il compenso della predetta attività solo, però,se questo supera il limite dei 3.000 euro, pena la decadenza dall\’indennità di disoccupazione- edal trattamento integrativo (circ. N. 142/2015 e msg. 494/2016).Stante il disposto dell\’art. 12, comma 3, del decreto 83486/2014, che prevede l\’applicazioneall\’assegno emergenziale delle sole regole in materia di sussistenza dei requisiti, sospensione edecadenza previste per l\’indennità ASpI/NASpI, non si applicano all\’assegno le altre regolepreviste per detto trattamento. Ne deriva che l\’importo dell\’assegno emergenziale,determinato all\’origine quale integrazione della prestazione pubblica, a differenza dell\’indennitàASpI/NASpI, che viene ridotta al verificarsi delle singole fattispecie e con le modalità sopradescritte, rimane cristallizzato all\’importo in godimento alla data precedente all\’inizio dellesingole attività lavorative senza l\’applicazione di alcuna riduzione.
Non trova, altresì, applicazione all\’assegno emergenziale l\’istituto dell\’anticipazione a titolo diincentivo all\’autoimprenditorialità in quanto non espressamente previsto dal decreto n.83486/2014. Il lavoratore, quindi, pur nel caso in cui abbia diritto alla corresponsioneanticipata dell\’indennità ASpI/NASpI, non può richiedere la liquidazione anticipata in un\’unicasoluzione dell\’importo complessivo del trattamento emergenziale, spettante e non ancoraerogato (cfr. circ. 94/2015). L\’assegno emergenziale continuerà, pertanto, ad essere erogatomensilmente, compatibilmente al mantenimento dello status di disoccupazione come sopraspecificato, nell\’importo dell\’integrazione, per il periodo teorico di durata dell\’ASpI/NASpI, enell\’importo intero per il restante periodo.
Durante il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, non è inoltre dovuto, inquanto non previsto dal più volte richiamato decreto istitutivo del Fondo, l\’assegno al nucleofamiliare.
Le regole in materia di sospensione e decadenza previste per l\’indennità ASpI/NASpI siapplicano anche nel periodo di percezione del solo assegno emergenziale.
5.2.3 Contribuzione correlata
Per il periodo di percezione del solo assegno emergenziale, il Fondo provvede al versamento,alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, della contribuzione correlata, calcolataapplicando l\’aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore tempo per tempovigente all\’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in costanza dirapporto di lavoro. Per ulteriori istruzioni si rinvia a quanto giù esposto al paragrafo 4.2.5. Talecontribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quellaanticipata, e per la determinazione della misura.
Durante il periodo di percezione dell\’indennità ASpI/NASpI e dell\’assegno emergenziale adintegrazione, è invece escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodoverrà operato l\’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un appositocodice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall\’archivio di Disoccupazione/mobilitàin corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l\’esposizione del periodostesso nell\’estratto conto degli interessati.
5.2.4 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in viatelematica, alla sede INPS presso la quale esiste l\’accentramento contributivo o, in subordine,alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell\’azienda (Circolare n. 80 del25/06/2014). Con circolare n. 203 del 2015 sono state fornite le istruzioni operative perl\’inoltro on-line delle domande di finanziamento della prestazione a carico del Fondo.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell\’azienda e del titolare ovvero del legalerappresentante: la dichiarazione di impegno al versamento del contributo emergenziale a carico dell\’azienda in unica soluzione; la dichiarazione delle causali dell\’intervento richiesto; la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\’amministrazione straordinaria.
Alla domanda, infine, deve essere allegato l\’accordo sindacale o di gruppo e la lista deilavoratori coinvolti.
Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell\’importo dell\’assegno emergenziale che dellarelativa contribuzione correlata, viene stimato dall\’Istituto sulla base dell\’ultima retribuzionetabellare lorda mensile spettante a ciascun lavoratore licenziato. Nella stima dell\’importo dafinanziare si dovrà tenere conto anche delle somme che dovranno liquidarsi ai lavoratoriinteressati a titolo di indennità di disoccupazione.
La delibera assunta dal Comitato amministratore per l\’importo complessivo è condizione per ilsuccessivo pagamento della prestazione ai lavoratori.
Resta inteso che il pagamento dell\’integrazione al lavoratore è subordinato all\’effettivapresentazione della domanda di indennità di disoccupazione e al riconoscimento della stessa.
Previa stipula di apposita convenzione tra l\’Inps e le organizzazioni sindacali, i lavoratori chefruiscono dell\’assegno emergenziale hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributisindacali a favore dell\’organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contrattocollettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l\’istituzione del Fondo.
5.2.5 Contribuzione emergenziale
A seguito dell\’adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessionedell\’assegno emergenziale è previsto l\’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento diun contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dalFondo.
Al contributo di finanziamento di cui si tratta si applicano le disposizioni vigenti in materia dicontribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall\’articolo 33, comma 4,del D.lgs n. 148/2015
Il suddetto contributo emergenziale, quantificato dalla delibera del Comitato amministratore,dovrà essere versato in unica soluzione dall\’azienda tramite bonifico sulla contabilità speciale,presso la tesoreria provinciale dello Stato, intestata alla Sede dove è stata presentata ladomanda di assegno emergenziale con le seguenti distinte causali: «contributo a coperturaassegno emergenziale, art. 12 D.I. n. 83486/2014» e «contribuzione correlata all\’assegnoemergenziale, art. 12 D.I. n. 83486/2014».
5.2.6 Modalità di pagamento dell\’assegno emergenziale
La gestione del flusso amministrativo sotteso all\’erogazione dell\’assegno emergenziale sicompone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata all\’emissionedella deliberazione di autorizzazione da parte Comitato Amministratore del Fondo, e l\’altra dipagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti cheper lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di ASpI/NASpI. Il pagamento dell\’assegnoavverrà tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione (DSweb),secondo le modalità indicate dal lavoratore.Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo perl\’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera ècomunicata all\’azienda ai fini del pagamento della contribuzione emergenziale ed è resadisponibile all\’interno del cassetto bidirezionale.
La procedura effettuerà automaticamente il pagamento mensile dell\’assegno emergenzialesoltanto dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione dell\’ASpI/NASpI, ilcui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegnoemergenziale.
5.2.7 Compatibilità con altre prestazioni
L\’assegno emergenziale, pur se regolato dalle disposizioni sull\’indennità di ASpI/NASpI perdecorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativadisciplinata da disposizioni speciali, non equiparabile tout court all\’indennità di disoccupazione.
Pertanto, laddove la lavoratrice che stia percependo l\’indennità di disoccupazione e, adintegrazione, l\’assegno emergenziale, entri in maternità, il diritto all\’indennità di maternitàsarà pienamente riconosciuto, secondo le regole dell\’indennità ASpI/NASpI. Al termine delperiodo di sospensione per maternità obbligatoria sia l\’indennità di disoccupazione chel\’assegno emergenziale riprendono ad essere corrisposti per il periodo residuo spettante almomento in cui in cui l\’indennità e l\’assegno stesso erano stati sospesi. Viceversa, allalavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario di indennità di disoccupazione e stiapercependo, fermo restando lo stato di disoccupazione, il solo assegno emergenziale, nonpotrà riconoscersi il trattamento di maternità.
5.3 Regime fiscale
L\’assegno emergenziale, sostitutivo di retribuzione, costituisce reddito di lavoro dipendente aisensi degli artt. 6 e 49 del DPR n. 917/1986 (TUIR). La modalità di tassazione è quellaordinaria, salvo che sussistano i presupposti di tassazione separata degli arretrati di cui all\’art.17 comma 1, lett. b) del TUIR. Tali somme usufruiscono delle detrazioni degli artt. 12 e 13 delTUIR su richiesta dell\’interessato.
5.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale – outplacement
Ai sensi dell\’art. 12, comma 1, lett. b) del D.I. 83486/2014, il Fondo provvede, in viaemergenziale, al finanziamento, a favore dei lavoratori licenziati percettori di assegnoemergenziale, non aventi i requisiti per l\’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all\’art. 5,comma 1, lett. b) e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazioneprofessionale, di seguito outplacement, della durata massima di dodici mesi, ridottodell\’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell\’Unione Europea.
5.4.1 Condizioni, criteri, modalità di accesso e misura del finanziamento
L\’accesso alla prestazione di outplacement, oltre che alla disciplina già prevista al paragrafo5.1, è condizionato al rispetto, delle seguenti condizioni:
che le aziende siano già state autorizzate al finanziamento di cui all\’art. 12, comma 1, lettera a) (assegno emergenziale); che i lavoratori facciano richiesta, durante il periodo di percezione dell\’assegno emergenziale, della prestazione di supporto alla ricollocazione professionale; che la fruizione dei programmi di ricollocazione professionale sia ricompresa nel periodo di effettiva percezione dell\’assegno emergenziale.Ai sensi del comma 5, del citato articolo, è dovuto da parte dell\’azienda un contributoemergenziale il cui ammontare è pari alla metà della prestazione deliberata dal Fondo.
5.4.2 Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di accesso alla prestazione di outplacement, redatta secondo il modello allegato(all. 2) deve essere presentata, esclusivamente via PEC, alla sede INPS presso la quale esistel\’accentramento contributivo o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sedeprincipale dell\’azienda (Circolare n. 80 del 25/06/2014), mettendo per conoscenza l\’indirizzoPEC della DCPSR dc.prestazionisostegnoreddito@postacert.inps.gov.it.La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazioneprofessionale già svolti.
Per l\’accesso alla prestazione, la domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell\’aziendae del titolare ovvero del legale rappresentante, i seguenti elementi:
il numero complessivo dei lavoratori per i quali si richiede l\’intervento; la durata dell\’intervento; i dati identificativi dell\’azienda incaricata dell\’esecuzione dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale; l\’importo del finanziamento richiesto; la dichiarazione delle causali dell\’intervento richiesto; la dichiarazione di avente titolo di precedenza in seguito a provvedimento dichiarativo di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all\’amministrazione straordinaria; la dichiarazione che le domande presentate dai lavoratori per l\’accesso ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale sono custoditi dall\’azienda medesima e disponibili per ogni richiesta; la dichiarazione di responsabilità nella quale l\’azienda attesti: di aver usufruito o meno di altri finanziamenti per outplacement previsti da Fondi nazionali e dell\’Unione Europea; in caso affermativo, l\’indicazione del periodo, del numero di lavoratori coinvolto, dell\’importo finanziato e il soggetto erogatore.
Alla domanda, infine, deve essere allegato l\’elenco dei lavoratori beneficiari dell\’intervento,l\’accordo sindacale e copia delle fatture rilasciate dall\’azienda incaricata dell\’esecuzione deiprogrammi di supporto alla ricollocazione professionale.
5.4.3 Modalità di pagamento dell\’outplacement
La Società, incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazioneprofessionale, fatturerà l\’intero costo del servizio all\’azienda richiedente, la quale effettuerà ilpagamento dell\’intera quota alla Società di outplacement. Poiché è previsto che l\’azienda versiun contributo emergenziale pari alla metà della prestazione, il Fondo delibererà l\’importocomplessivo della spesa riconosciuta, mentre l\’azienda sarà autorizzata a conguagliarsil\’importo al netto del contributo emergenziale.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, ladelibera è comunicata all\’azienda ed è resa disponibile all\’interno del cassetto bidirezionale.
L\’azienda, successivamente all\’esito della autorizzazione, recupererà l\’importo a carico delFondo attraverso il sistema del conguaglio dei contributi dalle medesime aziende dovuti per ipropri dipendenti.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, le aziende autorizzate si atterranno alle seguentimodalità:
All\’interno del flusso Uniemens, nella sezione , nell\’elemento dovrà essere indicata la nuova causale “L119″che assume il significato di: “recupero outplacement Fondo di solidarietà del personale delcredito D.I. n. 83486/2014” e nell\’elemento le somme da recuperare; nelnuovo elemento andrà indicato il numero di autorizzazione rilasciatodalla struttura territoriale INPS competente, a seguito della delibera relativa alla prestazione dioutplacement.
Il conguaglio potrà essere effettuato a partire dal mese successivo a quello in cui è intervenutal\’autorizzazione.
6 Istruzioni operative
L\’istituto ha predisposto un\’apposita procedura in grado di gestire l\’intero processoamministrativo sotteso all\’erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivicompreso il Fondo del Credito. La procedura guiderà l\’operatore in tutte le fasi del processoamministrativo, dall\’acquisizione della domanda, alla stima dell\’importo dell\’interventorichiesto, all\’inoltro al comitato della proposta di deliberazione, al pagamento dellaprestazione.
6.1 Istruttoria della domanda
All\’atto della ricezione della domanda di accesso ad una delle prestazioni ordinarie oemergenziali erogate dal Fondo, le Sedi competenti devono provvedere alla relativa istruttoria,verificando nello specifico:
la completezza della domanda; che l\’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo; la correttezza e completezza degli allegati alla domanda; la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo. la proporzionalità tra l\’importo richiesto e il c.d. tetto aziendale.
Inoltre, per l\’assegno ordinario, dovrà essere verificato anche:
il rispetto dei termini di presentazione della domanda; l\’integrabilità della causale; la compatibilità dei lavoratori; la presenza di prestazioni incompatibili con l\’assegno ordinario (es.: contratto di solidarietà di tipo b o CIG in deroga).
Le domande di prestazione presentate dalla singola azienda possono essere accolteesclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo, tenuto conto dei finanziamenticomplessivamente già autorizzati e degli oneri di gestione. In ogni caso il Fondo non puòerogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Sede predisporrà la proposta didelibera e la relativa scheda per l\’invio alla Direzione Generale, che curerà, una volta verificatala capienza del Fondo in relazione all\’importo finanziabile così come determinato nell\’istruttoriaterritoriale, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l\’adozione dellarelativa delibera.
Nella fase di avvio dell\’operatività del fondo, l\’intero flusso sarà gestito dalla DirezioneCentrale; con apposito messaggio saranno fornite le istruzioni operative per la gestione daparte delle Sedi.
6.2 Delibera di concessione
La concessione del finanziamento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo conconforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitatoamministratore del fondo.
Qualora l\’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, ladeterminazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell\’INPS. Il provvedimentodi sospensione, con l\’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato neltermine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell\’INPS che, entro i tre mesi successivi,stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine ladecisione diviene esecutiva.
7 Monitoraggio e rendicontazione della spesa
L\’art. 3, commi 26 e 30, della l. 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che i Fondi hanno obbligo dibilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Al fine diassicurare il pareggio di bilancio, il Comitato o in sua vece l\’Istituto in caso di inadempienza diquesti, possono proporre modifiche in relazione all\’importo delle prestazioni ovvero alla misuradell\’aliquota di contribuzione. In caso di assenza dell\’adeguamento contributivo l\’INPS è tenutoa non erogare le prestazioni in eccedenza.
Ciò premesso, per garantire la corretta gestione del Fondo e assicurare continuità di reddito aibeneficiari delle prestazioni del Fondo, l\’Istituto monitorerà costantemente il flusso delleentrate e delle uscite avvalendosi di report mensili per la rendicontazione della spesa e lapuntuale rilevazione del residuo di cassa.
8 Istruzioni contabili
8.1 Programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale delpersonale – art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decreto interministeriale n.83486/2014
Ai fini della rilevazione dell\’onere per i programmi formativi di riconversione e riqualificazioneprofessionale del personale, di cui all\’art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), del Decretointerministeriale n. 83486/2014, evidenziato nel flusso UNIEMENS con il codice “L113”, daparte delle aziende che accedono al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio deicontributi, si istituiscono i nuovi conti:
FBR30111 per l\’imputazione dell\’onere per il finanziamento dei programmi formativi, dicompetenza degli anni precedenti;FBR30171 per l\’imputazione dell\’onere per il finanziamento dei programmi formativi, dicompetenza dell\’anno in corso.I citati conti verranno gestiti in via automatizzata, da parte della procedura informatica diripartizione contabile dei DM.
8.2 Assegni ordinari per il sostegno del reddito ­ art. 5, comma 1, lettera a), punto2), del D.I. n. 83486/2014
L\’imputazione dell\’onere per l\’erogazione degli assegni ordinari ai beneficiari, in applicazionedell\’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del citato D.I. n. 83486/2014, anticipati dai datori dilavoro e posti successivamente a conguaglio nelle denunce aziendali, secondo le modalitàoperative già in uso (cfr. circolare n. 144 del 08/11/2011 – codice causale “L108”) che, inattesa del nuovo flusso UNIEMENS, restano confermate, deve avvenire ai seguenti nuovi conti,gestiti anch\’essi dalla procedura di ripartizione contabile dei DM:
FBR30112 ­ Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all\’art. 5, comma 1, lettera a),punto 2), del D.I. n. 83486/2014, per riduzione o sospensione temporanea dell\’attivitàlavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, dicompetenza degli anni precedenti;FBR30172 ­ Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all\’art. 5, comma 1, lettera a),punto 2), del D.I. n. 83486/2014, per riduzione o sospensione temporanea dell\’attivitàlavorativa, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, dicompetenza dell\’anno in corso.In relazione alla fattispecie di cui all\’art. 9, comma 5, del citato D.I., vale a dire nel caso in cuila misura dell\’assegno ordinario superi i limiti aziendali previsti, la riscossione del contributo acarico dei datori di lavoro, versato in via anticipata, a copertura di tali somme eccedenti edella relativa contribuzione correlata, secondo le modalità rappresentate nel paragrafo 4.2.11,andrà contabilizzata ai nuovi conti:FBR21100 ­ Contributo a carico del datore di lavoro a copertura dell\’assegno ordinario (quotaparte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell\’art. 9, comma 5, del D.I. n. 83486/2014;FBR21103 ­ Contributo a carico del datore di lavoro a copertura della contribuzione correlatadell\’assegno ordinario (quota parte eccedente il c.d. tetto aziendale), ai sensi dell\’art. 9,comma 5, del D.I. n. 83486/2014.Le istruzioni contabili per l\’imputazione dell\’onere per le prestazioni di solidarietàintergenerazionale di cui all\’art. 10, comma 6, del D.I. n. 83486/2014, verranno fornitesuccessivamente, a scioglimento della riserva contenuta nell\’ultimo capoverso del paragrafo4.2.1.
Il contributo addizionale ex art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014, dovuto daidatori di lavoro nei casi di fruizione della prestazione di cui al presente paragrafo e riscosso conle medesime modalità operative previste dalla menzionata circolare n. 144/2011 (codicecausale UNIEMENS “M102”), è da imputare, invece, ai nuovi conti:
FBR21111 ­ Contributo addizionale per il finanziamento delle prestazioni di cui all\’art. 5,comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, dovuto dalle aziende tenute alladenuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza deglianni precedenti ­ art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014;FBR21171 ­ Contributo addizionale per il finanziamento delle prestazioni di cui all\’art. 5,comma 1, lettera a), punto 2), del D.I. n. 83486/2014, dovuto dalle aziende tenute alladenuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenzadell\’anno in corso ­ art. 6, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014.
In ottemperanza alla necessità di disporre di maggiori elementi, utili ad una più puntualedeterminazione delle somme effettivamente riscosse dall\’Istituto a titolo di contribuzioneordinaria e addizionale, si istituiscono gli ulteriori conti, per la rilevazione contabile degli importiderivanti da modd. DM10 insoluti o da DM10/V:
FBR21120 per il contributo ordinario, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e nonriscosso, di competenza degli anni precedenti;FBR21180 per il contributo ordinario, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e nonriscosso, di competenza dell\’anno in corso;FBR21121 per il contributo addizionale, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V enon riscosso, di competenza degli anni precedenti;FBR21181 per il contributo addizionale, accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V enon riscosso, di competenza dell\’anno in corso.
Per l\’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui onere èposto interamente a carico del Fondo, in applicazione dell\’art. 10, comma 10, del citato D.I.,dovrà essere utilizzato il conto in uso FBR32141, con l\’occasione, opportunamenteridenominato.
La contabilizzazione dell\’accreditamento di tale contribuzione a favore delle gestionipensionistiche interessate, mediante trasferimento dal Fondo di solidarietà in esame, dovràavvenire con imputazione in “DARE” del citato conto FBR32141, in contropartita dei conti inuso della serie xxx22141 (dove per xxx, si intende il Fondo ovvero la Cassa pensionistica dicui è cenno al paragrafo 4.2.5), da imputare in “AVERE”.
Nelle more della contabilizzazione automatizzata di tale trasferimento di contribuzione, lescritture contabili verranno effettuate dalla Direzione generale, in sede di rendiconto annuale.
8.3 Assegno emergenziale ­ art. 12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014
Per la prestazione di cui all\’art. 12, comma 1, lettera a), del citato D.I. n. 83486/2014, siistituiscono i nuovi conti:
FBR30117 ­ Assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell\’art. 12,comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014;FBR10137 ­ Debiti per assegni per il sostegno del reddito in via emergenziale, ai sensi dell\’art.12, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486/2014.
Al fine di contabilizzare la trattenuta di importo pari ai contributi previsti ai sensi dell\’art. 26,della legge n. 41/1986, effettuata in attuazione dell\’art. 12, comma 3, lettera a), del citatoD.I., è istituito il nuovo conto FBR22100.
La procedura informatica deputata al pagamento diretto di tali assegni, mediante proceduraaccentrata, dovrà essere, conseguentemente, aggiornata.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari andranno evidenziate, nell\’ambito del partitariodel conto GPA10031, con il codice bilancio esistente, opportunamente ridenominato:
“03086 ­ Somme non riscosse dai beneficiari ­ assegni a sostegno del reddito in viaemergenziale – FBR”.
I recuperi di tale prestazione, da imputare al conto in uso FBR24131, al quale viene variata ladenominazione, dovranno essere evidenziati, nell\’ambito della procedura “recupero crediti perprestazioni”, con il codice bilancio esistente, anch\’esso ridenominato:
“01106 ­ Recupero di assegni a sostegno del reddito in via emergenziale ­ FBR”.
Qualora al termine dell\’esercizio dovessero risultare partite creditorie a tale titolo, le stesseverranno imputate al conto in uso FBR00131, sulla base della ripartizione del saldo del contoGPA00032, eseguita dalla suddetta procedura “recupero crediti per prestazioni”, a tal fine,opportunamente aggiornata.
Lo stesso codice servirà per contraddistinguere eventuali crediti divenuti inesigibili, nelpartitario del conto GPA00069.
Per imputare la riscossione del contributo dovuto dalle imprese a copertura parziale dell\’onereper gli assegni emergenziali e della contribuzione correlata, versato con le modalità di cui alprecedente paragrafo 5.2.5, si istituiscono i nuovi conti:
FBR21117­ Contributo a parziale copertura degli assegni per il sostegno del reddito in viaemergenziale ­ art. 12, comma 5, del D.I. n. 83486/2014;FBR21118 ­ Contributo a parziale copertura della contribuzione correlata agli assegni per ilsostegno del reddito in via emergenziale ­ art. 12, comma 5, del D.I. n. 83486/2014.L\’imputazione contabile dell\’onere per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione degliassegni emergenziali, per la sola parte a carico del Fondo (50%), in applicazione dell\’art. 12,comma 4, del citato D.I., avverrà al conto esistente FBR32142, in quest\’occasioneridenominato.
Per rilevare l\’accreditamento di tale contribuzione, in relazione alla sola quota a carico delFondo (50%), a favore delle gestioni pensionistiche di iscrizione dei lavoratori, verrà effettuatala seguente scrittura contabile:
FBR32142 a xxx22141 (a seconda delle varie Casse/Fondi pensionistici).
Per le medesime motivazioni esposte nell\’ultimo capoverso del precedente paragrafo 8.2, lasuddetta registrazione contabile resta a carico della Direzione generale, in sede di bilancioconsuntivo.
8.4 Programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d. “outplacement” ­art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486/2014
Al fine di rilevare contabilmente l\’onere per i programmi di supporto alla ricollocazioneprofessionale, c.d. “outplacement”, di cui all\’art. 12, comma 1, lettera b), del Decretointerministeriale n. 83486/2014, conguagliato dalle aziende ed evidenziato nel flussoUNIEMENS con il codice “L119”, si istituisce il nuovo conto:
FBR30119 ­ Oneri per i programmi di supporto alla ricollocazione professionale, c.d.”outplacement”, a favore dei lavoratori percettori dell\’assegno emergenziale, conguagliati conil sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969 ­ art. 12, comma 1, lettera b), del D.I. n.83486/2014.
Il contributo emergenziale a carico delle aziende, nella misura del 50% dell\’intero onere per iprogrammi formativi di supporto, andrà imputato al nuovo conto FBR21119.
Si riportano nell\’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.
All.1 – Esempi di calcolo per i casi di sospensione e riduzione orario di lavoro

All.2 – Modello di domanda per l\’outplacement

All.3 – Variazioni piano dei conti

Il Direttore Generale f.f. Vincenzo Damato

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