venerdì, Aprile 26, 2024
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FORZE ARMATE & PUBBLICO IMPIEGO: Indennità di buonuscita solo per il servizio permanente

 
Il ricorrente è un ufficiale dell\’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo
dall\’1/2/2005. Il medesimo ha prestato servizio di leva quale ufficiale di
complemento nel \’70, è stato ammesso alla ferma quinquennale ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 371, è stato trattenuto di anno in anno sino al
31/12/1980. Infine è stato inserito nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di
complemento dell\’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell\’art. 35 e 36 della legge
574/80, in forza del DM 26/11/1981. L\’INPDAP, con delibera del 10/3/2005, gli ha
corrisposto l\’indennità di buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso,
la somma di €. 45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo. Il TAR, investito
del vaglio della legittimità del provvedimento, ha deciso con sentenza
semplificata ritenendo che l\’amministrazione si sia attenuta alle previsioni di
cui all\’art. 1 del dPR 1032/73 e dell\’art. 5 del d.lgs 165/97 che consentono la
riscattabilità, ai fini dell\’indennità di buonuscita, del periodo di servizio
militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, con
oneri di contribuzione a carico del ricorrente. La pronuncia è gravata. Secondo
l\’appellante il giudice di prime cure non avrebbe considerato la specificità
della propria posizione di ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai
sensi della legge 28 marzo 1968 n. 371, espressamente equiparata dall\’art. 1 ai
militari in servizio permanente effettivo ai fini della liquidazione della
buonuscita….
 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1011
del 2010, proposto da: Franco N., rappresentato e difeso dall\’avv. Giovanni Di
Gioia, con domicilio
eletto presso Giovanni Di Gioia in Roma, piazza Mazzini, 27; contro INPDAP –
Istituto Nazionale di
Previdenza Per i Dipendenti dell\’Amministrazione, rappresentato e difeso
dall\’avv. Dario Marinuzzi, con domicilio
eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via Cesare Beccaria, 29; Ministero della
Difesa; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – Roma – Sezione I
n. 09546/2009, resa tra le parti, concernente regolarizzazione posizione
previdenziale Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l\’atto di
costituzione in giudizio di Inpdap – Istituto Nazionale di Previdenza Per i
Dipendenti dell\’Amministrazione; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli
atti della causa; Relatore nell\’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il
Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Di Gioia e Dario
Marinuzzi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e
DIRITTO Il ricorrente è un ufficiale dell\’Arma dei Carabinieri, collocato a
riposo dall\’1/2/2005. Il medesimo ha prestato servizio di leva quale ufficiale
di complemento nel \’70, è stato ammesso alla ferma quinquennale ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 371, è stato trattenuto di anno in anno sino al
31/12/1980. Infine è stato inserito nei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di
complemento dell\’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell\’art. 35 e 36 della legge
574/80, in forza del DM 26/11/1981. L\’INPDAP, con delibera del 10/3/2005, gli ha
corrisposto l\’indennità di buonuscita trattenendo a titolo di riscatto oneroso,
la somma di €. 45.213.37, in relazione ai periodi pre-ruolo. Il TAR, investito
del vaglio della legittimità del provvedimento, ha deciso con sentenza
semplificata ritenendo che l\’amministrazione si sia attenuta alle previsioni di
cui all\’art. 1 del dPR 1032/73 e dell\’art. 5 del d.lgs 165/97 che consentono la
riscattabilità, ai fini dell\’indennità di buonuscita, del periodo di servizio
militare volontario anteriore al passaggio in servizio permanente effettivo, con
oneri di contribuzione a carico del ricorrente. La pronuncia è gravata. Secondo
l\’appellante il giudice di prime cure non avrebbe considerato la specificità
della propria posizione di ufficiale di complemento trattenuto alle armi ai
sensi della legge 28 marzo 1968 n. 371, espressamente equiparata dall\’art. 1 ai
militari in servizio permanente effettivo ai fini della liquidazione della
buonuscita. L\’appello è fondato. L\’ art. 1 del Decreto Presidente della
Repubblica 29/12/1973, n. 1032, dopo avere riconosciuto ai dipendenti statali,
all\’atto della cessazione dal servizio, il diritto all\’indennità di buonuscita o
all\’assegno vitalizio, chiarisce che “sono soggetti del diritto alle stesse
prestazioni i militari delle Forze armate e dei corpi di Polizia in servizio
permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui siano trattenuti o
richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle seguenti categorie:
– ufficiali di complemento e della riserva di complemento delle forze armate,
trattenuti alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive
modificazioni ……..”. Tale ultima posizione (ufficiale di complemento trattenuto
alle armi ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 371) è proprio quella rivestita
dal ricorrente sino all\’immissione nei ruoli ad esaurimento sempre quale
ufficiale di complemento, avvenuta con DM 26/11/1981, ed è affatto differente
dal servizio di leva. Nessun dubbio quindi sussiste sul diritto dell\’appellante
alla liquidazione dell\’indennità anche per il periodo di trattenimento
antecedente all\’immissione nei ruoli ad esaurimento. In presenza di una norma
espressa e chiara che equipara gli ufficiali di complemento in ferma
quinquennale ai militari in servizio permanente effettivo, non è del resto
conferente il richiamo all\’art. 5 del d.lgs. 165/97 nella parte in cui
disciplina il regime della riscattabilità (ossia della contribuzione volontaria
ai fini della maturazione del diritto) ai fini dell\’indennità di fine servizio
dei periodi pre-ruolo per il servizio militare comunque prestato. La
giurisprudenza richiamata dal giudice di prime cure in proposito, pur
condivisibile nelle conclusioni e nei principi cui si ispira, riguarda casi non
sussumibili nella citata previsione normativa di carattere speciale. L\’appello è
pertanto accolto. Le somme trattenute dall\’INPDAP quale regolarizzazione
contributiva ai fini della liquidazione della buonuscita costituiscono un
indebito e devono essere restituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) definitivamente pronunciando sull\’appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l\’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il
ricorso di primo grado. Condanna l\’INPDAP alla restituzione all\’appellante di
quanto indebitamente trattenuto, giusto quanto in premessa chiarito. Condanna
l\’INPDAP al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore
dell\’appellante, che forfettariamente liquida in €. 3.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\’autorità amministrativa. Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 con
l\’intervento dei magistrati: Gaetano Trotta, Presidente Sergio De Felice,
Consigliere Fabio Taormina, Consigliere Diego Sabatino, Consigliere Giulio
Veltri, Consigliere, Estensore L\’ESTENSORE IL
PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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