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PECULATO – DANNO ERARIALE: Uso dell’autovettura per usi estranei all’attività di servizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA 

 

composta dai seguenti magistrati:

Giancarlo GUASPARRI Presidente

Carlo GRECO  Consigliere relatore

Leonardo VENTURINI Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

(Numero 497/2009)

 

sul giudizio di responsabilità, iscritto al n.57687/R del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti del Dr. V. G., rappresentato e difeso dall’Avv.Nunzio RAIMONDI di Catanzaro , legale patrocinante elettivamente domiciliato in Firenze presso la Segre-teria di questa Corte,

Visto l\’atto di citazione del Sostituto Procuratore Generale Nicola BONTEMPO datato 22 dicembre 2008;

Udite, nella pubblica udienza del 27 maggio 2009, la relazione del consigliere Carlo GRE-CO, le difese dell’Avv.Nunzio RAIMONDI e le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola BONTEMPO

Esaminati gli atti e i documenti  tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

 

Con atto di citazione del 22 dicembre 2008 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio il dr. V. G. per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della complessiva somma di €. 26.900,00 (o di quella diversa ritenuta congrua dal Col-legio) oltre a rivalutazione monetaria fino alla data della condanna, interessi legali da tale data al soddisfo e spese di giudizio.

Detto importo, secondo la tesi di parte attrice, costituirebbe danno erariale sotto il profilo di danno patrimoniale in senso stretto (€. 1.900,00) e di danno all’immagine (€.25.000,00) patito dalla suddetta Amministrazione statale.

I fatti storici, in parte contestati dalla parte convenuta, indicano che con sentenza del 16 giu-gno 2008 la Corte di Appello di Firenze, II Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza n.358 datata 11 aprile 2007 del Tribunale di Livorno ha dichiarato il convenuto colpevole dei reati a lui ascritti di cui capi A) ed E) dell’imputazione (ciò in conferma della sentenza di prime cure) ed F) (ciò in parziale riforma della sentenza di prime cure e in accoglimento dell’appello del PM) ed ha condannato il medesimo alla pena di mesi nove di reclusione confermando nel resto la sentenza im-pugnata (ivi incluso l’irrogata sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno).

I capi di imputazione per i quali il G. è stato riconosciuto colpevole risultano così formulati nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 06 maggio 2004 dal Procuratore della Repubblica di Livorno:

“…dei reati di cui agli artt.81 cpv, 110, 314 1 e 2 co. C.p. perché … si appropriava[no] delle auto-vetture del Ministero dell’Interno assegnate alla Questura di Livorno ed in uso alla Prefettura di Livorno e delle prestazioni lavorative del personale della Polizia di Stato preposto alla guida delle stesse … utilizzando autovetture e personale per scopi estranei ai compiti di istituto ed in molteplici occasioni fuori dal territorio provinciale di propria competenza, in particolare:

a) il G. disponendo o comunque consentendo che persona estranea all’amministrazione (la moglie) fosse abitualmente trasportata con l’autovettura Lancia K tg BD313CA e l’autovettura Alfa Romeo 166 tg BP379KG risultando effettuati tra l’altro viaggi a Montecatini terme (provincia di Pistoia) nei seguenti giorni: 11.1.2002, 12.1.2002, 03.02.2002, 09.03.2003, 18.5.2002, 22.05.2002, 11.06.2002, 14.06.2002, 17.06.2002, 21.06.2002, 24.06.2002, 27.06.2002, 17.07.2002, 21.07.2002, 09.10.2002, 05.12.2002, 23.12.2002., 11.01.2003, 18.01.2003, 23.05.2003, 08.06.2003, 21.06.2003, 25.09.2003;

– omissis –

e) il G. disponendo o comunque consentendo l’utilizzo dell’autovettura di servizio in dotazione alla Viceprefettura dell’Isola d’Elba e dell’autista A. C. per l’abituale accompagnamento di persone estranee all’amministrazione (tra cui la moglie e la cognata, che veniva accompagnata in tre occa-sioni da e per la stazione ferroviaria di Follonica) e per scopi estranei al servizio;

f) il G. disponendo o comunque consentendo l’impiego di personale in servizio presso l’UTG di Livorno – in particolare dell’addetto alla manutenzione C. Nicola – per lavori di rimessaggio del proprio natante, e così procurando inoltre intenzionalmente con tali condotte, in violazione delle norme sopra citate nella loro qualità di pubblici ufficiali e nello svolgimento delle loro funzioni, a sé ed ad altri un illegittimo vantaggio patrimoniale con danno per la pubblica amministrazione.”.

A fronte di quanto sopra la Procura regionale ha emesso l’invito a fornire deduzioni previsto dall’art. 5, comma 1° del Decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n.19, ritualmente notificato in data 6 agosto 2008.

In particolare, secondo la Procura attrice, attraverso le descritte condotte – per le quali è con-danna – il dr.V. G. avrebbe cagionato all’Amministrazione dell’Interno un danno erariale, di cui de-ve essere chiamato a rispondere a titolo di dolo (non necessariamente coincidente con l’illiceità pe-nale del fatto) o comunque, nella denegata ipotesi si voglia prescindere o venga meno la responsabi-lità penale, di colpa grave, nei seguenti importi così quantificati dalla Procura:

“a) €.1.900,00 per le danno stricto sensu patrimoniale, relativo (€.300,00) alle spese per l’indebito uso della vettura di servizio (carburante, pedaggi, etc.) nonché (€.1.600,00) all’indebito utilizzo delle energie lavorative del dipendente C. Nicola in mansioni esulanti da quelle di servizio per 10-15 mattinate (dunque circa 2/3 dell’energie lavorative remunerate al lordo in un mese per un orario settimanale di 36 ore settimanali).

b) €.25.000,00 per i danni di immagine conseguenti al disdoro sopportato dall’Amministrazio-ne a seguito della conoscenza da parte del pubblico dei cittadini e delle imprese (v. notizie di stampa) delle condotte ascritte al G. nonché del procedimento penale a suo carico e delle intervenute condanne.”

Nel termine assegnato dalla Procura in detto invito, il dr.V. G. veniva sentito in audizione il 27 ottobre 2008 ed in tale sede depositava memorie e documentazione a sostegno delle proprie tesi difensive.

Valutate non esaustive le argomentazioni di cui sopra è stata formalizzata la presente azione di responsabilità mediante rituale notifica dell’atto di citazione.

Al riguardo il convenuto si é costituito in giudizio depositando memorie difensive (sostan-zialmente analoghe a quelle depositate in sede di audizione) ed ulteriore produzione documentale in data 30 aprile 2009.

In via preliminare è stata ipotizzata l’opportunità di sospendere il presente giudizio in quanto “i fatti oggetto di contestazione risultano perfettamente identici, nella loro fondante impalcatura, a quelli che hanno, dapprima, connotato le investigazioni del P.M.……”.

Nel merito sono state mosse censure in ordine alla:

1) prescrizione dell’azione.

Nella fattispecie, non essendovi stato occultamento doloso, il dies a quo prescrizionale decorrerebbe dalla commissione del fatto per cui tutti gli episodi, ad eccezione di quello riconducibile al 25 set-tembre 2003, si sarebbero consumati anteriormente al quinquiennio di legge decorrente dalla notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 6 agosto 2008.

2) infondatezza dell’azione.

La tesi accusatoria si fonderebbe sul “dictum giurisdizionale penale” che allo stato non risulterebbe nemmeno coperto da giudicato per cui in questa sede dovrebbero valere, secondo la parte convenu-ta, le stesse argomentazioni svolte nel ricorso per cassazione (per inciso tale riserva di giudicato at-terrebbe al deposito delle motivazioni dato che il dispositivo è stato reso all’udienza della Suprema Corte del 15 aprile 2009).

In sede di discussione orale il legale patrocinante ha ribadito la richiesta di sospensione del presente giudizio in quanto la Corte di Cassazione con sentenza ad oggi (27 maggio 2009) non an-cora depositata avrebbe annullato tutti i capi della sentenza di condanna ad eccezione del capo A).

Considerato altresì che il Tribunale di Livorno avrebbe escluso profili di danno per la Pub-blica Amministrazione, sarebbe necessario leggere le motivazioni della Suprema Corte.

Diversamente argomentando il Pubblico Ministero ha sottolineato il fatto che il fascicolo sa-rebbe compiutamente istruito e che, pertanto, non vi sarebbero motivi sostanziali per sospendere il presente giudizio.

Al riguardo il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha rigettato l’istanza di sospensione invitando le parti a precisare le proprie richieste.

Nel merito della questione i patrocinanti hanno affrontato la valenza della eccepita compen-sazione del danno che, secondo la difesa, conseguirebbe ai fatti di servizio oggettivamente meritori che il convenuto ha posto in essere durante la propria prestazione lavorativa.

Si tratta di comportamenti professionali (di cui meglio in parte motiva) che per la Procura non possono elidere un danno erariale atteso il diverso titolo dello stesso.

Analoga difformità di opinioni è stata espressa in ordine alla eccepita prescrizione fondata sulla nota questione della individuazione del dies a quo prescrizionale.

Su queste premesse ed argomentazioni il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

 

Nel merito della pretesa azionata il Collegio valuta sussistere appieno gli elementi integranti ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.

In primo luogo non vi é dubbio che il convenuto, all’epoca dei fatti, era legato alla Ammini-strazione statale da un rapporto di lavoro subordinato con contestuale sottoposizione alla giurisdi-zione di questa Corte.

Dirimente è, invece, l’individuazione della sussistenza o meno di un danno erariale azionabile secondo i principi che disciplinano ogni azione di responsabilità contabile.

In via preliminare deve essere affrontata e risolta l’eccepita PRESCRIZIONE.

Secondo la tesi di parte convenuta tutti i fatti sarebbero prescritti in quanto azionati solo do-po la notifica dell’invito a dedurre avvenuta il 6 agosto 2008, più esattamente residuerebbe solo il fatto (uso “privato” di autoveicolo) materialmente avvenuto il 25 settembre 2003.

In realtà tutta la vicenda è stata oggetto di indagine penale per cui opera il principio ex art.1 – 2°comma della legge 20/94 secondo il quale, in caso di occultamento doloso dei fatti, la prescri-zione comincia a decorrere dalla data di scoperta degli stessi.

Al riguardo anche secondo la giurisprudenza più favorevole al convenuto assume rilevanza, se non il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (cfr. Sez. App. Sicilia n. 124/A/03), quantomeno il rinvio a giudizio (cfr. Sez. I n. 377/A/05 – Sez. II n. 208/A/03), nella specie forma-lizzato il 6 maggio 2004, per cui la presente azione di responsabilità è stata intentata il 6 agosto 2008 e, quindi, ampiamente all’interno del quinquiennio prescrizionale.

Entrando nel merito della vicenda, sotto il profilo della CONDOTTA gli eventi di causa, pe-raltro già vagliati dal giudice penale, pur non risultando acclarati nella loro totale ed integrale fat-tualità (per inciso il c.d annullamento in Cassazione dei capi E ed F della sentenza di Appello è av-venuto solo per mera prescrizione) integrano pur sempre violazioni del rapporto di servizio, sinda-cabili in questa sede.

In effetti il Giudice penale ha pur sempre ravvisato la sussistenza di fatti (capo A della sen-tenza di Appello) di cui il convenuto può e deve essere chiamato a rispondere avanti questa giustizia contabile.

Come è noto il concetto di responsabilità amministrativa si affianca (senza sostituirsi) alla eventuale responsabilità penale e disciplinare e, nella fattispecie, il capo A) di imputazione è stato accertato come peculato ex art.314 c.p. in primo grado (pagg. 5 e ss. della sentenza Trib. Livorno n. 358/2007) e riqualificato in abuso di ufficio ex art. 323 c.p., confermato poi sia in Appello (pagg. 10 e ss. della sentenza App. Firenze n. 1940/2008) che in Cassazione.

In definitiva in sede penale è emerso l’uso di autovetture dello Stato per fini non istituzionali ed in questa sede la frequenza di tale “abuso d’ufficio”, l’esatta temporalizzazione dei fatti non rive-ste efficacia condizionante nei limiti adombrati dalla difesa.

Ciò premesso i fatti accertati, sotto il profilo del NESSO DI CAUSALITA’ sono palesemen-te riconducibili al convenuto a nulla rilevando le motivazioni dei comportamenti, peraltro supportate da mere affermazioni apodittiche (delazioni da parte di dipendenti mossi da rancore verso il dr.V. G.) che, in quanto tali, non possono assurgere né ad esimente né ad attenuante.

Si è trattato di azioni compiute in modo reiterato con animus doloso (o quantomeno conno-tato da colpa grave) e con palese violazione e spregio delle norme che regolano l’utilizzazione dei beni e delle risorse della Amministrazione pubblica.

In definitiva è emerso che in più occasioni il convenuto ha disposto l’uso (“abuso”) di auto-veicoli della Amministrazione per il trasporto del proprio coniuge a Livorno e/o Montecatini Terme per mere incombenze personali.

I testi escussi dal Giudice penale hanno confermato i fatti senza però poter individuare esat-tamente il periodo temporale che, nel suo complesso, abbraccia circa 20 mesi e di questo è stato chiamato a rispondere il dr.V. G..

Sotto il profilo della quantificazione del DANNO la difesa ne contesta la ricostruzione ope-rata dalla Procura.

In primo luogo si deve dare atto che la Procura attrice ha rinunciato a perseguire le ipotesi delittuose che non hanno trovato riscontro nell’indagine penale (capi di imputazione a vario titolo non accolti dal giudice penale).

Limitato pertanto l’arco di indagine ai soli casi di utilizzazione di automezzi per fini perso-nali, la prima tipologia del danno azionato é quella del danno per spese dirette.

Come illustrato in narrativa è stato quantificato l’importo relativo ai costi di carburante e pedaggi autostradali nonché alla quota oraria di retribuzione degli autisti impegnati nelle trasferte “illegittime”.

Oltre quanto sopra la Procura ha richiesto il ristoro del c.d. danno all’immagine conseguente alla vicenda imputata al convenuto dr.V. G..

Come è noto il danno all’immagine dell’Amministrazione consiste in un pregiudizio che, pur se non integra una diminuzione patrimoniale diretta, è comunque suscettibile di valutazione pa-trimoniale, in quanto dal comportamento del convenuto è derivata la lesione di un bene giuridica-mente rilevante.

Il danno all’immagine, come anche ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 10/QM/2003, è risarcibile indipendentemente dalle spese per il ripristino del bene giuri-dico leso e può essere liquidato con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 Cod. civ., anche sulla base di prove presuntive ed indiziarie.

Al riguardo si richiamano i contenuti, oltre che della giurisprudenza di questa Sezione (nn.514/08, 596/08, 597/08, 249/09), delle recenti pronunce rese dalle Sezioni centrali di Appello (Sez.I n.209 del 9 maggio 2008 – Sez.II n.106 del 31 marzo 2008 – Sez.III n.73 del 26 marzo 2007 – Sez.Sicilia n.174 del 29 aprile 2008).

Nella fattispecie l’illecita attività del convenuto è incontestabile, inequivocabilmente contra-ria ai propri doveri d’ufficio ed è atta a diffondere nella opinione pubblica un senso di sfiducia nell’azione del pubblico dipendente.

Per tale fattispecie, modulata sulla rilevanza ed autorità della veste pubblica ricoperta dal convenuto (Prefetto della Repubblica), il Collegio reputa intervenuta la compromissione della im-magine dell\’Amministrazione che, indipendentemente dalla rilevanza e dalla quantificazione delle spese occorrenti per il ripristino della stessa, ha subito effettive ripercussioni negative prodotte dalla diffusone della notizia dell\’evento delittuoso e dannoso, quantomeno sulla collettività locale.

L\’immaginario collettivo, ovvero la capacità percettiva della comunità civica, viene a pren-dere consapevolezza che il fatto lesivo non solo si è perpetrato in danno della Pubblica Amministra-zione ma che lo stesso è stato favorito decisamente, nella sua realizzazione, proprio da una condotta proveniente da soggetti preposti ad organi e/o uffici della stessa Amministrazione.

Per quanto sopra in ordine alla quantificazione, in primo luogo, è da respingere l’eccepita COMPENSAZIONE per cui in questa sede (secondo la tesi difensiva) si dovrebbe tener conto di fatti per i quali il convenuto (cfr. memoriale depositato in sede di audizione personale) avrebbe reso alla Amministrazione utilità economicamente valutabili.

Si tratta (tra gli altri) di interventi sul territorio di protezione civile, di emergenza rifiuti, di emergenza idrica, di recupero ambientale e turistico.

Senza nulla togliere alla bontà delle iniziative portate a termine dal convenuto, il Collegio valuta le stesse rientranti nell’assolvimento dei particolari e specifici doveri connessi alla funzione svolta da un Prefetto di prima classe.

In altri termini il concetto di compensazione introdotto dall’art.1, comma 1-bis, della legge 20/94 postula identità di causa, circostanza questa non rinvenibile nel curriculum professionale del convenuto (peraltro solo affermato e non documentato).

Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene di dover agire in via equitativa per cui le incer-tezze sul numero esatto degli episodi contestati necessariamente portano ad un addebito, per danno diretto, ridotto rispetto a quanto reclamato dalla Procura attrice.

Parimenti in tema di danno all’immagine, valutata e riscontrata la diffusione della notizia sugli organi di stampa e di informazione come caratterizzata da un indice di attenzione oggettiva-mente importante ma tuttavia “mitigato” dalla ridotta estensione dell\’amplificazione della stessa in quanto limitata ad un contesto territoriale (cfr. allegato n.23 della nota di deposito n.1 del 23 dicem-bre 2008), questo Collegio ritiene corretta la riduzione, nel suo complesso, del danno erariale glo-balmente reclamato ad euro 20.000,00 (ventimila/00).

Alla condanna consegue l\’obbligo del pagamento delle spese processuali.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

la Sezione giurisdizionale della Regione Toscana  della Corte dei conti, definitivamente pronuncian-do in parziale conformità delle conclusioni del pubblico ministero, condanna il convenuto dr.V. G. al pagamento dell’importo omnicomprensivo di €.20.000,00 (ventimila/00), somme tutte a favore dell’Amministrazione dell’Interno.

Su dette somme dovranno essere corrisposti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all\’integrale soddisfo.

Segue il pagamento delle spese processuali che, fino alla presente decisione, sono liquidate in Euro 276,27.= (Euro duecentosettantasei/27.=)

Manda alla Segreteria le comunicazioni e le notificazioni di rito

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 maggio 2009.

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Carlo GRECO  F.to Giancarlo GUASPARRI

 

 

Depositata in Segreteria il 3 AGOSTO 2009

IL DIRIGENTE

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