sabato, Maggio 4, 2024
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CASSA PREVIDENZA “COMMERCIALISTI”: Illegittima contributo solidarietà sulle pensioni degli iscritti

        

Va preliminarmente rigettata l\’eccezione di tardività del ricorso, giacchè la
sentenza impugnata venne pubblicata il 12 dicembre 2009 ed il ricorso fu
consegnato all\’ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2010; Questa
Corte ha infatti già deciso la questione con la sentenza n. 25212 del
30/11/2009, con cui si è affermato “In materia di trattamento previdenziale, gli
enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare – in funzione
dell\’obbiettivo di assicurare l\’equilibrio di bilancio e la stabilità della
gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall\’incidere sui criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella
specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato
in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti
incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in
relazione “alle anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il
trattamento medesimo – e lesivi dell\’affidamento dell\’assicurato a conseguire
una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi
versati”….
 
SENTENZA PER ESTESO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA
CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Sentenza 20.6.2012 N.
10280

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 30050-2010 proposto
da:

vari – ricorrenti –

contro

CASSA NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA A FAVORE dei DOTTORI

COMMERCIALISTI, – controricorrente –

avverso la sentenza n. 3381/2009 della CORTE D\’APPELLO di ROMA,
depositata il 12/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

Fatto

Con la sentenza impugnata la Corte d\’appello di Roma, riformando la
statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da S.C. ed altri nei
confronti della Cassa Nazionale Previdenza Assistenza Dottori Commercialisti,
per la declaratoria di illegittimità dell\’applicazione, da parte della Cassa,
del contributo di solidarietà sulle pensioni in godimento;

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con due motivi, la Cassa
resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta
fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

Va preliminarmente rigettata l\’eccezione di tardività del ricorso, giacchè
la sentenza impugnata venne pubblicata il 12 dicembre 2009 ed il ricorso fu
consegnato all\’ufficiale giudiziario per la notifica il 10 dicembre 2010;

Questa Corte ha infatti già deciso la questione con la sentenza n. 25212 del
30/11/2009, con cui si è affermato “In materia di trattamento previdenziale,
gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare – in
funzione dell\’obbiettivo di assicurare l\’equilibrio di bilancio e la stabilità
della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall\’incidere sui criteri di
determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella
specie, un contributo di solidarietà ) su un trattamento che sia già
determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti
incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” – che è stabilito in
relazione “alle anzianità già maturate”, le quali concorrono a determinare il
trattamento medesimo – e lesivi dell\’affidamento dell\’assicurato a conseguire
una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi
versati”.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio
alla medesima Corte d\’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese
del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese, alla Corte d\’appello di Roma in diversa composizione.

Cosଠdeciso in Roma, il 29 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

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