Un negozio che
vende elettrodomestici, nel momento in cui vende, ad esempio, è obbligato a
ritirare quella nuova per lo smaltimento?
G. T. – ROMA
R I S P O S T A
La disciplina relativa ai Raee (rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche) si applica a tutti gli
elettrodomestici, piccoli e grandi, presenti nelle abitazioni.
Dal 18 giugno
2010, il Dm 8 marzo 2010, n.65, ha introdotto regole semplificate per i
cittadini e commercianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), a
fronte del cosiddetto regime “uno contro uno”.
Si tratta
dell’obbligo, per i commercianti di Aee (distributori), di ritirare
gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) a
essi conferiti dai consumatori che, presso di loro, comprano un’apparecchiatura
nuova (Aee). Tali distributori devono porre il rifiuto in raccolta separata
(raggruppamento) presso il punto vendita o in un luogo diverso, purché
risultante dalla comunicazione all’Albo gestori ambientali effettuata dal
medesimo distributore.
Quindi, la
risposta al quesito affermativa, purché
il “vecchio” sia di tipo equivalente al “nuovo” e abbia svolto le stesse
funzioni della nuova apparecchiatura, che dev’essere destinata a un nucleo
domestico.
Il commerciante
non può rifiutare il ritiro in modo indebito, né accettarlo previo pagamento:
se lo fa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro, per ogni
apparecchiatura non ritirata o ritirata a pagamento (articolo 38, comma 1, del
Dlgs 49/2014). Analoga sanzione, a fronte della stessa condotta, era già
prevista dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs 151/2005, in precedenza vigente.
Il commerciante
può rifiutare il ritiro solo se vi sia un rischio di contaminazione del
personale incaricato del ritiro, o se sia evidente che l’apparecchiatura non
contiene i suoi componenti essenziali (per esempio, frigorifero senza motore) o
che contiene rifiuti diversi dai Raee (per esempio, forno riempito di
calcinacci). Sono queste uniche ipotesi di rifiuto legittimo del ritiro. In tal
caso, lo smaltimento del Raee è a carico del cittadino detentore, che deve
conferirlo a sua cura al centro di raccolta comunale.
All’atto della
consegna del “vecchio”, il cittadino deve fornire al commerciante il proprio
nome, cognome e indirizzo affinché costui lo annoti in un apposito “schedario
di carico e scarico”.
Il Dm 65/2010 ha
introdotto semplificazioni per la raccolta (raggruppamento) e il trasporto dei
Raee ai centri di raccolta comunali o convenzionati. Infatti, i distributori (o
i terzi da loro incaricati) devono portare i Raee, conferiti loro dai
cittadini, ai centri di raccolta allestiti dal Comune o in quelli con questo
convenzionati, usando un apposito documento di trasporto.
I distributori
possono procedere alla raccolta separata e al trasporto solo previa iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali per le entrambe le attività.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 9 MARZO2015