Mi sono recato presso una banca di credito cooperativo per cambiare un assegno bancario non trasferibile di 1.400,00 euro emesso a mio favore dal locatario di un mio fabbricato per il pagamento del canone periodico. Faccio presente che presso quello sportello sono già “censito” da circa tre anni ed ho riscosso sempre regolarmente i predetti assegni. L’ultima volta mi sono sentito dire che il C.di A. della banca ha stabilito che per cambiare un assegno bisogna essere correntista o avere un altro rapporto “continuativo” presso la stessa.
Vorrei sapere:
· Se è corretto tale comportamento della banca;
· Se, in generale, per cambiare un assegno ci si deve rivolgere per forza allo sportello presso cui il traente è correntista o è possibile farlo presso qualsiasi filiale della banca stessa;
· Come si può contestare il comportamento della banca.
RISPOSTA
L’assegno costituisce un ordine impartito da chi lo emette nei confronti del proprio istituto bancario di pagare alla persona indicata come beneficiario una determinata somma di denaro. Per converso l’assegno è un titolo di credito, cioè un documento che non ha un valore in sé ma rappresenta per chi lo riceve un diritto, quello di incassare la somma indicata.
L’articolo 31 del RD che disciplina la materia degli assegni bancari recita testualmente:””L’assegno bancario è pagabile a vista.”” L’incasso di un assegno in forma liquida dovrà avvenire presso la filiale della banca dove risiede il c/c del traente, munito di un documento di riconoscimento valido.
Alla luce di quanto sopra, il lettore non potrà contestare alcunché alla banca di credito cooperativo perché nel caso di specie non c’è disposizione di legge che le imponga di cambiare l’assegno.
DAL SOLE 24 ORE DEL 17 GENNAIO 2011




