IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile
2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente
l\'aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica,
predisposta ai sensi dell\'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle
imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni,
emerge la assoluta necessita\' di predisporre interventi di immediata
eseguibilita\' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando
priorita\' ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema
creditizio;
Considerata la straordinaria necessita\' ed urgenza di intervenire
in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
Considerata, altresi\', la straordinaria necessita\' ed urgenza di
adottare misure in materia di patto di stabilita\' interno, interventi
finalizzati a garantire l\'equilibrio finanziario degli enti
territoriali, nonche\' disposizioni relative al versamento di tributi
degli enti locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell\'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell\'interno, della giustizia, per la coesione territoriale
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Pagamenti dei debiti degli enti locali
1. I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte
capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati
pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso
del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita\' interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di
euro.
2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i
singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine
del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si
considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto
termine.
3. Con decreto del Ministero dell\'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15 maggio 2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita\'
di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta\' ed autonomie
locali che potra\' fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in
mancanza, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da
escludere dal patto di stabilita\' interno per il 90% dell\'importo di
cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio
2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita\' non assegnate con il primo decreto.
4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori, che gli
enti locali, senza giustificato motivo, non abbiano richiesto gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita\' di cui al comma
2, ovvero non abbiano proceduto, entro l\'esercizio finanziario 2013,
ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi
concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due
mensilita\' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli
importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio
dell\'ente.
5. Nelle more dell\'emanazione del decreto del Ministero
dell\'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente locale
puo\' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo del
13 per cento delle disponibilita\' liquide detenute presso la
tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento
degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile
2013 ai sensi del comma 2.
6. Per l\'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell\'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n.16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.
44.
7. Al fine di fornire liquidita\' agli enti locali, per l\'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita\' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al
patto di stabilita\' interno a valere sui residui passivi di parte
corrente, purche\' a fronte di corrispondenti residui attivi degli
enti locali.
8. I maggiori spazi finanziari nell\'ambito del patto di stabilita\'
interno delle regioni e province autonome derivanti dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine. Tali spazi finanziari sono destinati
prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in
favore degli enti locali.
9. Per l\'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all\'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e\' incrementato, sino
alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.
L\'utilizzo della maggiore anticipazione di cui al primo periodo
vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate
dell\'imposta municipale propria per l\'anno 2013 e per le province una
quota dell\'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita\'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, per l\'anno 2013.
10. E\' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell\'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e
di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo
precedente e\' distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre
articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita\' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una
dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, "Sezione per assicurare la liquidita\' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione
di 3.000 milioni di euro per l\'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro
per l\'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita\' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio
Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro
per l\'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l\'anno 2014. Con
decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al
successivo comma 11, sono versate all\'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo.
E\'accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione
complessiva delle Sezioni del Fondo di cui al comma 11 e di cui
all\'articolo 2, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013,
unitamente alle disponibilita\' non assegnate in prima istanza e con
le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita\'
per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2 richiesti in
data successiva a quella prevista dai predetti articoli e, comunque,
non oltre il 30 settembre 2013.
11. Ai fini dell\'immediata operativita\' della "Sezione per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero
dell\'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall\'entrata in vigore del presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita\' della predetta sezione su apposito
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato al Ministero dell\'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e\' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita\' di cui alla predetta
Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l\'altro, criteri e
modalita\' per l\'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del
direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del
Ministero dell\'economia e delle finanze e della Cassa depositi e
prestiti S.p.A., nonche\' i criteri e le modalita\' per lo svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della
Sezione. L\'addendum e\' pubblicato sui siti internet del Ministero
dell\'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti
S.p.A..
12. Per le attivita\' oggetto dell\'addendum alla convenzione di cui
al comma precedente e\' autorizzata la spesa complessiva di 500.000
euro per gli anni 2013 e 2014.
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa
di carenza di liquidita\', in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa
depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalita\' stabilite
nell\'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l\'anticipazione di liquidita\' da destinare ai predetti pagamenti.
L\'anticipazione e\' concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
sullo stesso annualmente disponibili ed e\' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni
sono versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
all\'entrata del bilancio dello Stato ai sensi e con le modalita\'
dell\'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza
Stato-citta\' ed autonomie locali puo\' individuare modalita\' di
riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al secondo
periodo. La rata annuale sara\' corrisposta a partire dalla scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell\'anticipazione e non
potra\' cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e\' pari, per le
erogazioni dell\'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal
Ministero dell\'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul
sito internet del medesimo Ministero. Per l\'erogazione dell\'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni
sara\' determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito
internet del Ministero dell\'economia e delle finanze entro il 15
gennaio 2014. In caso di mancata corresponsione della rata di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei
dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l\'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all\'atto del pagamento agli stessi dell\'imposta
municipale propria di cui all\'articolo 13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di
conto corrente postale e, per le province, all\'atto del riversamento
alle medesime dell\'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita\' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori di cui all\'articolo 60, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
14. All\'atto dell\'erogazione, gli enti locali interessati
provvedono all\'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13
dell\'avvenuto pagamento e dell\'effettuazione delle relative
registrazioni contabili l\'ente locale fornisce formale certificazione
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., rilasciata dal responsabile
finanziario dell\'ente.
15. Gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all\'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
richiedono l\'anticipazione di liquidita\' di cui al comma 13, sono
tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da
adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della
anticipazione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del
comma 13.
16. Nell\'ipotesi di cui al comma 15, le anticipazioni di cassa
eventualmente concesse in applicazione dell\'articolo 5, del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, che risultassero non dovute, sono
recuperate da parte del Ministero dell\'interno.
17. Per gli enti locali beneficiari dell\'anticipazione di cui al
comma 13, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17,
dell\'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5
esercizi finanziari successivi a quello in cui e\' stata concessa
l\'anticipazione stessa, e\' pari almeno al 50 per cento dei residui
attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell\'entrata, aventi
anzianita\' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell\'organo di
revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano
analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l\'elevato tasso di riscuotibilita\'.