Quando la revoca del fido è illegittima. Il
termine di prescrizione della causa contro la banca. Quali documenti è utile
avere.
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La banca può revocare il fido bancario?
Purtroppo
si: la banca può revocare il fido
bancario.Infatti, secondo la legge, nei
contratti di affidamento bancario a tempo indeterminato, essa può esercitare il
diritto di recesso,
senza giustificato motivo, in qualsiasi momento, salvo un preavviso scritto.
Questo
potere, per così dire, illimitato, è stato, tuttavia, oggetto di esame ad opera
della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione,
la quale ha precisato a riguardo che la revoca è illegittima quando viene fatta
con arbitrarietà ed imprevedibilità.
Queste si
configurano quando c’è carenza dei presupposti di correttezza e buona fede tali
da porre il cliente in un’imprevista ed oggettiva situazione di grave
difficoltà[1].
È
stato precisato in merito, che le circostanze in presenza delle quali la revoca sarebbe
illegittima, sono evidenziabili, quando c’è contrasto “con la ragionevole
aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed
all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di
poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe
perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate,
se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di
credito viene normalmente convenuta”.
In
particolare, si può parlare di abuso della banca,
se è possibile dimostrare la sostanziale continuità nella situazione
economico-finanziaria dell’azienda, ad esempio riscontrabile se le altre
banche, nello stesso periodo, non abbiano revocati i loro fidi concessi alla
stessa impresa oppure l’assenza dei sintomi di una grave difficoltà
finanziaria, quali decreti ingiuntivi, protesti, pignoramenti, etc.a
carico dell’azienda stessa.
Quanto tempo ho per fare causa alla banca?
Il
termine di prescrizione,
entro il quale un cliente può
fare causa ad una banca, è di dieci anni. Questo termine, normalmente decorre
dalla chiusura del rapporto, cioè, dalla data di chiusura del conto corrente.
In
particolare, il descritto criterio si applica per le cosiddette rimesse “ripristinatorie”:
queste corrispondono ai pagamenti eseguiti dal correntista per ripristinare la
disponibilità ottenuta a seguito di un affidamento
bancario concesso.
Lì
dove, invece, le rimesse sono
di natura “solutoria”,
la prescrizione decennale decorre dalla data della singola operazione eseguita.
In questo caso, il correntista ha versato alla banca la somma richiesta da
quest’ultima a saldo di un debito. Ad esempio, in presenza di un saldo negativo
ed in assenza di un fido concesso oppure per compensare uno “sforamento”
dell’affidamento.
Tali
conclusioni sono state oggetto di una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite[2].
Cosa è utile avere per fare causa alla banca?
Sono
sicuramente utile ed essenziali i documenti bancari: contratti,estratti conto,
ecc.
La
banca ha l’obbligo di conservarli per dieci anni e pertanto, se non ne siete in
possesso, magari perché li avete buttati, potete chiederne copia all’istituto,
senza che questi ve li possa negare.
Una
volta in possesso della documentazione
bancaria, sarebbe utile verificare se ci sono gli estremi
per riconoscere l’anatocismo se non
addirittura l’usura della banca
stessa. Rivolgetevi ad un professionista, per una valutazione in tal senso e
per considerare l’opportunità di eseguire una perizia tecnico – legale.
In
ogni caso, la documentazione bancaria sarà utile per comprovare il rapporto e
le condizioni che lo regolavano: unitamente alla movimentazione del conto ed
agli altri elementi probatori, potreste essere in grado di dimostrare
l’illegittimità della revoca del fido.
[1]Cass. Civ. sent.
n.21250/2008
[2]Cass. Civ. Sez. Un. sent.
n. 24418/2010