venerdì, Maggio 3, 2024
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COMPENSO AMMINISTRATORI: E’ il Comune ad informare

        

 

Sono un consigliere
comunale in un paese di quasi 15 mila abitanti. Ho intenzione di chiedere agli
uffici finanziari del nostro Comune il dettaglio degli importi percepiti dal
sindaco, dagli assessori e da tutti i consiglieri, per pubblicarli sugli organi
di informazione locali al fine di informare i cittadini. Tale mia iniziativa è
stata valutata da alcuni esperti come illegale. Comportandomi in questo modo,
mi renderei responsabile di un eventuale reato di violazione della privacy?

W.A.  ASCOLI PICENO

RISPOSTA

I consiglieri comunali vantano un peculiare diritto di
accesso alla documentazione amministrativa detenuta o formata dall’ente locale
di appartenenza, che si estende a “tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato”, salvo l’obbligo del segreto d’ufficio nei casi stabiliti
dalla legge (articolo 43, comma 2, del Tuel, testo unico enti locali). Sotto
questo profilo, gli emolumenti corrisposti dall’ente locale agli amministratori
e agli altri membri della compagine consiliare sono riconducibili al novero
delle informazioni alle quali ogni consigliere è legittimato ad accedere per l’esercizio
del proprio mandato.

Tale regime di piena conoscibilità dei dati non subisce eccezioni
per effetto del Codice privacy (Dlgs 196/2003), posto che le norme sulla
protezione dei dati personali considerano di rilevante interesse pubblico i
trattamenti di dati effettuati per l’espletamento di funzioni di controllo
della rispondenza dell’attività amministrativa a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia, attribuite dalla legge a soggetti
pubblici, compresi i consiglieri comunali (articolo 67, comma 1, lettera a, del
Dlgs 196/2003).

Un’altra norma del Codice privacy – derivata dalla recente “riforma
Brunetta” della PA – impone a ciascuna amministrazione di rendere accessibili “le
notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a
una funzione pubblica e la relativa valutazione” (articolo 19, comma 3-bis,
introdotto dall’articolo 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183). L’esigenza
fondamentale di trasparenza degli emolumenti pubblici è infine sancita  espressamente da una disposizione contenuta
nel decreto attuativo della “riforma Brunetta”, in forza della quale ogni
Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in
apposita sezione di facile accesso e consultazione (denominata “Trasparenza,
valutazione e merito”) una serie di dati personali di diversi ruoli pubblici,
inclusi “i curricula e le
retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo” (articolo11, comma 8, lettera h, del dlgs 27 ottobre 2009,
n.150).

Il composito quadro normativo illustrato, se, da un lato,
conferma il regime di piena conoscibilità dei dati reddituali degli organi di
governo locale da parte del consigliere comunale, dall’altro rende evidente l’illegittimità
della successiva operazione di diffusione mediatica programmata dal lettore. Il
corretto espletamento del mandato consiliare, infatti, deve ritenersi confinato
alla facoltà del “public servant” di compulsare l’amministrazione di
appartenenza ad adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati sul proprio
sito web, in conformità alla normativa “Brunetta”.

Non sono invece consentite, in mancanza di apposita
previsione di legge, forme di diffusione autonoma delle retribuzioni “pubbliche”
a mezzo di testate giornalistiche o siti web diversi da quello istituzionale
dell’ente locale. Tali condotte esporrebbero il consigliere e i media referenti
alle sanzioni per illegittimo trattamento dei dati personali (articolo 15 del
Dlgs 196/2003).

DAL SOLE 24 ORE DEL
15 OTTOBRE 2012

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