venerdì, Aprile 26, 2024
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SERATE MUSICALI: Bar e ristoranti non devono chiedere l’autorizzazione

Se l\’attività principale non è quella
dell\’intrattenimento non necessita della licenza. Irrilevante la
presenza di deejay o strumentazione

discoteca







Piano bar, deejay o serata musicale che
sia, se organizzata in un bar, un ristorante o in ogni caso in un locale
che non ha per attività principale quella dell\’intrattenimento, non necessita di autorizzazione.

Sebbene, l\’art. 68 del TULPS (il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) preveda che “senza
licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o
esposto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche,
accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o
trattenimenti”, la norma può trovare applicazione soltanto ed
esclusivamente quando la serata musicale costituisce l\’attività primaria
esercitata dall\’intrattenitore,
come ad esempio nel caso di una discoteca.

Una conferma in tal senso è arrivata dalla
giurisprudenza amministrativa secondo la quale la norma non può
applicarsi ad un bar o a un ristorante, seppure di rilevanti dimensioni,
la cui principale attività rimane quella di somministrazione di cibo e
bevande.

Nella vicenda, il Tar Puglia – Lecce (con sentenza n.
3171/2015) aveva accolto il ricorso del titolare di un bar annullando
l\’ordinanza con cui il comune di Gallipoli aveva disposto la cessazione
dell\’attività di intrattenimento musicale effettuata, con deejay e
musica di accompagnamento all\’apertura, per violazione dell\’art. 68 del
TULPS (leggi: “Al bar non serve l\’autorizzazione per la serata con musica e dj“).

Per
il giudice pugliese, con riferimento al bar, anche se di dimensioni
rilevanti e inserito in un contesto molto turistico come quello di
Gallipoli nel periodo estivo, si esula dalla previsione di cui all\’art.
68 TULPS, giacché la messa in onda di brani musicali effettuata dall\’esercente ha il solo scopo di attirare potenziali avventori, spinti ad accedere al locale anche in ragione della serata offerta.

Tale attività, ha ritenuto il Tar, rimane “ancillare” e “servente” rispetto a quella primaria rappresentata dalla somministrazione di cibi e bevande, cosa che emerge dall\’assenza di quegli indici sintomatici (come il pagamento di un biglietto per l\’ingresso, la pubblicizzazione
dell\’evento, la maggiorazione del costo della consumazione, ecc.) che, combinati
tra loro, consentono di affermare la natura primaria, con carattere
imprenditoriale, dell\’intrattenimento musicale svolta dall\’esercente il
locale commerciale.

Per cui, in presenza di dati discordanti, non può attribuirsi particolare rilievo alla presenza di strumentazione musicale e del dj incaricato della scelta dei brani musicali, al fine di desumere la natura imprenditoriale dell\’attività, essendo tali elementi del tutto compatibili anche con attività di intrattenimento secondarie rispetto a quella prevalente di somministrazione di cibi e bevande.

Da
qui, la conferma che il titolare di un esercizio dedito a quest\’ultima
attività, come un bar o un ristorante, non dovrà chiedere alcuna
autorizzazione per organizzare una serata di musica.

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