venerdì, Aprile 26, 2024
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CONDOMINIO: Ringhiere, parti comuni in base al regolamento

Abito in un condominio in cui è stato
deliberato il rifacimento della facciata, compresa la verniciatura delle
ringhiere dei balconi, Ho letto con molta attenzione sul vostro sito che le
ringhiere non possono essere considerate parti comuni (il mio regolamento
condominiale le ritiene parti comuni) nemmeno in riferimento al decoro.
Essendo, quindi, i costi di rifacimento a carico dei proprietari, posso
pretendere dall’amministratore di provvedere a mie spese alla verniciatura
delle ringhiere, sempre rispettando i colori stabiliti? Posso pretendere che mi
venga decurtata l’esosa somma prevista per tale lavoro? Posso impedire alla
ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento della facciata di verniciare le
ringhiere, non avendo avuto questa incarico da parte mia?

F. M.
SALERNO

R I S P O S T A

Il legislatore
codici stico, all’articolo 1117 non fornisce una definizione di parti comuni,
limitandosi ad indicare quali siano le parti dell’edificio da considerare in
comunione tra tutti i condomini e il regime giuridico al quale sono sottoposte.

Si tratta di beni che si presumono
comuni, salvo diversa disposizione contenuta nel titolo d’acquisto e che
l’articolo succitato indica in un’elencazione meramente esemplificativa e non
tassativa.

Infatti, come precisato dal lettore,
nel regolamento condominiale le “ringhiere” vengono considerate come “parti
comuni” e come tali devono essere trattate.

Al riguardo, si deve sottolineare che
la suddivisione delle spese concernenti lavori inerenti le parti comuni è
disciplinata dall’articolo 1123 del Codice civile, secondo cui “le spese
necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza devono essere sostenute dai condomini
in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione”.

Pertanto, da quanto appena precisato,
e ritenendosi le ringhiere parti comuni – in quanto dal regolamento di
condominio – si può pacificamente affermare che la relativa spesa dovrà essere
ripartita tra tutti i condomini sulla base delle tabelle millesimali, non
potendosi il singolo opporre ai relativi lavori e non potendo pretendere che le
venga decurtata la somma prevista per il predetto lavoro.

DAL “SOLE 24 ORE” DEL 17 NOVEMBRE 2014

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