sabato, Aprile 27, 2024
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CONDOMINIO: Indicazione analitica delle spese nel rendiconto

Tra gli
argomenti all’ordine del giorno della convocazione annuale di assemblea del
nostro condominio (di oltre 100 condomini), risulta sistematicamente al primo posto
l’approvazione del bilancio consuntivo. Alla stessa convocazione viene allegato
un prospetto del bilancio, da approvare, redatto in modo eccessivamente
sintetico e incomprensibile, al pari di una ulteriore nota esplicativa,
allegata, dei conteggi riportati nel prospetto citato. Gli articoli 1129, 1130
– bis e 1135 della legge 220/2012 trattano dell’importanza e dell’obbligo del
rendiconto. Oltre al citato bilancio consuntivo annuale, occorre che sia
predisposto anche il rendiconto?

A. C.– CASERTA

R I S P O S T A

Ciò che comunemente viene indicato
quale “bilancio ” in realtà è il rendiconto, in base al quale, come indica la
parola stessa, l’amministratore deve “rendere conto” della sua gestione. Dovrà
quindi indicare tutte le spese sostenute, raggruppandole per capitoli di spesa
(ad esempio, ascensore, riscaldamento, amministrazione eccetera), e ripartire
le somme dei vari capitoli tra i condòmini.

L’articolo
1130-bis prevede che il rendiconto condominiale debba contenere le voci di
entrata e di uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del
condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, che devono essere
espressi in modo da consentire l’immediata verifica.

Inoltre, il
rendiconto è composto anche da un registro di contabilità. Vi sono pareri
discordanti circa il contenuto di tale documento. Secondo alcuni vanno inseriti
esclusivamente gli incassi e le spese effettivamente verificatisi. Secondo
altri, il registro deve contenere, oltre ai movimenti effettivi, la registrazione
delle fatture pervenute, anche se non immediatamente pagate. Vi devono altresì
essere un riepilogo finanziario e una nota sintetica esplicativa della
gestione, anche con l’indicazione dei rapporti in corso e delle questioni
pendenti.

Nel caso in cui
mancasse anche uno solo di tali elementi, il rendiconto non rispetterebbe
l’articolo 1130-bisdel Codice civile e potrebbe essere impugnato, entro 30
giorni, da chi ha votato contro o si è astenuto, o era assente. Decorso tale
termine, si ritiene che ogni irregolarità venga sanata.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 01 DICEMBRE
2014

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