Il permesso di soggiorno per «attesa occupazione» non può essere rinnovato: una volta scaduto, deve essere sostituito da un nuovo titolo abilitativo per lavoro (autonomo o subordinato), altrimenti per il cittadino extracomunitario scatta l’obbligo di lasciare l’Italia. Lo precisa il Tar Trentino con la sentenza n. 47 dell’11 febbraio 2011.È vero: la perdita del posto non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario (articolo 22, comma 11, Dlgs 286/98), che ben può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del titolo e comunque per non meno di sei mesi. Ora, il permesso di soggiorno per attesa occupazione permette sì la permanenza in Italia oltre il termine fissato dal titolo originario, ma non può essere poi rinnovato con la stessa causale: si violerebbe, altrimenti, la disciplina sull’immigrazione che è fondata sulle quote d’accesso e che impone la titolarità di un lavoro retribuito che consenta una vita decorosa. Né l’amministrazione dispone di alcun potere discrezionale in tal senso.Va inoltre escluso che la normativa italiana integri una violazione dell’articolo 8 della convenzione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro 143/75 (ratificata in Italia dalla legge 158/81): l’eventuale perdita del posto di lavoro per l’extracomunitario configura soltanto una novazione del titolo di soggiorno, lasciandone inalterata la durata; altra cosa è se l’auspicato posto di lavoro non arriva: per soggiornare legalmente in Italia l’extracomunitario è tenuto a dimostrare di avere un alloggio adeguato e di disporre di un reddito (lecito) al di sopra del minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla spesa sanitaria.