14
La presunzione di responsabilità in capo a soggetti imputati di “insider trading” deve passare dalla prova dell’indebito arricchimento, ovvero dal trarre vantaggio economico dall’utilizzo di informazioni afferenti al mercato azionario e/o obbligazionario a scapito di terzi. Questa sembra essere la sintesi della Sentenza della Corte Europea del 23 dicembre 2009 che riporto integralmente. SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 dicembre 2009 (*) «Direttiva 2003/6 – Abuso di informazioni privilegiate – Uso di informazioni privilegiate – Sanzioni
Questo contenuto è riservato ai membri del sito. Se sei già registrato, accedi. I nuovi utenti possono registrarsi qui sotto.
