lunedì, Aprile 29, 2024
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PREVIDENZA – DIRITTO A PENSIONE: Il tetto al calcolo dell’assegno retributivo

Sono nata il 12
gennaio 1956 e ho iniziato a lavorare nell’ottobre 1976, come dipendente, a tempo
indeterminato. Sono attualmente impiegata e i contributi previdenziali sono
stati regolarmente versati dai datori di lavoro, dal 1976 a oggi, senza
interruzioni.

In base alla
normativa vigente, da quale data potrei andare in pensione? Le modifiche previste
nella legge di stabilità 2015,
in che modo potrebbero influire sulla decorrenza?

E. P. – VITERBO

R I S P O S T A

L’accesso al pensionamento anticipato,
indipendentemente dal requisito anagrafico, avverrà presumibilmente nel 2018,
quando saranno richiesti 41 anni 10 mesi di contributi. Dal 2019, il requisito
dovrebbe aumentare di ulteriori 4 mesi, ma si tratta di una stima prevista
dalla Ragioneria generale dello Stato.

Se la lettrice,
al momento del pensionamento, avrà almeno 62 anni, non troveranno applicazione
le penalità previste dall’articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre
2011 n.201 da calcolarsi sulle quote retributive, pari all’1 per cento per ogni
anno di anticipo rispetto ai 62 anni, elevate al 2 per cento per ogni ulteriore
anno di anticipo rispetto ai 60 anni. L’articolo 1, comma 707, della legge
190/2014 (legge di stabilità 2015) ha previsto la possibilità di un doppio
calcolo della pensione al ricorrere di determinate condizioni.

In particolare,
l’Inps con il messaggio 211 del 12 gennaio 2015 ha chiarito che la
norma interessa i soggetti iscritti all’ago (assicurazione generale
obbligatoria) e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che, alla data
del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità contributiva pari o
superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa
alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il
sistema contributivo.

L’importo
complessivo del trattamento pensionistico non potrà eccedere quello che sarebbe
stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore della riforma Monti-Fornero.

Pertanto, viene
introdotta una limitazione alla quota contributiva che in determinate
fattispecie incrementa la già generosa rata calcolata con il vecchio sistema
retributivo.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 26 GENNAIO
2015

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