sabato, Aprile 27, 2024
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CAUSA DI SERVIZIO: Riconoscimento pieno a favore degli eredi







istanza di riconoscimento della causa di servizio

Per
principio generale, ai fini della decorrenza del termine per la
tempestiva proposizione dell\’istanza di riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio, rileva il momento dell\’esatta percezione
della natura e della gravità della patologia e del suo nesso causale con
un fatto di servizio.




Nel
caso di sinteticità del referto medico iniziale, è perfettamente lecito
che il militare abbia avuto in seguito piena conoscenza tanto
dell\’esatta natura della malattia quanto della gravità e riconducibilità
a fatti di servizio della medesima, il tutto all\’esito degli ulteriori
accertamenti cui il dipendente in questione si è sottoposto.

E\’ il Tar Cagliari, questa volta, a confermare il principio suesposto, mediante la sentenza n° 870/2013.

In punto di fatto era accaduto quanto segue.

I
ricorrenti avevano affermato di essere eredi di Tizio deceduto in data
13.11.2012 il quale, fino al dicembre 2009, aveva prestato serviziocome
addetto ai servizi antincendio presso l\’aeroporto militare di Elmas con
il grado di Primo Maresciallo dell\’Aeronautica Militare.

Il
2 ottobre 2008 il dipendente in questione aveva presentato domanda di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia
riscontrata e di corresponsione dell\’equo indennizzo.

Con
decreto n. 1222/2012 tale domanda non era stata accolta, in quanto
asseritamente presentata oltre il termine perentorio di legge ( sei mesi
) dalla piena conoscenza della natura della patologia che, secondo
l\’amministrazione, il dipendente doveva aver acquisito in data
21.02.2007.

La
parte ricorrente aveva quindi proposto il ricorso in commento col quale
aveva chiesto l\’annullamento del decreto n. 1222/12 con il quale il Capo
del II reparto sezione della Direzione generale delle pensioni
militaridel collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva
del Ministero della Difesa aveva decretato di non accogliere l\’istanza
di riconoscimento della causa di servizio, presentata dal Primo
Maresciallo Tizio in data 2 ottobre 2008, del verbale n. 888 della
Commissione medica ospedaliera di Cagliari, non conosciuto dai
ricorrenti, nella sola parte in cui avesse contenuto l\’affermazione che
Tizio fosse stato a piena conoscenza della malattia riscontrata
antecedentemente.

L\’Amministrazione
intimata aveva sostenuto l\’inammissibilità e l\’infondatezza nel merito
del ricorso; con successiva memoria l\’amministrazione resistente aveva
approfondito le proprie argomentazioni insistendo per il rigetto del
ricorso.

Tanto premesso, il Tar ha ritenuto fondato il ricorso.

Dice il Tribunale: “…non
può essere condiviso l\’assunto della Difesa dell\’Amministrazione
secondo cui la natura della -OMISSIS- può inequivocabilmente trarsi dal
referto iniziale, per cui da quel momento il ricorrente sarebbe stato in
grado di apprezzare le possibili cause della patologia e le successive
indagini cui si è sottoposto il dipendente in questione non avrebbero
inciso sulla corretta individuazione da parte della Commissione Medica
del momento in cui deve ritenersi insorta la piena conoscibilità della
malattia”
.

“È
noto infatti che ai fini della decorrenza del termine per la tempestiva
proposizione dell\’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio, rileva il momento dell\’esatta percezione della natura e
della gravità della malattia e del suo nesso causale con un fatto di
servizio”.

Su tale assunto, “ritiene
il collegio la ragionevolezza e fondatezza dell\’assunto dei ricorrenti
secondo cui il dipendente in questione avrebbe avuto conoscenza sia
dell\’esatta natura della -OMISSIS- e sia soprattutto della gravità e
riconducibilità a fatti di serviziodella medesima solamente a seguito
degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si è
sottoposto, con conseguente tempestività della domanda in questione
avanzata dall\’interessato in data 1
ottobre 2007 di riconoscimento della dipendenza da causa di serviziodell\’-OMISSIS- e di corresponsione dell\’equo indennizzo“.

Considerata
l\’estrema sinteticità del referto originario, nel quale si dà
semplicemente atto dei rilievi obiettivi risultanti dall\’esame senza
alcuna considerazione in ordine alla natura e gravità delle patologie
riscontrate, deve conseguentemente ritenersi ragionevole ed esatto
l\’assunto dei ricorrenti secondo cui il dipendente ha avuto piena
conoscenza sia dell\’esatta natura della malattia sia soprattutto della
gravità e riconducibilità a fatti di serviziodella medesima solamente a
seguito degli ulteriori accertamenti cui il dipendente in questione si è
sottoposto, considerato, in particolare, che anche nel successivo
referto vengono consigliati ulteriori accertamenti
“.

Per
le suesposte considerazioni, stante la fondatezza delle censure in
proposito avanzate dalla parte ricorrente ed assorbito ogni ulteriore
motivo, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli
atti impugnati nella parte d\’interesse dei ricorrenti.

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