In
un condominio di 12 appartamenti, tre si sono già distaccati dall’impianto centralizzato
di riscaldamento. Tra i rimanenti, otto vogliono anch’essi distaccarsi, mentre
soltanto io vorrei istallare le valvole termostatiche.
Posso
essere quindi obbligata a procedere al distacco?
A. R.– CERNUSCO SUL NAVIGLIO
R I S P O S T A
L’attuale
quadro normativo scoraggia la dismissione dell’impianto centralizzato.
L’articolo 4, comma 9, del Dpr 59/2009 stabilisce che la trasformazione in
impianti con generazione di calore separata per singole unità abitative – in
tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 e,
comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento
centralizzato di potenza pari o superiore a 100 kw – è ammessa solo in presenza
di cause tecniche o di forza maggiore, da evidenziarsi in una relazione tecnica
che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo
energetico.
Ciò
sta a significare che solo in caso di impedimenti tecnici, attestati da un
tecnico abilitato, è possibile passare dalla caldaia unica a quelle singole.
Inoltre,
si fa presente che con la sentenza 862/2015, la Corte di cassazione ha sancito
che la dismissione dell’impianto centralizzato di riscaldamento e la
trasformazione in impianti autonomi dev’essere deliberata all’unanimità. A
rendere legittima la delibera non è infatti sufficiente la sola maggioranza
qualificata. Pertanto, si può affermare che nel caso prospettato – visto che di
fatto il “distacco” (qualora la lettrice fosse concorde) opererebbe da parte di
tutti i condomini, con conseguente dismissione dell’impianto comune di
riscaldamento – occorre l’unanimità dei consensi di tutti i condomini, non
potendo gli altri proprietari obbligare la lettrice al relativo distacco.
DAL “IL
SOLE 24 ORE” DEL 5GIUGNO 2017