sabato, Aprile 27, 2024
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: I debiti si pagano… con legge, forse!

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le risoluzioni approvate dal  Parlamento  in  data  2  aprile
2013, che  hanno  approvato  la  relazione  del  Governo  concernente
l\'aggiornamento  del  quadro  economico  e   di   finanza   pubblica,
predisposta ai sensi dell\'articolo 10-bis, comma 6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle
imprese  dei  debiti  commerciali  delle  pubbliche  amministrazioni,
emerge la assoluta necessita\' di predisporre interventi di  immediata
eseguibilita\' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti,  accordando
priorita\' ai crediti che le  imprese  non  hanno  ceduto  al  sistema
creditizio;
  Considerata la straordinaria necessita\' ed urgenza  di  intervenire
in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione;
  Considerata, altresi\', la straordinaria necessita\'  ed  urgenza  di
adottare misure in materia di patto di stabilita\' interno, interventi
finalizzati  a  garantire   l\'equilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche\' disposizioni relative al versamento di  tributi
degli enti locali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2013;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell\'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  i
Ministri dell\'interno, della giustizia, per la coesione  territoriale
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

               Pagamenti dei debiti degli enti locali

  1. I pagamenti  di  debiti  di  parte  capitale  certi  liquidi  ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di  parte
capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di  pagamento  entro  il  predetto  termine,  ivi  inclusi  i  citati
pagamenti delle province in favore dei comuni,  sostenuti  nel  corso
del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai  vincoli  del  patto  di
stabilita\' interno per un importo complessivo  di  5.000  milioni  di
euro.
  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i
singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine
del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine.
  3. Con decreto del Ministero dell\'economia e delle  finanze,  sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita\'
di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta\'  ed  autonomie
locali che potra\'  fornire  entro  il  10  maggio  2013,  ovvero,  in
mancanza,  su  base  proporzionale,  gli  importi  dei  pagamenti  da
escludere dal patto di stabilita\' interno per il 90% dell\'importo  di
cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio
2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita\' non assegnate con il primo decreto.
  4. Qualora le sezioni giurisdizionali  regionali  della  Corte  dei
conti accertino, su segnalazione del collegio dei revisori,  che  gli
enti locali, senza giustificato motivo,  non  abbiano  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita\' di cui  al  comma
2, ovvero non abbiano proceduto, entro l\'esercizio finanziario  2013,
ad effettuare pagamenti per  almeno  il  90  per  cento  degli  spazi
concessi, le stesse irrogano  una  sanzione  pecuniaria  pari  a  due
mensilita\' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali
e previdenziali, per i  responsabili  dei  servizi  interessati.  Gli
importi di cui al  periodo  precedente  sono  acquisiti  al  bilancio
dell\'ente.
  5.  Nelle  more   dell\'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell\'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale
puo\' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del
13  per  cento  delle  disponibilita\'  liquide  detenute  presso   la
tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento
degli spazi finanziari che intendono comunicare entro  il  30  aprile
2013 ai sensi del comma 2.
  6. Per l\'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell\'articolo 4-ter del decreto legge 2  marzo  2012,  n.16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44.
  7. Al fine di fornire liquidita\' agli enti locali, per l\'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del
patto di stabilita\' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita\' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte
corrente, purche\' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli
enti locali.
  8. I maggiori spazi finanziari nell\'ambito del patto di  stabilita\'
interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati
prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in
favore degli enti locali.
  9. Per l\'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all\'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e\'  incrementato,  sino
alla data  del  30  settembre  2013,  da  tre  a  cinque  dodicesimi.
L\'utilizzo della maggiore  anticipazione  di  cui  al  primo  periodo
vincola  per  i  comuni  una  quota  corrispondente   delle   entrate
dell\'imposta municipale propria per l\'anno 2013 e per le province una
quota dell\'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilita\'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i
ciclomotori, per l\'anno 2013.
  10.  E\'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell\'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e
di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e\'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita\'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, "Sezione per assicurare  la  liquidita\'  alle  regioni  e  alle
province  autonome  per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi   ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una  dotazione
di 3.000 milioni di euro per l\'anno 2013 e di 5.000 milioni  di  euro
per l\'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidita\' per pagamenti
dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del  Servizio
Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di  euro
per l\'anno 2013 e di 9.000 milioni  di  euro  per  l\'anno  2014.  Con
decreto del Ministro dell\'economia e delle finanze da  comunicare  al
Parlamento e alla Corte dei conti, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11, sono  versate  all\'entrata  del  bilancio  dello
Stato  per  la  riassegnazione  ai  pertinenti  articoli  del  Fondo.
E\'accantonata una quota,  pari  al  10  per  cento,  della  dotazione
complessiva delle Sezioni del Fondo di cui  al  comma  11  e  di  cui
all\'articolo 2, per essere  destinata,  entro  il  31  ottobre  2013,
unitamente alle disponibilita\' non assegnate in prima istanza  e  con
le medesime procedure ivi previste, ad  anticipazioni  di  liquidita\'
per il pagamento dei debiti di cui agli articoli 1 e 2  richiesti  in
data successiva a quella prevista dai predetti articoli e,  comunque,
non oltre il 30 settembre 2013.
  11.  Ai  fini  dell\'immediata  operativita\'  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita\' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali",  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero
dell\'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall\'entrata in vigore  del  presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita\'  della  predetta  sezione  su  apposito
conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato al Ministero dell\'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e\' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per  le  finalita\'  di  cui  alla  predetta
Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l\'altro,  criteri  e
modalita\' per l\'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del
direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
Ministero dell\'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., nonche\' i criteri e le modalita\' per lo  svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della
Sezione. L\'addendum e\' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero
dell\'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A..
  12. Per le attivita\' oggetto dell\'addendum alla convenzione di  cui
al comma precedente e\' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000
euro per gli anni 2013 e 2014.
  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa
di carenza di liquidita\', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  chiedono  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita\'   stabilite
nell\'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013
l\'anticipazione di liquidita\' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.
L\'anticipazione e\' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
sullo stesso annualmente disponibili ed e\' restituita, con  piano  di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  Le  restituzioni
sono versate annualmente  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
all\'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  e  con  le  modalita\'
dell\'articolo 12, comma 6. Entro il 10  maggio  2013,  la  Conferenza
Stato-citta\'  ed  autonomie  locali  puo\'  individuare  modalita\'  di
riparto,  diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
periodo. La rata annuale sara\' corrisposta a partire  dalla  scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell\'anticipazione  e  non
potra\' cadere oltre il 30 settembre di  ciascun  anno.  Il  tasso  di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e\'  pari,  per  le
erogazioni  dell\'anno  2013,  al  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal
Ministero dell\'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e  pubblicato  sul
sito internet del  medesimo  Ministero.  Per  l\'erogazione  dell\'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette  anticipazioni
sara\' determinato sulla base del  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione  con  comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare  sul  sito
internet del Ministero dell\'economia e  delle  finanze  entro  il  15
gennaio 2014.  In  caso  di  mancata  corresponsione  della  rata  di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,  sulla  base  dei
dati comunicati dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  l\'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all\'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell\'imposta
municipale propria  di  cui  all\'articolo  13,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all\'atto del  riversamento
alle   medesime   dell\'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita\' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di cui  all\'articolo  60,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24.
  14.  All\'atto  dell\'erogazione,   gli   enti   locali   interessati
provvedono all\'immediata estinzione dei debiti di  cui  al  comma  13
dell\'avvenuto   pagamento   e   dell\'effettuazione   delle   relative
registrazioni contabili l\'ente locale fornisce formale certificazione
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  rilasciata  dal  responsabile
finanziario dell\'ente.
  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all\'articolo
243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che
richiedono l\'anticipazione di liquidita\' di cui  al  comma  13,  sono
tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da
adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla  concessione  della
anticipazione alla Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  ai  sensi  del
comma 13.
  16. Nell\'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente concesse in applicazione dell\'articolo 5,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono
recuperate da parte del Ministero dell\'interno.
  17. Per gli enti locali beneficiari dell\'anticipazione  di  cui  al
comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,
dell\'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  relativo  ai  5
esercizi finanziari successivi a quello  in  cui  e\'  stata  concessa
l\'anticipazione stessa, e\' pari almeno al 50 per  cento  dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell\'entrata,   aventi
anzianita\' superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell\'organo  di
revisione, possono essere esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui
attivi per i quali i  responsabili  dei  servizi  competenti  abbiano
analiticamente certificato la perdurante  sussistenza  delle  ragioni
del credito e l\'elevato tasso di riscuotibilita\'. 

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