venerdì, Aprile 26, 2024
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DIRITTO SOCIETARIO: Informative su possibili conflitti d’interessi

La Srl ha come
compagine sociale tre soci persone fisiche: Tizio (che è l’amministratore
unico) al 51 per cento, Caio e Sempronio al 24,5% ciascuno. La società Beta srl
è posseduta interamente da Alfa Srl, la quale ne esercita anche la direzione e
il coordinamento.

Tizio, che è già
amministratore unico di Alfa srl, può essere nominato anche presidente del
consiglio di amministrazione di Beta Srl, senza che nascano conflitti
d’interesse?

C. P. –MILANO

R I S P O S T A

L’ipotesi di conflitto di interesse, su
cui si sofferma il quesito, andrebbe indagata in concreto caso per caso (ossia
delibera per delibera), e in ogni modo non comporta l’incompatibilità tra le
figure descritte.

Questo perché la
disciplina del conflitto d’interesse non ha natura soggettiva, bensì oggettiva
(deve, quindi, essere verificata in relazione a ciascuna ipotesi).

In linea
generale, l’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori (e, ove
istituito, al collegio sindacale) di ogni interesse (anche indiretto), per
conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società,
precisandone natura, termini, origine e portata (articolo 2391, comma 1, del
Codice civile). La norma stabilisce, pertanto, un obbligo di informativa da
parte dell’amministratore verso gli altri amministratori (e al collegio
sindacale), obbligo che comporta l’astensione dal voto nel caso di
amministratore delegato. Una volta che l’amministratore abbia adempiuto ai
propri doveri di informazione, il consiglio di amministrazione può votare e la
delibera deve contenere adeguate motivazioni sulle ragioni e sulla convenienza
dell’operazione per la società. Se l’amministratore ha adempiuto ai propri
obblighi informativi, colui che ha dato il proprio consenso all’operazione non
è legittimato a impugnare la delibera.

Più precisamente,
si configura ipotesi di conflitto d’interesse ogni qualvolta vi sia ragionevole
motivo di ritenere che l’amministratore, nelle concrete circostanze del caso,
rappresenti di ricavare, dal compimento o dall’omissione dell’operazione, una
utilità qualitativamente e quantitativamente rilevante, posto che ciò sia
riconoscibile e derivi da un rapporto giuridico apprezzabile (Cassazione,
sentenza 3483 del 4 aprile 1998).

Il concetto è
stato oggetto di chiarimento in ambito giurisprudenziale, ove si sono delineate
le seguenti figure di conflitto d’interesse:

a)
conflitto d’interesse concorrente, se l’amministratore
può rendersi affidatario di lavori a condizioni vantaggiose anche per la
società (Cassazione, 12700 del 22 dicembre 1993);

b)
conflitto d’interesse potenziale, se l’operazione
deliberata con interesse dell’amministratore può presumibilmente recare
pregiudizio alla società;

c)
conflitto d’interesse contrastante, se nell’operazione
deliberata l’amministratore è, anche indirettamente, controparte della società;

d)
conflitto d’interesse attuale, quando l’operazione
deliberata sia tale da recare lesione dell’interesse della società.

Nello specifico,
la Cassazione (con sentenze 5404 del 19 agosto 1993 e 17060 del 5 ottobre
2012), ha statuito che si configura conflitto d’interesse quando
l’amministratore è socio dominante della società affidataria del servizio o
della controprestazione, e quando la decisione adottata dalla società da lui
amministrata concretizza un danno o un impedimento all’espansione economica della
società stessa.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 15 DICEMBRE
2014

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