Da Piazza Cavour un importante punto in favore delle assicurazioni che fanno polizze di responsabilità professionale. Infatti in caso di illecito contabile la compagnia copre pro-quota il danno provocato dal suo assicurato (amministratore o sindaco) e non l’intero ammontare.
È quanto stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 23581/2010, ha accolto il ricorso di una compagnia di assicurazione che aveva come cliente il sindaco di una spa.
La vicenda riguarda un aumento di capitale deliberato ma il cui ammontare era stato intascato da sindaci e amministratore. La compagnia, chiamata in causa dal curatore fallimentare dell’azienda, era stata condannata a risarcire l’intero ammontare.
Una decisione, questa, rovesciata da Piazza Cavour, che, decidendo nel merito, ha sancito la responsabilità della compagnia solo pro-quota. In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, anche contrattuale, l\’art. 2055 c.c. dispone, nel primo comma, che se il fatto dannoso e\’ imputabile a piu\’ persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento dei danni (regolando invece l\’art. 1298 c.c. la solidarieta\’ nell\’esecuzione delle prestazioni
dovute in forza di obbligazioni contrattuali o quasi contrattuali).
Il capoverso dell\’art. 2055 stabilisce inoltre che colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita\’ della rispettiva colpa e dall\’entita\’ delle conseguenze che ne sono derivate (non potendosi qui ammettere, per la natura illecita del fatto generatore,
l\’eccezione contemplata nei rapporti interni nell\’art. 1298 cpv., per il caso di obbligazione contratta nell\’interesse esclusivo di alcuni di essi).
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