Niente espulsione per lo straniero (anche pregiudicato) che non ha rinnovato il permesso di soggiorno se convive con la madre cittadina italiana.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2010, ha accolto il ricorso di un extracomunitario. Ma non è tutto. La prova della convivenza può essere data anche oralmente.
La prima sezione civile ha accolto il ricorso di un romeno, pregiudicato, che non aveva rinnovato il permesso di soggiorno e che per questo era stato espulso dalle autorità romane. Contro il provvedimento l’uomo aveva fatto ricorso a un giudice di pace della Capitale ma senza successo. Così ha depositato gli atti al Palazzaccio e questa volta ha vinto.
La Suprema corte ha accolto con rinvio il gravame rinviando la causa a un altro magistrato onorario e facendo in motivazione alcune osservazioni interessanti. Prima di tutto la convivenza con un familiare entro il secondo grado, cittadino italiano, esclude l’espulsione anche ne, caso di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Non solo. La convivenza, hanno sancito gli Ermellini, può essere provata anche oralmente. Sul punto in sentenza è stato chiarito che “la convivenza dello straniero con parenti entro il quarto grado (oggi secondo grado) o con il coniuge di nazionalità italiana, (in presenza della quale l\’art. 19, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non consente l\’espulsione amministrativa), è soggetta al regime probatorio ordinario, sicché lo straniero può fornirne la dimostrazione anche con prova orale”.
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