Può essere licenziato il lavoratore in malattia che non si riguarda e fa delle attività che in qualche modo ritardano la sua guarigione e quindi il suo rientro in ufficio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con una sentenza depositata oggi (21 aprile 2009) ha accolto il ricorso di un’azienda sanitaria che aveva licenziato un dipendente part-time perché sorpreso in attività extralavorative che avevano provocato un ritardo nella guarigione. “L’espletamento di altra attività lavorativa o extralavorativa – si legge nelle motivazioni – da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata, di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa sono di per sé indici di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l’espletamento di una attività ludica o lavorativa”.
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