sabato, Aprile 27, 2024
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CONTRATTI PUBBLICI: Le regole per il collaudo

Quando un ente
pubblico, di qualsiasi, grado effettua una gara d’appalto per una fornitura
deve, secondo il Codice appalti, effettuare una verifica di conformità, o
collaudo.

Quali sono le modalità
prescritte per eseguire questa verifica? La ditta aggiudicatrice della
fornitura deve partecipare, a titolo di contraddittorio, a tale verifica di
conformità?

Quali leggi o
regolamenti normano tali verifiche di conformità per appalti/contratti di
forniture definendo le modalità esecutive?

A.A. – L’AQUILA

R I S P O S T A

Innanzitutto,
si evidenzia che la normativa che attiene al collaudo dei contratti pubblici è
disciplinata dal regolamento generale (Dpr 207/2010) di attuazione del Codice
sugli appalti pubblici (Dlgs 163/2006).

Le
operazioni di collaudo iniziano con la fissazione, da parte dell’organo di
collaudo, dal giorno per la visita di collaudo, informandone il responsabile
del procedimento e il direttore dei lavori o dell’esecuzione; questi ultimi ne
danno tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle
visite di collaudo.

Per quanto
riguarda la fornitura di beni e servizi, si parla di verifica della conformità (articolo 312 Dpr 207/2010) e
l’intervento dell’esecutore, nelle operazioni di verifica, è previsto dall’articolo
318 del Dpr 207/2010.

Ciò
premesso, si osserva che il collaudo o la verifica di conformità si conclude
con l’emissione di un certificato, redatto dall’organo incaricato del collaudo
per i lavori o dal direttore dell’esecuzione (De) per i servizi e le forniture
(articolo 322 del 207/2010). Il documento fornisce il giudizio finale e
discrezionale, in merito alla circostanza che l’opera realizzata, il servizio
prestato o la fornitura esperita siano stati eseguiti a regola d’arte e nel
rispetto degli accordi stabiliti nel contratto d’appalto.

Esso,
dunque, non si risolve in un accertamento tecnico di parte, posto che il
collaudatore ha il dovere di indicare,
tra l’altro, nel certificato medesimo, anche l’esatto ammontare della somma
dovuta all’appaltatore della stazione appaltante (Sa), dopo aver proceduto al
conguaglio tra le somme cui questi abbia diritto (a qualsiasi titolo) e gli
acconti già ricevuti.

Di norma, in
seguito a una formale comunicazione dell’appaltatore dei lavori (si veda l’articolo
199 del Dpr207/2010) o del fornitore del bene o del servizio di intervenuta
ultimazione dei lavori (articolo 309 del Dpr 207/2010), il Direttore dei lavori
(DL) o della fornitura o il direttore dell’esecuzione dei servizi e delle
forniture (De) rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione.

Si noti che
l’articolo 207 del Dpr 207/2010 stabilisce che gli articoli riferiti al
direttore dei lavori, ai lavori, alle opere si applicano anche ai servizi e
alle forniture, intendendosi sostituiti dal riferimento al direttore dell’esecuzione.
Successivamente, il Dl provvede alla redazione del conto finale (Cf) e alla
trasmissione (ex articolo 200 del Dpr 207/20’10) del Cf al responsabile unico
del procedimento (Rup). Quest’ultimo, invita, poi, l’appaltatore a
sottoscrivere il Cf entro un termine non
superiore a 30 giorni (articolo 201 del Dpr 207/2010). Nelle more, la Sa, entro
30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l’incarico del
collaudo (articolo 216 del Dpr 207/2010), ai sensi dell’articolo 120, comma 2
bis, del Dlgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; l’attività di
verifica, nei contratti di servizi e forniture, è effettuata direttamente dal
direttore dell’esecuzione del contratto (articolo 314 del Dpr 207/2010). Il
collaudo dei lavori deve avere luogo non oltre sei mesi dalla loro ultimazione
o delle prestazioni di servizi o delle forniture, salvo estensione fino a un
anno, e si conclude con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio
(articolo 141 del Dlgs 163/2006). Nel caso di lavori di importo pari o
superiore a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione (Cre): per i lavori
di importo superiore, ma non eccedente un milione di euro, è in facoltà della
Sa sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione; per
i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente
207.000 euro), qualora la stazione appaltante non ritenga necessario conferire
l’incarico di verifica di conformità, si da luogo a un’attestazione di di
regolare esecuzione, emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata
dal responsabile del procedimento, non oltre 45 giorni dalla ultimazione
dell’esecuzione (articolo 325 del Dpr 207/2010). Nei lavori, a differenza del
certificato di collaudo, quello di regolare esecuzione è emesso dal Dl entro 90
giorni dall’ultimazione dei lavori. Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del Cre, si provvede allo svincolo della cauzione
definitiva, di cui all’articolo 113 del codice e dell’articolo 123 del dpr 207/2010
e, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo entro 90
giorni dall’emissione del certificato di collaudo (articolo 141, comma 9, del
Dlgs 163/2006 e articolo 235 del Dpr 207/2010).

Va precisato
che il termine di 90 giorni per il pagamento della rata saldo – disposto previa
garanzia costituita ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del Dpr 207/2010 –
avviene con decorrenza dalla presentazione della garanzia stessa (articolo 143
dello stesso Dpr).

Il
certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione.

Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine (articolo 141 del Dlgs 163/2006). Qualora nel biennio di cui all’articolo
141, comma 3 del codice, dovssero emergere vizi o difetti dell’opera, il
responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo
il vizio o il difetto, e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l’organo
di collaudo, e in contraddittorio con l’esecutore, se questi difetti derivino
da carenze nella realizzazione dell’opera: in tal caso proporrà alla stazione
appaltante di fare eseguire dall’esecutore, o in suo danno, i necessari interventi.
Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità
e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla liquidazione del saldo.

DAL SOLE 24 ORE DEL 17 FEBBRAIO 2014

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