venerdì, Maggio 3, 2024
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DIVORZIO: Assegnazione casa coniugale

Non sempre è possibile l\’assegnazione della casa coniugale al solo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, dovendo valutare il contesto in un quadro più ampio. In materia di divorzio, anche nel vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l\’art. 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, la disposizione del sesto comma di quest\’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l\’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull\’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

SENTENZA PER ESTESO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. CARNEVALE Corrado                             –  Presidente   –
Dott. FORTE     Fabrizio                            –  Consigliere  –
Dott. MACIONE   Luigi                               –  Consigliere  –
Dott. DOGLIOTTI Massimo                             –  Consigliere  –
Dott. GIANCOLA  Maria Cristina                 –  rel. Consigliere  –
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso 6277-2009 proposto da:
             I.R. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata  in  ROMA,
PIAZZA   CAVOUR,  presso  la  CANCELLERIA  CIVILE  DELLA   CORTE   DI
CASSAZIONE,  rappresentata e dall\’avvocato FIERRO  FRANCESCO,  giusta
procura a margine del ricorso;
                                                       – ricorrente –
                               contro
          N.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in  ROMA, VIA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso l\’avvocato ANTONIO
COLAVINCENZO, rappresentato e difeso dall\’avvocato RAINONE  SABATINO,
giusta procura a margine del controricorso;
                                                 – controricorrente –
avverso  la  sentenza n. 4007/2008 della CORTE D\’APPELLO  di  NAPOLI,
depositata il 19/11/2008;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
06/07/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                

 Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29.10-15.11.2007, il Tribunale di Nola dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 20.07.2004, da I.R. e N.C., al quale imponeva di corrispondere alla moglie l\’assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabile. Quanto alla casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, non provvedeva ad assegnarla alla I. e dichiarava inammissibili le ulteriori domande riconvenzionali da costei proposte e volte all\’accertamento della sua comproprietà su detto immobile o, in subordine, alla condanna del coniuge al rimborso degli oneri di spesa da lei sostenuti.

Con sentenza del 14 – 19.11.2008, la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame della I., elevava l\’entità dell\’assegno divorzile ad Euro 400,00 mensili mentre respingeva il motivo d\’impugnazione inerente alla mancata assegnazione della casa coniugale, assegnazione di cui l\’appellante aveva in precedenza beneficiato nel regime separatizio, a tutela dell\’unico figlio della coppia, successivamente deceduto. Contro questa sentenza la I. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo e notificato il 9.03.2009 al N., che ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente iva dichiarata l\’inammissibilità del controricorso del N., per non essere stato depositato l\’avviso di ricevimento inerente alla relativa notificazione, attuata ai sensi dell\’art. 149 c.p.c..

A sostegno del ricorso la I. denunzia, con conclusiva formulazione del quesito di diritto “Violazione dell\’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione alla L. n. 898 del 1970, art. 6 e successive modificazioni ed integrazioni”.

La ricorrente censura il diniego di assegnazione della casa coniugale, sostenendo che tale beneficio spetta al coniuge economicamente più debole anche nel caso di assenza di figli. Il motivo non ha pregio.

In materia di divorzio, anche nel vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, il cui art. 11 ha sostituito la L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, la disposizione del comma 6 di quest\’ultima norma, in tema di assegnazione della casa familiare, non attribuisce al giudice il potere di disporre l\’assegnazione a favore del coniuge che non vanti alcun diritto – reale o personale – sull\’immobile e che non sia affidatario della prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri. Tale assegnazione, pertanto, non può essere disposta come se fosse una componente dell\’assegno di divorzio, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità in ragione del relativo esito e dell\’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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