Il mio Comune ha
installato, lungo una strada di tipo F in centro abitato, una colonnina per il
rilevamento della velocità. Le eventuali sanzioni comminate senza la presenza
del vigile sono regolari?
N. B. – AGRATE CONTURBIA
R I S P O S T A
La risposta è negativa. Le postazioni
fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni, senza la
presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate solo quando
ricorrono le condizioni indicate dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera f, del
Codice della strada, che richiama l’articolo 4 della legge 168/2002, e
precisamente:
– sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma
2, lettere a e b del Codice della strada;
– sulle strade
classificate dall’articolo 2, lettere c e d, del Codice stesso come extraurbane
secondarie o urbane di scorrimento, oppure su singoli tratti di esse, ove
l’utilizzazione o l’installazione dei dispositivi citati sia sottoposta a una
preventiva valutazione da parte del prefetto, tendente a verificare che, in
concreto, sussistano le ragioni per l’impiego di strumenti di accertamento a
distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione
immediata.
Le strade urbane
di quartiere e le strade locali,classificate dall’articolo 2 come tipo E e F,
sono escluse dall’ambito di applicazione delle disposizioni e, pertanto, su
queste permane l’attività di controllo, con l’intervento diretto degli organi
di polizia stradale.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 MARZO 2015