Un condominio di dodici unità abitative ha un lastricato solare di proprietà esclusiva di due condomini, che se lo dividono al 50% ciascuno. I due proprietari esclusivi del lastricato vorrebbero costruire, nel rispetto del Prg, un pergolato mobile, che da un lato aumenterebbe la fruibilità del terrazzo, dall’altro consentirebbe di fare una profonda manutenzione che ne garantirebbe una perfetta funzionalità.
Tale trasformazione necessita dell’autorizzazione dei condomini?
RISPOSTA
Nel quesito non viene chiarito come sia strutturato il pergolato mobile di cui si fa menzione.
In ogni caso, se non si tratta di una vera e propria costruzione sull’ultimo piano si è fuori dalla disciplina di cui all’articolo 1127 del Codice civile, norma che stabilisce che per ogni sopraelevazione è necessario rispettare una serie di limiti, pagare un’indennità agli altri condomini e modificare le tabelle millesimali. Diversamente, nel caso di specie, sembrerebbe di essere di fronte ad un manufatto che non abbia le caratteristiche di una costruzione e quindi di una sopraelevazione.
In questo caso, i limiti potrebbero essere soltanto quelli relativi al decoro architettonico dell’edificio, nel caso in cui il manufatto sia visibile dall’esterno e leda le linee estetiche dello stabile.
Sicuramente potrebbe essere opportuno acquisire preventivamente l’autorizzazione di tutti i condomini.
DAL SOLE 24 ORE DEL 26 SETTEMBRE 2011