L’assemblea
condominiale ha deliberato la sostituzione del vecchio ascensore per adeguarlo
alle esigenze dei disabili. Si chiede se è corretto il riparto (in base alla
nuova legge sul condominio): 50% in base ai millesimi di proprietà e 50% in
base ai millesimi della tabella ascensori in base ai piani.
Wilma Negri – APRICA
R I S P O S T A
A nostro parere, nel caso del lettore,
la ripartizione delle spese deve essere fatta a norma dell’articolo 1124, primo
comma, Codice civile, come modificato dalla legge 220/2012, per il quale “le
scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità
immobiliari a cui servono. La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione
delle porzioni di piano e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza
di ciascun piano dal suolo”.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26 GENNAIO
2015