LAVORO: La maternità della donna dipendente dal marito
La moglie di un notaio, alle dipendenze dello studio, è al momento in maternità obbligatoria: ha diritto all’indennità di maternità? Si precisa che il professionista paga regolarmente lo stipendio e versa i contributi previdenziali.
- G. – VARESE
R I S P O S T A
La posizione di lavoratrice dipendente permette di fruire dei trattamenti di maternità previsti dal Dlgs 151/2001. l’importante, nel caso descritto, è essere certi che “a monte” sia regolare il rapporto subordinato tra i due coniugi, con il marito datore di lavoro della moglie.
L’Inps ha a suo tempo precisato con una circolare, datata ma ancora attuale (la 179/1989), che le prestazioni lavorative rese tra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro.
Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell’onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa. Pertanto è ammissibile l’instaurazione di un rapporto subordinato purché, oltre al pagamento della retribuzione prevista dalla legge e dal contratto collettivo, e oltre al versamento dei relativi contributi, sia sussistente la subordinazione, basata sulla soggezione della lavoratrice alle direttive impartite dal marito/datore di lavoro e sul rispetto del regime di orari, nonché del regolamento aziendale e delle norme disciplinari.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL 18 DICEMBRE 2017