lunedì, Aprile 29, 2024
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DIRITTO MILITARE: No al giudizio disciplinare prima della conclusione di quello penale



 

Il militare va tenuto indenne da iniziative disciplinari fino alla cristallizzazione di un giudicato penale.


L\’interessante
sentenza del Tar Lecce, la n° 2550/2013, pone in risalto i seguenti
principi generali nell\’ambito di un procedimento disciplinare:


a)
l\’esercizio della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente
dell\’amministrazione -per fatti penalmente rilevanti e risalenti ad
epoca precedente- è assoggettato alla regola “tempus regit actum”,


b)
il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale,
deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all\’incolpato
entro 90 giorni dalla data in cui l\’amministrazione ha avuto conoscenza
integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo
concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione,


c)
l\’opzione della Pubblica Amministrazione di attendere il passaggio in
giudicato della pronuncia conclusiva del giudizio sulla penale
responsabilità del dipendente prima di esercitare l\’azione disciplinare
costituisce decisione non censurabile sotto il profilo della tempistica
procedimentale, rappresentando una scelta di totale garanzia nei
riguardi del militare, tenuto opportunamente indenne da iniziative
disciplinari fino alla cristallizzazione di un giudicato penale,


d)
gli appartenenti all\’Arma dei Carabinieri sono assoggettati a vincolo
di dipendenza gerarchica nei confronti del Comandante Generale
dell\’Arma, ma sono organicamente incardinati nell\’Amministrazione della
Difesa con ogni conseguenza in tema di potestà della Amministrazione di
assumere decisioni che incidono sul rapporto di impiego,


e)
la decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle
seguenti autorità: ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e
carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale
dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione
del luogo di residenza dell\’interessato; in caso di corresponsabilità
tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più
elevato in grado o del più anziano; in caso di corresponsabilità con
militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).,


f)
la sentenza definitiva di proscioglimento di un imputato per una causa
di estinzione del reato quale la prescrizione lascia intatta sul tappeto
la questione della antigiuridicità del comportamento ascritto
all\’incolpato,


g) la p.a.




titolare della potestà disciplinare nei confronti di un dipendente
esercita correttamente le sue prerogative anche quando, in seguito ad un
giudicato penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione del
reato, infligge una sanzione basandosi sulla deteriore connotazione
attribuita alla condotta sul piano morale o disciplinare senza
trasformare il procedimento di disciplina in un quarto grado di
giudizio,


In punto di fatto è accaduto quanto segue.
L\’appuntato
scelto G. è stato sottoposto a procedimento disciplinare conclusosi con
l\’irrogazione della sanzione di stato della perdita del grado per
rimozione; il ricorrente avanti il Tar per fatti risalenti al periodo in
cui prestava servizio alle dipendenze del Nucleo Radiomobile del
Comando Compagnia Carabinieri di T., veniva iscritto nel registro degli
indagati in data 9 giugno 2003 con l\’accusa di corruzione per atti
contrari ai doveri di ufficio, reato che la Procura della Repubblica
competente per territorio assumeva continuato ed in concorso con altri
soggetti.


L\’interessato veniva quindi rinviato a giudizio
unitamente ad altri imputati per rispondere del reato di cui agli artt.
81, 110 e 319 c.p. per avere, nella qualità di Carabinieri in servizio
presso il Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia C, in
attuazione di un medesimo disegno criminoso diretto alla realizzazione
di un medesimo fine, di cui erano tutti ben consapevoli, ricevuto da R.,
esercente attività di recupero e smaltimento di rifiuti allo stato
liquido ed in concorso con lo stesso, denaro e altre utilità per
compiere atti contrari ai doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà
propri della loro funzione, omettendo i dovuti controlli ed accertamenti
sulle attività di illecito smaltimento di rifiuti svolte dal Ro. e
ponendo in essere per converso una serie di attività, tra cui
pedinamenti, appostamenti e sequestri di mezzi in uso ai suoi
concorrenti, volte ad ostacolare agli stessi l\’esercizio dell\’attività
di autotrasportatori dei reflui agevolando in tal modo il Ro.
nell\’espletamento della medesima attività”.


Nei confronti
del ricorrente veniva poi pronunciata sentenza di non luogo a procedere
in relazione al reato ascrittogli per essere lo stesso estinto per
intervenuta prescrizione; la sentenza in argomento resa dal Tribunale di
L nel 2009, veniva confermata in grado di appello nel 2011 e diventava
irrevocabile a seguito di sentenza della Corte di Cassazione del 2012.
In
data 16 luglio 2012 il Comandante della Legione Carabinieri P. ordinava
l\’avvio nei confronti dell\’odierno ricorrente di un\’inchiesta formale
di carattere disciplinare: indi al G veniva notificato atto di
contestazione degli addebiti in sede disciplinare.


La
Commissione di Disciplina concludeva l\’attività istruttoria nella seduta
del 25 ottobre 2012 ed esprimeva nei riguardi dell\’appuntato scelto G.
giudizio di non meritevolezza alla conservazione del grado: sulla scorta
di tali conclusioni, la Direzione Generale del Personale Militare
presso il Ministero della Difesa, ritenute ininfluenti le difese del
ricorrente e condivise le valutazioni della Commissione di Disciplina,
irrogava nei confronti del medesimo la sanzione della perdita del grado
per rimozione per motivi disciplinari ai sensi degli artt. 861, comma 1,
lett. d), e 867, comma 6 del d. lgs 66/10, con conseguente cessazione
dal servizio permanente.
La sanzione disciplinare è stata
impugnata dal militare per le seguenti ragioni: omessa applicazione alla
fattispecie -ratione temporis- della legge 1167/61; erronea
applicazione del codice dell\’ordinamento militare, di cui al d. lgs
66/10, violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 delle
preleggi, violazione degli artt. 3, 24, 25 Cost., difetto di
istruttoria, di motivazione e di travisamento dei fatti.


Altresì
per violazione e falsa applicazione dell\’art. 5 comma 4 legge 97/01,
violazione e falsa applicazione dell\’art. 1392, commi 1 e 3 del Codice
dell\’Ordinamento Militare, violazione dei termini di avvio e conclusione
dell\’azione disciplinare, carenza di potere ed inesistenza dell\’atto
amministrativo ai sensi dell\’art. 21 septies 241/90, violazione dei
termini di svolgimento dell\’inchiesta stabiliti dall\’Amministrazione
militare, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di
cui all\’art. 97 Cost., contraddittorietà manifesta;
Inoltre
per violazione e falsa applicazione dell\’art. 923, commi 1 e 4, codice
dell\’ordinamento militare, difetto di competenza del Ministero della
Difesa in ordine all\’adozione del provvedimento di cessazione dal
servizio disposto nei confronti del ricorrente, nullità del
provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell\’art. 21
septies legge 241/90;
Ancora, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 38 e 39 legge 1168/61, violazione e falsa
applicazione dell\’art. 1378,comma 1 lettera i) del codice
dell\’ordinamento militare, violazione e falsa applicazione dell\’art. 133
c.p., violazione delle norme attributive di competenza territoriale in
ordine all\’espletamento del procedimento disciplinare nei confronti del
ricorrente.


In aggiunta, violazione e falsa applicazione
dell\’art. 861, comma 1 lettera d) cod. ord. mil., contraddittorietà
manifesta, omessa valutazione autonoma dei fatti costituenti presupposto
dell\’azione disciplinare. violazione e falsa applicazione dell\’art.
1370 del cod. ord. mil., violazione del principio di imparzialità e buon
andamento di cui all\’art. 97 cost., difetto di istruttoria e
travisamento, violazione e falsa applicazione dell\’art. 1355 cod. ord.
mil., omissione del necessario giudizio di proporzionalità tra fatti
addebitati, stato di servizio e caratteristiche soggettive
dell\’incolpato, e sanzione applicata, manifesta abnormità della
decisione amministrativa, difetto di motivazione, sviamento di potere.


Infine
per violazione e falsa applicazione dell\’art. 1387 cod. ord. mil.,
violazione del principio di trasparenza amministrativa, violazione dei
canoni di buon andamento e imparzialità, di cui all\’art. 97, violazione
delle prerogative difensive dell\’incolpato in seno al procedimento
disciplinare.
Si sono costituiti in giudizio la Legione
Carabinieri P., la Compagnia Carabinieri di T., il Comando Provinciale
Carabinieri di L., nonché il Ministero della Difesa per resistere al
ricorso del quale hanno chiesto il respingimento nel merito.


Il
ricorso e la sentenza reiettiva del Tar, ci aiutano in buona sostanza a
comprendere alcuni capisaldi della complessiva disciplina del
procedimento disciplinare i quali, valorizzati nella loro portata,
fungono da ausilio nell\’ organizzazione di una corretta linea difensiva
che si renda necessaria in occasione dell\’avvio di analoghi
procedimenti.


Fonte: Diritto militare. No al procedimento disciplinare finché non si è concluso il giudizio penale
(www.StudioCataldi.it)

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