venerdì, Aprile 26, 2024
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BILANCIO E CONTABILITA’: Se la nota integrativa “sostituisce” la relazione

Una
società, in possesso di requisiti quali la non emissione di titoli negoziati
sui mercati regolamentati, e dei requisiti dimensionali previsti al primo comma
dell’articolo 2435 – bis del Codice civile, utili alla facoltà di redigere il
bilancio in forma abbreviata, che decida, invece, di procedere alla redazione
in forma ordinaria, può essere esonerata dalla formazione della relazione sulla
gestione, laddove, nella nota integrativa, fornisca le informazioni richieste
dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del Codice civile? In sostanza, a
consentire l’esonero (condizionato) sono le sole circostanze
emissive/dimensionali in capo alla società, ex articolo 2435 – bis, primo
comma, del Codice civile, a prescindere dal tipo di forma espositiva del
bilancio, oppure devono coesistere unicamente con il bilancio redatto in forma
abbreviata?

G. A.– NAPOLI

R I S P O S T A

Si
ritiene possibile quanto prospettato dal lettore. La situazione descritta
ricorre nei casi in cui la società in possesso dei requisiti per redigere il
bilancio in forma abbreviata decida, per motivi di migliore esposizione delle
poste contabili, di redigere il bilancio in forma ordinaria, avvalendosi delle
semplificazioni previste dall’articolo 2435 – bis, sesto comma, del Codice
civile.

A
tal fine, tuttavia, dovrà fornirsi una chiara esposizione, nella nota
integrativa, sia della motivazione della scelta sia delle informazioni
richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 del Codice civile. In mancanza di
tali indicazioni,. La relazione sulla gestione dovrà ritenersi obbligatoria.

Quanto
sopra si ricava dalla lettura dell’articolo 2423 del Codice civile, e in
particolare dal comma 3 (“…se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari
necessarie allo scopo”) e dal comma 4 (“Non occorre rispettare gli obblighi in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro
osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta
delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i
criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”).

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
3 OTTOBRE 2016

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