giovedì, Maggio 2, 2024
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Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore!  

Inno alla Giustizia nella truffa dei diamanti: Dalla parte del consumatore!

 

La Sezione civile del Tribunale ordinario di Monza, con sentenza Sentenza n. 2342/2022 pubbl. il 21/11/2022 ha formulato una interessantissima pronuncia di merito sull’annosa questione riguardante la “truffa dei diamanti” perpetrata in danno della clientela retail delle più importanti banche del panorama nazionale, con grave nocumento al mondo del risparmio.

La sentenza, otto pagine in tutto, ripercorre la storia di un cliente, vissuta presso la Banca Popolare di Spoleto SpA – fusa per incorporazione nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A.), iniziava con la consulenza con un dipendente della banca convenuta, in data 15 dicembre 1998 il sig. Frillici aveva acquistato da Intermarket Diamond Business S.p.A., tramite l’istituto bancario convenuto, n. 8 diamanti corrispondendo a IDB la somma complessivo.

Dopo qualche anno, la IDB Spa, veniva dichiarata fallita, con grave danno del risparmiatore.

Novità della sentenza del Tribunale ordinario di Monza

Al netto delle considerazioni che ognuno può trarre leggendo le otto pagine della pronuncia di merito, quello che emerge e che scrive la storia dell’intera vicenda, ponendosi contro ed in netta contrapposizione con quanto asserito al riguardo in tutte le sedi – compresa l’audizione del direttore generale Signorini presso la Commissione bicamerale d’inchiesta sulle banche – dall’Organismo centrale di vigilanza come la Banca d’Italia, quando stabilisce con una nutrita serie di argomentazioni non solo giuridiche, le esatte dimensioni dei fatti di causa.

Stabilisce in primis il fatto che si è trattato di di un “investimento finanziario” e come tale sottoposto alle regole del Testo unico della finanza e del Codice civile, contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca d’Italia quando ha detto  che trattasi di un’attività non finanziaria posta in essere dalle banche, trattandosi invece di mera truffa, nel goffo tentativo di chiamarsi fuori da ogni responsabilità per la mancata opera d tutela del risparmiatore (clientela retail) – https://www.giovannifalcone.it/banca-ditalia-difesa-dufficio/

Questa sentenza, ha restituito un ruolo ed una dignità al dettato costituzionale dell’art.47, quando si afferma testuale: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.

La pronuncia di oggi non è una comune sentenza di Tribunale, ma è un  trattato di “civiltà giuridica”, attraverso la quale si è detto che se una banca chiama la propria clientela, invitando e promuovendo l’acquisto di un prodotto – che oggi si chiama diamante – questa rappresenta una intermediazione per favorire un investimento finanziario e come tale, rientra a pieno titolo nell’attività istituzionale della banca ovvero nella responsabilità degli organi istituzionali di controllo quale appunto la Banca d’Italia.

La pronuncia, nell’accogliere le doglianze del risparmiatore ha messo a nudo il ruolo avuto dall’intermediario finanziario (banca) nella vicenda, ma soprattutto l’assenza dell’Organo di vigilanza centrale della Banca d’Italia nell’attività di controllo istituzionale richiamato dal dettato costituzionale, lasciando il risparmiatore alla mercé di ogni sorta di speculazione.

Conclusioni

Convincere i nostri giudici che l’operazione diamanti è stato un investimento finanziario, significa affermare e riconoscere l’alto significato dell’articolo 47 della Costituzione quando si dice che “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme …”.
Questa sentenza, smentisce clamorosamente la risposta che ha dato la Banca d’Italia in tutte le sedi.
Auspico un intervento in autotutela da parte dell’Organismo centrale di vigilanza, al fine di correggere ed affermare il vero significato di uno “Stato di diritto”.
Un doveroso chapeau agli avvocati che hanno perorato queste ragioni!

 

 

 

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5 Commenti

  1. Alla luce di questa sentenza di merito del Tribunale ordinario di Monza, con la quale è stata chiarita l’annosa questione di come definire l’operazione della compravendita di diamanti da parte del risparmiatore, è successo qualcosa?
    Più esattamente, dobbiamo aspettarci qualcosa?
    Se il Tribunale ha sentenziato che si è trattato di un “investimento finanziario”, i vertici della Banca d’Italia hanno sempre detto che “La segnalazione alla clientela della possibilità di effettuare operazioni di compravendita di diamanti con società specializzate attraverso il canale bancario non è un’attività finanziaria”.
    Come osservatore posso immaginare che i giudici del Tribunale di Monza, prima di scrivere la sentenza de qua, abbiano trovato il tempo di leggersi l’articolo 47 della Costituzione che testualmente recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme …”.

    Ne consegue che, ragionevolmente, se una banca invita la propria rete retail a presentarsi presso i propri sportelli per acquistare “diamanti”, tale operazione possa essere considerata “investimento finanziario” alla stregua di quanto asserito dai giudici.

    Se così è, si è aperta una discussione?

  2. Alla luce di questa sentenza di merito del Tribunale ordinario di Monza, con la quale è stata chiarita l’annosa questione di come definire l’operazione della compravendita di diamanti da parte del risparmiatore, è successo qualcosa?
    Più esattamente, dobbiamo aspettarci qualcosa?
    Se il Tribunale ha sentenziato che si è trattato di un “investimento finanziario”, i vertici della Banca d’Italia hanno sempre detto che “La segnalazione alla clientela della possibilità di effettuare operazioni di compravendita di diamanti con società specializzate attraverso il canale bancario non è un’attività finanziaria”.
    Come osservatore posso immaginare che i giudici del Tribunale di Monza, prima di scrivere la sentenza de qua, abbiano trovato il tempo di leggersi l’articolo 47 della Costituzione che testualmente recita: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme …”.

    Ne consegue che, ragionevolmente, se una banca invita la propria rete retail a presentarsi presso i propri sportelli per acquistare “diamanti”, tale operazione possa essere considerata “investimento finanziario” alla stregua di quanto asserito dai giudici.

    Se così è, si è aperta una discussione?

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