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STALKING: Accanirsi sull’auto della ex รจ atto persecutorio

È sufficiente che la condotta intimidatoria dell’agente provochi alla vittima un grave turbamento affinché si configuri il reato di atti persecutori previsto e punito dall’articolo 612 bis, introdotto di recente dal dl 11/2009, convertito dalla legge 38/2009. Il reato di stalking non può essere una duplicazione di quello preesistente di lesioni personali: per integrarlo risulta dunque sufficiente l’effetto destabilizzante ascrivibile alla condotta incriminata anche senza l’accertamento di uno stato patologico dell’offeso che invece risulta necessario per contestare l’illecito di cui all’articolo 582 Cp. Né rileva che il persecutore abbia preso di mira i beni e non la persona della vittima. Lo precisa la sentenza n. 8832 del 7 marzo 2011 emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione.

Ansia e paura
Confermato a carico dell’indagato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex. Che l’uomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato a perseguitare, prendendosela soprattutto con l’auto della donna parcheggiata in strada: dallo specchietto alla carrozzeria, dai fari al lunotto fino alle gomme, poco o nulla si salva dai danneggiamenti in un crescendo che culmina nell’incendio finale della vettura. La misura interdittiva prevista dal giudice è ritenuta legittima dal momento che la condotta dell’amante “scaricato” ha indotto nella “sua” ex paura e nervosismo nonostante non risulti accertato uno stato d’ansia da un medico specialista: in quel caso, infatti, sarebbe scattato l’ulteriore reato di lesioni personali che può ben essere integrato in caso di malattia psichica e mentale, oltre che fisica. L’accanimento sul veicolo, e poi sulla porta di casa e contro il sistema di allarme, denota da parte dell’indagato un atteggiamento indubbiamente persecutorio: a legittimare l’ordinanza del giudice, insomma, risulta sufficiente che la condotta dell’agente abbia avuto un effetto destabilizzante sulla serenità della vittima.

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