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CONCORDATO FALLIMENTARE: Al diavolo l’etica, è sufficiente la “sovibilità” del fallito

 Chi sarà l’azienda che propone il concordato? Opera forse in Paesi che sfruttano la manodopera, magari quella minorile? Oppure investe nel mercato internazionale delle armi? Conta poco, ai fini del fallimento. Le uniche informazioni che devono interessare i creditori sono quelle sull’affidabilità del proponente, intesa come capacità di portare a termine la procedura: se è stata depositata una fideiussione sufficiente, il resto non conta. Lo precisa la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 3274 del 10 febbraio 2011.
È evidente che può essere molto importante identificare chi è il soggetto che avanza la proposta di concordato: si tratta infatti di un’informazione fondamentale affinché i creditori possano esprimere un consenso informato sulla soluzione prospettata. Risulta tuttavia necessario, osservano i giudici, restringere il campo delle informazioni che devono essere giocoforza note sul proponente, altrimenti si darebbe la stura a un’infinità di contestazioni: dopo che la legittimazione alla proposta di concordato è stata liberalizzata dalla riforma fallimentare, nel cosiddetto «mercato dell’insolvenza» entrano i soggetti più diversi; va dunque escluso che debba essere nota, sul conto del proponente, una serie di informazioni che possono essere valutate in modo solo soggettivo, mentre bisogna rendere noti gli elementi che interessano oggettivamente la platea dei creditori. Che del concordato sono i primi, e in mancanza di opposizioni, gli unici giudici. Insomma, l’affidamento dei creditori va tutelato rispetto alle informazioni che riguardano la fattibilità della proposta: elementi che saranno tanto più numerosi quanto più è complessa l’esecuzione e limitato il ventaglio di garanzie offerto.
Confermata, nella specie, la sufficienza delle informazioni note ai creditori sul proponente il concordato: si tratta di una società regolarmente costituita che ha depositato una fideiussione a prima richiesta di un noto istituto di credito certamente sufficiente per garantire l’esecuzione della procedura. E tanto basta.

 

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