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AUTORICICLAGGIO: Dal 4 dicembre 2014 รจ legge

Nella seduta di giovedรฌ 4 dicembre 2014, l\’aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). L\’introduzione di
questo reato รจ stata necessaria per colmare una lacuna normativa del
nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, cosรฌ come
formulato dall\’art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o
altre utilitร  provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro
soggetto, mentre nessuna sanzione รจ (era) prevista per chi ricicla in
prima persona , cioรจ sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilitร  provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha
concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l\’identificazione della loro
provenienza delittuosa.




Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio
l\’autore del reato presupposto comportava una violazione del principio
del ne bis in idem sostanziale in quanto il reo avrebbe subito una
doppia punizione per un medesimo fatto, perciรฒ fino all\’introduzione
dell\’art. 648-ter.1 l\’autoriciclaggio costituiva un post factum non
punibile.


Il soggetto attivo del nuovo reato di
autoriciclaggio รจ, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a
commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato
proprio.


La condotta tipica consiste nell\’impiegare,
sostituire o trasferire in attivitร  economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilitร 
provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da
ostacolare concretamente l\’identificazione della loro provenienza
delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attivitร  delittuose รจ
una comportamento “naturaleโ€ da parte dell\’autore del reato (d\’altronde
nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso), il
legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale
incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di
criminalitร  organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un
eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilitร  del
reimpiego di denaro, beni ed altre utilitร  ai soli casi di investimento
in attivitร  economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il
legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora piรน preciso stabilendo, al
quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che “fuori dei casi di cui ai
commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i
beni o le altre utilitร  vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personaleโ€. Spetterร  alla giurisprudenza definire i concetti
di “mera utilizzazioneโ€ e di “godimento personaleโ€. Un possibile esempio
di non punibilitร  per “godimento personaleโ€ puรฒ essere il caso di Tizio
che, dopo aver rubato un\’automobile, sostituisce la targa e i numeri di
telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane.


Per
il principio di specialitร  dovrebbe essere escluso il concorso tra il
delitto di autoriciclaggio e quello di associazione di tipo mafioso ex
art. 416-bis aggravato dalla circostanza prevista dal sesto comma dello
stesso art. 416-bis (“Se le attivitร  economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o
in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metร โ€).
Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 febbraio โ€“ 13 giugno
2014, n. 25191), dopo aver escluso il concorso tra il delitto di
riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o illecito reimpiego (art. 648-ter c.p.)
e quello di partecipazione ad un\’associazione di tipo mafioso quando la
contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o
utilitร  provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, ha
stabilito che “il delitto di associazione mafiosa รจ di per sé idoneo a
produrre proventi illecitiโ€ e che “l\’aggravante di cui all\’art. 416-bis,
sesto comma, c.p. รจ configurabile nei confronti dell\’associato che
abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte
sua, di successivo reimpiegoโ€.


Riguardo il trattamento
sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio รจ punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il
secondo comma dell\’art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che
comporta l\’applicazione della pena della reclusione da uno a quattro
anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto รจ
un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto รจ stato commesso con
modalitร  mafiose o al fine di agevolare l\’attivitร  delle associazioni di
tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto
comma prevede una circostanza aggravante che comporta l\’aumento della
pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell\’esercizio di
un\’attivitร  bancaria o finanziaria o di altra attivitร  professionale. Il
sesto comma prevede, inoltre, un\’altra circostanza attenuante โ€“ ad
effetto speciale โ€“ che comporta la diminuzione della pena fino alla metร 
per fino alla metร  per chi si sia efficacemente adoperato per evitare
che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare
le prove del reato e l\’individuazione dei beni, del denaro e delle altre
utilitร  provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai
sensi dell\’art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne
costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persone estranee al reato e quando ciรฒ non sia possibile, il giudice
dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilitร  delle quali il
reo ha la disponibilitร , anche per interposta persona, per un valore
equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.


Si
applica, infine, l\’ultimo comma dell\’art. 648 c.p. (“Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando l\’autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non รจ imputabile o non รจ punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilitร  riferita a tale delittoโ€).

Vai al testo del DDL approvato dal senato: “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti allโ€™estero nonché per il
potenziamento della lotta allโ€™evasione fiscale. Disposizioni in materia
di autoriciclaggio”


Fonte: L\’autoriciclaggio
(www.StudioCataldi.it)

A rendere storica questa giornata legislativa non cโ€™รจ solo
lโ€™approvazione della Riforma del Lavoro, cosiddetto Jobs Act, ma anche
il vaglio al Senato per lโ€™ultimo, decisivo voto, sul Disegno di Legge sul rientro di capitali, titolato “disposizioni
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti allโ€™estero
nonché per il potenziamento della lotta allโ€™evasione fiscale.
Disposizioni in materia di auto riciclaggioโ€
.


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