sabato, Aprile 27, 2024
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Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato!

Riciclaggio: I rischi del soggetto obbligato!

Partendo da una condotta omissiva di un soggetto obbligato, in primis una banca o un professionista – legale e contabile – che non provvede all’inoltro di una Segnalazione di operazioni sospetta, pur in presenza di evidenti presupposti nella condotta del cliente, come ci si regola ai fini della procedura sanzionatoria.

Ci si limita ad un rilievo amministrativo oppure scomodiamo un Principe del foro per organizzare una difesa ex art.648bis del codice penale?

La domanda appare certamente doverosa quando, per fattispecie identiche, capita di vedere uno sventurato – soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – dover rispondere nell’uno o nell’altro caso solo per un caso fortuito.

Proviamo a fare chiarezza, cercando di delineare i due percorsi, distinti e distanti, tanto per l’applicazione della norma che in funzione della condotta in concreta assunta dal soggetto attivo.

Penale o amministrativo?

Partendo da una omessa Sos, esprimo subito qualche elemento di chiarezza su questo ragionamento per alcune motivazioni, quali:

1. l’esordio delle disposizioni sanzionatorie per omessa Sos (rilievo amministrativo), esordisce dicendo: “Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati (e non solo le banche quindi…) – ex comma 1 art.58 D.lgs 231/07;

2. il 2° comma continua, per fattispecie più gravi: “Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall’art.62 ….

3. intanto, per la fattispecie in discorso del Riciclaggio penale ex 648bis cp , è indispensabile la figura del soggetto terzo, estraneo all’approvigionamento della provvista (prestanome consapevole), con riferimento al c.d. reato presupposto;

4. nella norma primaria – ex art.2, comma 4 del d.lgs 231/07 – si spiega cosa si intende per “riciclaggio”, (amministrativo) che, anche senza la presenza del soggetto terzo, invita i soggetti obbligati ad inoltrare la Sos anche sulla “base di una “partecipazione diretta all’attività criminosa” ivi descritta;

5. Quando una condotta del “soggetto obbligato” può costituire reato? Il discrimine a mio avviso, per transitare dal rilievo amministrativo ex artt.58 e 62 a quello penale ex art.648bis del cp, dipende in primo dalla presenza e dal ruolo di un prestanome. Inoltre, per arrivare ad un concorso o favoreggiamento del riciclaggio in capo ad un soggetto obbligato, necessita una condotta “attiva” da parte del soggetto obbligato che non può limitarsi a non aver considerato alcuni alert e non inoltrato una Sos.

Immaginiamo il consulente contabile dell’azienda (commercialista, tenutario delle scritture contabili) che partecipa fisicamente ai Consigli di amministrazione di un’azienda che solitamente, nell’ultimo trimestre dell’anno, è solita annotare “fatture false”, nell’unico intento di aumentare i costi ed abbattere gli oneri tributari.

Pensiamo altresì al direttore di filiale che suggerisce al cliente con quali modalità effettuare talune transazioni per non essere intercettato da procedure diagnostiche interne alla banca.

Per ambedue i casi descritti, immaginiamo un “soggetto obbligato” interessato al conto economico di tali aziende per aver acquistato delle “partecipazioni”.

Insomma, per farla breve, per passare dall’amministrativo al penale, la strada è lunga ed impervia e il risultato non è scontato!

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