venerdì, Aprile 26, 2024
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LOCAZIONE: Limiti all’applicazione del contratto transitorio

Alla
scadenza di un contratto di locazione transitorio, un inquilino chiede il
rinnovo per ulteriori 18 mesi, per esigenze personali. Si è nel frattempo
sposato e il coniuge ha acquisito il domicilio nello stesso appartamento. E’
possibile rinnovare il contratto in capo alla medesima persona o sarebbe più
opportuno stipulare un nuovo contratto in capo ai due “nuovi” soggetti, di cui
uno era già conduttore?

S. I.– BERGAMO

R I S P O S T A

Un contratto di locazione
a uso transitorio, di durata inferiore a quella minima stabilita in via
ordinaria, dev’essere in linea con il disposto dell’articolo 5 della legge 431
del 1998, che demanda al Dm di cui all’articolo 4, comma 2, della stessa legge
la definizione delle condizioni e delle modalità necessarie per la conclusione
di validi ed efficaci contratti locativi di natura transitoria.

Il
Dm 30 dicembre 2002 stabilisce che i contratti di natura transitoria devono
prevedere “una specifica clausola che individui l’esigenza transitoria del
locatore e/o conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione
da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della
stessa tramite raccomandata da inviarsi avanti la scadenza del termine stabilito
nel contratto”.

Ne
deriva che, ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria, occorrono le
seguenti condizioni:

1)
la previsione di una specifica clausola
contrattuale che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del
conduttore;

2)
l’allegazione, al contratto, di
un’apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza;

3)
la conferma, da parte dei contraenti,
del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della
scadenza del termine.

O
ricorrono tali condizioni e si soddisfano le modalità citate, a volte
giustificare obiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria, oppure, quali
che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il
contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella normale, con
l’ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti, va ricondotto
nell’alveo dei contratti ordinari.

Da
quanto risulta dal quesito, nella fattispecie non sussistono le condizioni per
la transitorietà del contratto, stante il fatto che le esigenze transitorie del
conduttore sono venute meno e non possono essere confermate, come previsto dal
Dm; il suo eventuale permanere nei locali, anche con contratto intestato al
coniuge, appare una simulazione che potrebbe non reggere di fronte a una
precisa contastazione.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’11
APRILE 2016

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