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AUTORICICLAGGIO: Dal 4 dicembre 2014 è legge

Nella seduta di giovedì 4 dicembre 2014, l\’aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che introduce nel codice penale il delitto di autoriciclaggio (art. 648-ter.1). L\’introduzione di
questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del
nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come
formulato dall\’art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o
altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro
soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in
prima persona , cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha
concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l\’identificazione della loro
provenienza delittuosa.




Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio
l\’autore del reato presupposto comportava una violazione del principio
del ne bis in idem sostanziale in quanto il reo avrebbe subito una
doppia punizione per un medesimo fatto, perciò fino all\’introduzione
dell\’art. 648-ter.1 l\’autoriciclaggio costituiva un post factum non
punibile.


Il soggetto attivo del nuovo reato di
autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a
commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato
proprio.


La condotta tipica consiste nell\’impiegare,
sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie,
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da
ostacolare concretamente l\’identificazione della loro provenienza
delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è
una comportamento “naturale” da parte dell\’autore del reato (d\’altronde
nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso), il
legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale
incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di
criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un
eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del
reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento
in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il
legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al
quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che “fuori dei casi di cui ai
commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i
beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al
godimento personale”. Spetterà alla giurisprudenza definire i concetti
di “mera utilizzazione” e di “godimento personale”. Un possibile esempio
di non punibilità per “godimento personale” può essere il caso di Tizio
che, dopo aver rubato un\’automobile, sostituisce la targa e i numeri di
telaio e poi la utilizza per le sue esigenze quotidiane.


Per
il principio di specialità dovrebbe essere escluso il concorso tra il
delitto di autoriciclaggio e quello di associazione di tipo mafioso ex
art. 416-bis aggravato dalla circostanza prevista dal sesto comma dello
stesso art. 416-bis (“Se le attività economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o
in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà”).
Infatti, la Cassazione a Sezioni Unite (sent. 27 febbraio – 13 giugno
2014, n. 25191), dopo aver escluso il concorso tra il delitto di
riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o illecito reimpiego (art. 648-ter c.p.)
e quello di partecipazione ad un\’associazione di tipo mafioso quando la
contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o
utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, ha
stabilito che “il delitto di associazione mafiosa è di per sé idoneo a
produrre proventi illeciti” e che “l\’aggravante di cui all\’art. 416-bis,
sesto comma, c.p. è configurabile nei confronti dell\’associato che
abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte
sua, di successivo reimpiego”.


Riguardo il trattamento
sanzionatorio, il delitto di autoriciclaggio è punito con la reclusione
da due a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. Il
secondo comma dell\’art. 648-ter.1 prevede una circostanza attenuante che
comporta l\’applicazione della pena della reclusione da uno a quattro
anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto presupposto è
un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni. Tuttavia, se il delitto presupposto è stato commesso con
modalità mafiose o al fine di agevolare l\’attività delle associazioni di
tipo mafioso si applicano le pene previste dal primo comma. Il quinto
comma prevede una circostanza aggravante che comporta l\’aumento della
pena fino ad un terzo quando i fatti sono commessi nell\’esercizio di
un\’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Il
sesto comma prevede, inoltre, un\’altra circostanza attenuante – ad
effetto speciale – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà
per fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare
che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare
le prove del reato e l\’individuazione dei beni, del denaro e delle altre
utilità provenienti dal delitto. In ogni caso, la condanna comporta, ai
sensi dell\’art. 648-quater c.p., la confisca dei beni che ne
costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a
persone estranee al reato e quando ciò non sia possibile, il giudice
dispone la confisca di denaro, beni o delle altre utilità delle quali il
reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore
equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.


Si
applica, infine, l\’ultimo comma dell\’art. 648 c.p. (“Le disposizioni di
questo articolo si applicano anche quando l\’autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”).

Vai al testo del DDL approvato dal senato: “Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il
potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia
di autoriciclaggio”


Fonte: L\’autoriciclaggio
(www.StudioCataldi.it)

A rendere storica questa giornata legislativa non c’è solo
l’approvazione della Riforma del Lavoro, cosiddetto Jobs Act, ma anche
il vaglio al Senato per l’ultimo, decisivo voto, sul Disegno di Legge sul rientro di capitali, titolato “disposizioni
in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero
nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale.
Disposizioni in materia di auto riciclaggio”
.


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