giovedì, Maggio 2, 2024
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CONDOMINIO: La polizza assicurativa è decisa dall’assemblea

Due
ragazzi che abitano nel condominio, rincorrendosi, hanno sbattuto la faccia e
mani nel portone in vetro dell’androne della scala : il vetro si è rotto
procurando loro ferite e lesioni. L’avvocato diparte ha inviato
all’amministratore condominiale richiesta dell’assicurazione ( mai stipulata ).
L’amministratore ha convocato un’assemblea di scala per costringerci a prendere
un legale. Cosa fare visto che i ragazzi hanno provocato la rottura del vetro e
si sono feriti giocando? E’ l’amministratore a doversi trovare un avvocato?

L’amministratore
doveva interessarsi in passato e proporre in assemblea condominiale la stipula
di una polizza assicurativa?

Se
non lo ha fatto, ne è responsabile? Era sua cura far mettere / proporre vetri
antinfortunistica?

Ci
sono concorsi di colpa?

Santo Pocorobba – PALERMO

R I S P O ST A

Con
sentenza del 3 aprile 2007, n. 8233, la Cassazione ha puntualizzato che il
contratto di assicurazione delle parti comuni non rientra tra i contratti che
l’amministratore può sottoscrivere in forza dei propri poteri conservativi di
cui all’articolo 1130, n. 4. Quest’ultima disposizione si riferisce infatti all’obbligo dell’amministratore di eseguire
interventi conservativi ( e cioè di manutenzione dei muri portanti, dei tetti,
dei lastrici solari, eccetera ), o interventi giudiziali controterzi, che
possono mettere a ” rischio la sicurezza dell’edificio ” . E, dunque, senza
espresso mandato dell’assemblea o senza una specifica disposizione del
regolamento condominiale, l’amministratore non è tenuto a stipulare una polizza
assicurativa per la responsabilità civile del condominio.

Alla
specie non può neanche applicarsi la disposizione di cui all’articolo 1129,
terzo comma, per il quale, l’assemblea può subordinare la nomina
dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale
di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti
nell’esercizio del mandato da parte dell’amministratore. E, infatti, per tale
disposizione la polizza in questione ha ad oggetto la responsabilità civile
individuale dell’amministratore.

Nel
caso del lettore, sembra comunque doversi applicare la disposizione di cui
all’articolo 2051 del Codice civile, sulla responsabilità da custodia, per il
quale – ” ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in
custodia, salvo che provi il caso fortuito ” – e non la normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81 / 08. In tale contesto, la
responsabilità esclusiva o concorrente dei due ragazzi – se minori, dei loro
genitori a norma dell’articolo 2048 – può costituire prova liberatoria, totale
o parziaria, degli obblighi di custodia del condominio, con conseguente esonero
totale o parziale di responsabilità.

In
ogni caso, per la installazione di vetri infrangibili, l’amministratore avrebbe
dovuto ottenere l’autorizzazione dell’assemblea, essendogli inibita la
manutenzione straordinaria non urgente ( articolo 1135, penultimo comma, Codice
civile ).

Da” Il Sole 24 Ore “ del 28
luglio 2014

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