venerdì, Maggio 3, 2024
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FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO

                                                  

Attualmente la “Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti.

Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti gli abbonati (gratuitamente) ovvero verso chiunque ne abbia interesse con una spesa di €. 200.00 più IVA[1]. Al riguardo sono ammesse prenotazioni inviando una e-mail a info@giovannifalcone.it, precisando l’attività di lavoro svolta onde meglio calibrare la specificità dell’evento formativo.

Se sei interessato all’acquisto del DVD dell’ultimo evento formativo puoi fare analogo versamento di € .100,00 IVA più IVA sullo stesso conto corrente.

In ambedue i casi, Ricordati di indicare le generalità complete e ili codice fiscale o la partita IVA, al fine di consentire alla Falcone Consulting Srl di emettere regolare fattura.

  

SINTESI DELLA FORMAZIONE 2011… 

 

L’ANTIRICICLAGGIO

… quale cultura della legalità & governance del rischio … 

 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231

“La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio”

 

S O M M A R I O

 

·          CONCETTO ED EVOLUZIONE STORICA DEL DELITTO DI RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO 

·          QUADRO NORMATIVO E DIRETTIVE COMUNITARIE  (cenni)

·          FATTISPECIE REATO PRESUPPOSTO (Riciclaggio da evasione fiscale, Socio occulto, Anticontrabbando G.di F., False fatturazioni, Falsa auto-fatturazione, Vendite sotto costo, Plafond all’esportazione, Attività di copertura, Anticipo effetti cambiari, Affidamento bancario e bilanci in perdita, Reati fallimentari, Phishing, False visure camerali, Truffa alla P.A., Altri casi anomali)

·          RICERCHE DI MASSA – PARADISI FISCALI                                                                     

·          ATTUALE DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO Novità 231/07                                                            

·          QUADRO SANZIONATORIO                                                                     

 

1.      CONCETTO ED EVOLUZIONE STORICA E NORMATIVA DEL DELITTO DI RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO

 

a.      Definizione

Il “Riciclaggio” è sostituire, trasferire, dissimulare o comunque ostacolare l’accertamento circa l’origine delittuosa del denaro, beni o altre utilità. Trattasi di un reato commesso da soggetto estraneo alla produzione della risorsa finanziaria (nel senso che non concorre alla commissione del reato presupposto, indispensabile per il reperimento o produzione della provvista illecita), ma si presenta nella seconda fase di gestione del denaro.

Pertanto, perché sussista la ipotesi criminosa che qui ci occupa, è sempre indispensabile la presenza del soggetto estraneo al reato base.

Il Riciclaggio rappresenta una sorta di consapevole reiterazione, con modalità e forme diverse, di un crimine già commesso da altri. Trattasi di una continuazione di un’attività delittuosa, volta a nascondere, unicamente verso l’esterno, la vera origine di un patrimonio ovvero la vera identità dei produttori di quella ricchezza.

L’esperienza italiana di repressione al riciclaggio in termini di sua previsione autonoma ha inizio attraverso l’articolo 3 della legge n.198/78. Tale provvedimento sancì per la prima volta l’introduzione nel corpus normativo dell’articolo 648 bis codice penale (PRIMA VERSIONE), che era del seguente tenore: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque compie atti o fatti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da Lire un milione a Lire venti milioni.”

All’epoca, il nostro legislatore, individuò nelle tre fattispecie della rapina aggravata, nell’estorsione aggravata e nel sequestro di persona a scopo di estorsione quelle condotte ritenute a maggior allarme sociale.

 

Una prima rilevante modifica è subita dall’articolo 648 bis ad opera della legge n.55/90, con la quale, alle originarie tre fattispecie appena descritte, venne aggiunta quella della produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

La storia legislativa del delitto di riciclaggio subisce una ulteriore svolta nel 1993 – TERZA VERSIONE. Infatti, l’articolo 4 della legge 9 agosto 1993, nr.328, introdusse il nuovo testo dell’articolo 648 bis : “Fuori ai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Lire due milioni a Lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.”

L’ampliamento a dismisura dei reati presupposto ha determinato una significativa estensione delle condotte illecite valutabili , in quanto considerate delitto e punite dal codice penale con “ergastolo, reclusione e multa”, laddove andranno dimenticate le originarie quattro fattispecie.

Dal 1993, infatti, con la nuova disciplina, andando a prendere in considerazione tutte quelle condotte penalmente rilevanti di particolare gravità (delitto), andiamo dalla semplice truffa all’evasione fiscale, dai reati contro la pubblica amministrazione a quelli contro il patrimonio, ai reati fallimentari, ai reati contro la persona (immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione, tratta di essere umani e tanti altri ancora), interessando la quasi totalità delle condotte di rilevanza penale con la sola esclusione delle contravvenzioni punite con “arresto e ammenda”.

 

Il riciclaggio si compone di due fasi, fra loro distinte e complementari:

 

·       I° Fase – Commissione del reato presupposto da parte di soggetto qualunque, punito dalla legge penale con reclusione e multa – ipotesi delittuosa (evasione fiscale, false fatturazioni, traffico di stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione, appropriazione indebita, truffa, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta semplice e/o fraudolenta, reati associativi etc.);

·       II° Fase – Intervento di un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto, quale può essere, nella generalità dei casi un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome) che, consapevolmente (significando che ben conosce l’origine illecita della provvista), si preoccupa di gestire la risorsa finanziaria. In tal modo, quest’ultimo, frappone di fatto uno spartiacque con l’origine illecita del denaro, beni o altre utilità, rendendo  difficoltosa, se non in molti casi  impossibile, l’azione investigativa degli organi inquirenti. 

 

b.      Cronaca giudiziaria

Per meglio esprimere il concetto, voglio farvi qualche esempio di cronaca giudiziaria:

1° esempio

In epoca recente veniva tratta in arresto una coppia di coniugi di Lecce, ove il marito, quale dipendente di un grande Istituto di credito, veniva accusato di “appropriazione indebita” in danno della Banca, per la somma di circa 10 milioni di euro. La moglie, estranea al reato presupposto (soggetto terzo), ovvero all’attività illecita posta in essere dal marito, invece, si era intestata l’intera disponibilità economica. Il marito, dipendente dell’Istituto di credito e autore dell’originario illecito, rispondeva di “appropriazione indebita”, reclusione fino a tre anni, con perseguibilità a querela di parte (diventa d’ufficio solo per effetto dell’aggravante specifica); la moglie, invece, accusata di riciclaggio e perseguibilità d’ufficio, reclusione da quattro a dodici anni.

 

2° esempio

Qualche anno addietro veniva tratta in arresto per “riciclaggio” la moglie del Direttore finanziario della Parmalat (casalinga e priva di redditi), pur estranea all’attività delinquenziale della quale era accusato il coniuge “Rag. Fausto TONNA”. La stessa aveva fatto un prelievo per cassa di una ingente somma dal conto corrente alla stessa intestato presso uno sportello di un locale istituto di credito.

 

3° esempio

Nel marzo del 2006, la stampa nazionale, ha riportato la notizia in base alla quale veniva tratto in arresto per Riciclaggio di denaro sporco, il figlio del defunto e noto ex Sindaco di Palermo – Sig. Vito CIANCIMINOP – già condannato per corruzione e associazione mafiosa nell’ambito del maxi processo. All’epoca dei fatti cui si maturava la provvista finanziaria, il giovane arrestato (trentenne), forse, era appena nato.

 

4° esempio

Anche in epoca recente, è stato arrestato il figlio del defunto Nino ROVELLI, beneficiario della sentenza favorevole dell’IMI-SIR per circa 800 miliardi delle vecchie lire di indennizzo. Dopo la morte del capostipite, le indagini dell’Autorità giudiziaria hanno dimostrato che la sentenza è stata “comprata” corrompendo alcuni giudici per ottenere tale verdetto favorevole (Vicenda “Previti”).

In tutti i casi appena descritti, seppure sommariamente, possiamo notare la figura della persona estranea ai reati presupposto – perché materialmente commessi dai coniugi o dai genitori, rispettivamente come nel caso dell’appropriazione indebita, alla bancarotta e falso in bilancio aggravato e continuato, ovvero all’associazione mafiosa, alla corruzione in atti giudiziari – secondo il dettato normativo che individua l’autore di tale grave reato desumibile già nell’esordio dell’art. 648 bis: “Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque …”

 

c.      Economia criminale – Azione di contrasto

Nel settembre del 1982, in conseguenza dell’omicidio di mafia del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto DALA CHIESA (“Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”, scrisse l’anonimo autore), fu approvata dal legislatore la c.d. Legge “Rognoni – La Torre” ritenuta indispensabile per assalire i patrimoni illeciti della criminalità organizzata. Ricordo questa norma, non perché abbia un grande nesso con l’Antiriciclaggio, ma solo per dire che da oltre 20 anni si è compreso che il percorso economico finanziario appare l’unico rimedio per una efficace azione di contrasto alle Associazioni di stampo mafioso.

Nel prosieguo degli anni, ed esattamente nel 1989, il G.A.F.I.[2] (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), al quale aderirono 16 Paesi (G7, Commissione Europea e altri 8 Stati), emise 40 Raccomandazioni, fra le quali per esigenze di sintesi ricordiamo le principali:

·       Collaborazione fra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco;

·       Abolizione dell’anonimato nelle transazioni finanziarie;

·       Identificare l’autore dell’operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni;

·       Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendono procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale;

·       Estendere gli obblighi ed attenzioni al fenomeno del riciclaggio anche a particolari tipologie professionali e ad operatori economici non finanziari;

·       Estensione della fattispecie di reato del riciclaggio a quelle condotte di particolare gravità (e non intendendo soltanto il traffico di droga).

 

Il nostro Paese recepì tali “raccomandazioni” attraverso la introduzione della Legge 5 luglio 1991, n.197 formata da soli 14 articoli e contenente una serie di precetti, divieti, obblighi e sanzioni.

La ratio di questa Legge, costituente, almeno fino al dicembre 2007, l’ossatura normativa per la lotta al Riciclaggio di denaro sporco da parte del circuito finanziario e creditizio, è stata quella di garantire, anche a posteriori e per 10 anni,  la possibilità di controllare e seguire il percorso economico dei flussi finanziari lasciando traccia indelebile della movimentazione.

 

Tutte le normative di settore emanate nel nostro Paese sono stata precedute da DIRETTIVE COMUNITARIE che elenco sinteticamente:

1.    Direttiva 91/308/Cee del 10 giugno 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.166 del 28 giugno 1991. Già con questa Direttiva il legislatore comunitario si preoccupò di predisporre le prime indicazioni volte ad estendere gli obblighi antiriciclaggio ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti creditizi e finanziaria;

2.    Direttiva 2001/97/Cee del 4 dicembre 2001, pubblicata sulla G.U.C.E. n.344 del 28 dicembre 2001. Con questa seconda direttiva del 2001, invece, si è preoccupato di definire meglio l’ambito dell’attività criminosa che comprende ora, accanto ai reati connessi alla produzione e traffico di sostanze stupefacenti, tutti quelli definiti gravi ovvero, quelle attività riferibili ad associazioni criminali punite con pena detentiva nel minimo a 6 mesi e nel massimo ad un anno; la frode grave, così come definita dalla Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea e alla corruzione.

3.    La ulteriore 3° Direttiva 2005/60/Cee del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, alla quale fece seguito nel 2004 la normativa nazionale e relativi decreti di attuazione nel febbraio 2006.

 

d.      Modifiche sostanziali: D.lgs 26 maggio 1997, n.153 “Integrazione dell’attuazione della Direttiva 91/208/Ce in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita”.

 

Questo Decreto, tanto invocato ed atteso dal sistema bancario e creditizio, fa migliorato in termini significativi il rapporto delle banche verso la Istituzione in generale, migliorando molto la c.d. “Collaborazione attiva” e modificando, in modo sostanziale, la stessa procedura di Segnalazione delle operazioni sospette.

Le modifiche hanno riguardato soprattutto l’aspetto della Riservatezza della SOS, tagliando completamente il cordone ombelicale che in passato univa la “Polizia giudiziaria (come organo investigativo) e il circuito bancario e creditizio, attribuendo all’Ufficio Italiano Cambi (in futuro UIF) il compito di coordinare il complessivo sistema di contrasto.

 

Decreto legislativo 25 settembre 1999, nr.374 “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’art.15 della legge 6 febbraio 1996, nr.52”

Con questo decreto sono state gettate le basi per l’ampliamento degli obblighi antiriciclaggio a tutta una serie di soggetti ulteriori, diversi dalle banche e dal mondo finanziario.

Mi riferisco alle professioni – contabili e legali – ovvero agli operatori economici non finanziari.

 

Decreto legislativo 20 febbraio 2004, nr.56, “Attuazione della Direttiva 2001/97/Cee in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”.

A questo decreto, hanno fatto seguito i decreti attuativi del MEF del 24 febbraio 2006 nn.rr.141,142 e 143, rispettivamente riferibili ai professionisti contabili (ragionieri, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e successivamente aggiunti i CED, Patronati e CAF) e legali (Notai e avvocati), ovvero gli Intermediari finanziari (Banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione e Intermediari abilitati ex art. 4, 1° comma del D.lgs n.56/04) nonché gli operatori economici non finanziari (Recupero crediti, custodia e trasporto di denaro contante, Agenzie di affari di mediazione immobiliare, Commercio di cose antiche, Esercizi di case d’asta o gallerie d’arte, commercio, comprese le esportazioni e importazioni, fabbricazione oggetti preziosi, gestione casa da gioco, mediazione creditizie, agenzie in attività finanziarie).

 

Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione.”

 

2.Fattispecie di “Reato presupposto”

 

a.    Riciclaggio da evasione fiscale

      La vecchia legge nr.516/82 – denominata “Manette agli evasori”, fatte salve le ipotesi di  false fatturazioni (frode fiscale) o le ritenute alla fonte operate e non versate (mi riferisco ai tributi prelevati dal datore di lavoro sulle buste paga dei dipendenti che non vengono versati al fisco) considerate delitto (in quanto punite con reclusione e multa), le restanti fattispecie invece, come la omessa fatturazione, la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’omessa annotazione dei corrispettivi ovvero, in altri termini presentare delle dichiarazioni infedeli o mendaci al fisco, comportava delle mere ipotesi contravvenzionali in quanto punite con “arresto e ammenda”, qualunque fosse la soglia di imponibile sottratto alla tassazione.

 

E’ evidente che ove la situazione fosse rimasta invariata, l’evasione fiscale non avrebbe mai potuto diventare reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco.

 

Nel marzo 2000, con il decreto legislativo nr.74 venne cambiata la filosofia e si cominciò a parlare di danno erariale, laddove, all’art. 4 – Dichiarazione infedele – o all’articolo 5 – Omessa presentazione della dichiarazione – si cominciò a parlare di reclusione e multa (ipotesi delittuosa) allorquando il danno erariale – su base annua – fosse rispettivamente superiore a 100 o 150 mila euro.

 

In altri termini, se l’imprenditore accantona gli incassi “non fatturati” (c.d. nero) su un conto extracontabile – in genere rappresentato da denaro contante, mentre fa confluire sul conto aziendale solo i bonifici e gli assegni, risponde di sola evasione fiscale e non commette riciclaggio, causa la mancanza del soggetto terzo, perché la norma penale parla di “Fuori dai casi di concorso nel reato … chiunque …”.

 

Se invece questa disponibilità extracontabile non fatturata e, presumibilmente non dichiarata al fisco (dico presumibilmente perché potrebbe intervenire anche un ravvedimento operoso anche da parte dello stesso cliente-contribuente prima della presentazione della dichiarazione dei redditi), viene gestita da un soggetto terzo estraneo all’amministrazione dell’impresa (un socio di capitali, l’amante dell’amministratore, la moglie casalinga, la suocera pensionata, il ragioniere di fiducia o comunque un prestanome qualsiasi), quest’ultimo risponderà di “Riciclaggio”, sempre che la soglia sia di assoluta rilevanza.

Per assoluta rilevanza dobbiamo intendere quella somma accantonata sul conto extracontabile ad opera di terzi che sia in grado di determinare un danno erariale di 100 – 150 mila euro, ovvero di imposta sottratta alle casse dello Stato. Ora sapendo che la tassazione nel nostro Paese è di circa il 50%, per determinare un danno di tale entità bisognerà accantonare una somma di almeno 250-300 mila euro. Se poi consideriamo che l’imprenditore, anche per produrre fatturato in nero sostiene dei costi strumentali all’impresa (personale, consumi energetici, strutture logistiche etc.), possiamo immaginare un accantonamento di almeno 500 mila euro su base annua. 

 

A titolo di esempio voglio ricordare il caso del giovane ventenne, dipendente nell’azienda di famiglia ed estraneo quindi all’amministrazione dell’impresa individuale – che, nell’arco di sei mesi, attraverso sistematici e ripetuti versamenti di contante arriva a totalizzare oltre 1.600.000,00 euro sul suo conto corrente personale.

 

Altrettanto dicasi dello studente della Bocconi, figlio di noto imprenditore nel settore edile che versa 50-60 mila euro a settimana sul proprio conto corrente, quale frutto delle vendite immobiliari del genitore non fatturate. Il figlio rischia di rispondere del reato di riciclaggio – reclusione da quattro a dodici anni – mentre il padre se la cava – se così possiamo dire – con una mera evasione fiscale sia pure di rilevanza penale che, molto spesso, fra un condono e l’altro, spesso finisce a “taralluzzi & vino”.

 

Anche l’Ufficio Italiano Cambi con i chiarimenti del giugno 2006, disse che l’evasione fiscale può costituire reato presupposto al riciclaggio (leggi REATI TRIBUTARI E RICICLAGGIO).

 

b.   Socio occulto – Finanziamento attività economica con provviste di dubbia provenienza

 

Un grosso imprenditore di una importante SpA operante nel settore dell’edilizia civile che trasferì – a mezzo bonifico – la somma di 3 miliardi (eravamo ancora con il vecchio conio) dal conto aziendale – di cui era amministratore con firma depositata – al conto personale. In questi casi, considerata la evidente conflittualità e la rilevanza dell’operazione, consiglio sempre di farsi esibire la Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza l’operazione. Nella fattispecie, trattavasi di “restituzione anticipazione socio”. La stessa somma di tre miliardi, appena bonificata sul conto personale, venne interamente prelevata in contanti dallo stesso amministratore unico.

 

In situazioni della specie il sospetto che scaturisce è che il vero finanziatore della società di capitali sia un socio occulto che non vuole assolutamente comparire e verso cui è destinata la restituzione < brevi manu > della ingente somma in contanti. Trattasi di operazione che non lascia alcuna traccia e quindi non trasparente ma soprattutto pone grandissimi dubbi e perplessità circa l’origine di tale finanziamento e pertanto merita una immediata SOS;

 

c.     Cliente arrestato in operazione anticontrabbando della G.di F.

 

Vecchio cliente, titolare di una Licenza per commercio ambulante – in forma fissa ed itinerante – di ortofrutticoli che, in una operazione anticontrabbando di t.l.e. della Guardia di finanza, alle tre di notte, venne arrestato in flagranza di reato. Nell’operazione, gli venne sequestrata una grossa somma (circa 400 milioni di lire in contanti che portava al seguito).

 

Nella settimana immediatamente successiva, la moglie e i due figli, si recarono in banca e prelevarono l’intera disponibilità ivi detenuta, naturalmente in contanti, per circa 600 milioni.

Il Direttore di filiale, di fronte a tali condotte, mi fece pervenire una Segnalazione di operazione Sospetta che io non ho inoltrato non condividendone la opportunità.

 

Ciò in quanto, la “Collaborazione attiva” deve essere manifestata da parte dell’intermediario prima dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria e non certo “ad arresto avvenuto e provvista scomparsa”.

Con che spirito si poteva fare la SOS quando per anni non si è notato che trattatavasi di un cliente che tutto faceva fuori che il commerciante di ortofrutticoli … circolazione in mercedes, bella vita..

Insomma lavorava di notte!!!

 

La morale è che la segnalazione va fatta a tempo debito. Torneremo su questo argomento quando parleremo di “Sospensione dell’operazione”;

 

a.   False fatturazioni

 

La emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti (c.d. FOI), costituisce da sempre l’essenza stessa dell’illecito per definizione.

 

Quello della emissione delle false fatture è il modo migliore per apparire senza esserlo, falsificando la realtà e costruendo rapporti commerciali ovvero transazioni economico finanziarie a tavolino, dove spesso, addirittura, si inventano anche soggetti economici controparti inesistenti e completamente inventati o, in qualche caso, del tutto ignari e inconsapevoli in quanto presi a caso anche da un elenco telefonico.

Si emettono fatture false, o per consentire ad altri l’abbattimento del carico fiscale (naturalmente dietro compenso), o per fare entrare nel circuito economico somme provenienti da attività illecite, o per registrare ricavi al solo fine di aumentare fittiziamente il fatturato e avere credito dalla banca, dai fornitori, dagli stessi soci, da eventuali garanti  o terzi in genere.

 

Si annotano fatture false emesse dai soggetti precedenti (oppure lo si fa in modo autonomo prendendo i soggetti emittenti dalle pagine gialle) per contabilizzare costi fittizi onde abbattere l’imponibile ai fini fiscali, costituendo nel contempo riserve occulte per fare ciò che abitualmente non si può dire (acquisti in nero, pagare tangenti a dipendenti pubblici corrotti, costituire fondi in Paesi esteri in genere paradisi fiscali etc.).

 

Sono generalmente operazioni, queste, che vengono poste in essere versa la fine dell’anno quando si tratta di aggiustare le carte.

 

Facciamo qualche esempio di “false fatturazioni”:

·        Se devo pagare una prestazione e/o fornitura di beni o servizi, a fronte di una fattura di costo, cosa faccio?

   La logica vorrebbe che bonifico la somma a saldo della fattura.

   Spesso invece, mi viene richiesta la emissione di un assegno bancario o circolare che vado ad addebitare sul conto aziendale (trattandosi di una operazione strumentale e caratteristica con l’attività economica esercitata) il fornitore, in condizioni normali, cambierà il titolo a suo piacimento presso la banca allocata nel territorio ove il medesimo è accreditato.

  

   Se invece “cambia” l’assegno presso la banca emittente ed alla presenza del traente dell’assegno, molto verosimilmente l’operazione economica sottostante è totalmente o parzialmente falsa.

In questi casi, molto spesso, notiamo la “restituzione” della somma in contanti al traente dell’operazione che, nella generalità dei casi andrà ad alimentare – spesso anche con una sequenza numerica di cassa – il conto personale extracontabile  proprio e/o di familiari stretti.

In questi casi, qualunque sia l’importo, va fatta immediatamente la Segnalazione di operazione Sospetta non contestando il “trasferimento di denaro contante” superiore alla soglia di euro 12.500,00 euro fra soggetti diversi – ex 3° comma art. 51 del Decreto 231/07. In buona sostanza, avendo fatto la Segnalazione di operazione sospetta, non devo  assolutamente inoltrare la “comunicazione” al MEF per l’irregolare trasferimento di denaro contante fra due soggetti privati.

 

A questo proposito, mi è capitato di riscontrare l’accensione di un “Certificato di deposito” al portatore per 280 milioni delle vecchie lire a nome di una Signora ottantenne, in concomitanza al cambio di un assegno circolare di 300 milioni di lire. Si trattava di un assegno emesso da un imprenditore che aveva fruito di un finanziamento pubblico della 488/92, traente dell’operazione che, nella realtà, aveva beneficiato di false fatture e quindi ne aveva simulato il pagamento.

 

Altro esempio: Emettere fatture false verso nominativi di fantasia o presi dall’elenco telefonico, soprattutto orientate nel settore della consulenza, studi di fattibilità, facendo entrare nella contabilità aziendale provviste aventi una origine illecita. Immaginiamo di emettere la fattura di centomila euro, ricevendo un bonifico – effettuato per cassa – dello stesso importo, la cui provvista, nella realtà ha una origine illecita (estorsione, usura, traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, immigrazione clandestina etc.).

 

Con queste modalità, faccio entrare nel circuito economico legale – ovvero nella contabilità di una regolare azienda – provviste di origine delittuosa  che si potrà scoprire solo in conseguenza di un’attività di verifica fiscale di carattere generale.

Pensate che ci sono aziende che da quando nascono  a quando muoiono – commercialmente parlando – che non subiscono mai un controllo.

Quindi se mancano le “informazioni”, mancherà la fonte di innesco per l’avvio di un’attività investigativa. …………..

 

S e g u e …

 

b.   FALSA AUTO-FATTURAZIONE

 

c.   VENDITE SOTTO COSTO (Frode fiscale)

 

d.   Plafond all’esportazione

 

e.   Attività di copertura

 

f.      Anticipo su effetti cambiari (sconto commerciale)

 

g.   Affidamento bancario con bilanci in perdita

 

h.    REATI FALLIMENTARI

              

i.       IL RICICLAGGIO  DA “PHISHING”

j.      IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”

k.   False “visure camerali”

 

 

l.      Garanzia falsa e/o inattendibile

 

m. Truffa in danno della PA

 

n.    Versioni inverosimili

 

 

o. Altri casi anomali

 

3. ATTUALE DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Con il Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n.231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione.”, è stata recepita la volontà dell’ Unione Europea, introducendo profonde e significative novità procedurali afferenti al merito dell’azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.

 

In particolare, le nuove definizioni introdotte dal decreto, a mio avviso, sono sostanzialmente quattro o cinque:

1)    La prima riguarda la nuova definizione del “riciclaggio” stabilita dall’articolo 2 che amplifica in misura esponenziale il concetto finora conosciuto nell’articolo 648 bis del codice penale. Oggi infatti, a differenza del passato, laddove il vecchio articolo 3 della legge 197/91 faceva riferimento agli artt.648 bis e ter, il riferimento è alla nuova definizione di riciclaggio. E’ stato introdotto il c.d. AUTORICICLAGGIO e/o RICICLAGGIO DIRETTO.

2)    La seconda, invece riguarda l”Adeguata verifica della clientela laddove, a differenza dal passato, come ho già avuto modo di dire, deve essere approfondita, reale e soprattutto costante. Deve trattarsi, di una “verifica dinamica”, in movimento, suscettibile di cambiamenti con il decorso del tempo.

         E’ un concetto questo che vale solo per i clienti verso i quali esistono i c.d. “Obblighi rafforzati” (art.28), per i quali il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è molto alto (mancanza fisica del cliente all’atto della identificazione, PEP’S, conti di corrispondenza, conti di corrispondenza, sedi operative di solo recapito corrispondenza etc..

Adeguata verifica della clientela significa non limitarsi a fotocopiare o registrare gli estremi del documento di riconoscimento. Essa va strettamente connessa alla verifica del “Titolare effettivo” della relazione, ovvero quando il cliente agisce “per conto di un altro o di una entità giuridica.

        Se trattasi di un lavoratore dipendente acquisire copia della busta paga,  se trattasi di uno studente o una casalinga, acquisire informazioni sull’attività del genitore e/o del marito o, se pensionato, annotare elementi di interesse in ordine all’attività svolta in età lavorativa.

 

Se invece trattasi di attività economica………………. 

PER CHI E\’ INTERESSATO, CONTINUERO\’ NEL COMMENTO DI UNA SERIE DI CASI PRATICI REALMENTE VISSUTI, PRIMA COME UFFICIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E POI COME RESPONSABILE AZIENDALE ANTIRICICLAGGIO DI UN GRUPPO BANCARIO.

VI ASPETTO!!!

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