Compete al
responsabile dell’area economico-finanziaria, in un Comune di 6.000 abitanti,
in assenza del segretario comunale (prima a scavalco e poi titolare), per
l’anno 2012, con indennità per il tempo d’incarico, sostituire il segretario
stesso (nell’espletamento di funzioni di responsabile di altre aree) al fine di
garantire la continuità della gestione dell’ente, limitatamente al periodo di
assenza temporanea o impedimento, in mancanza di alcuna previsione nella
deliberazione di giunta comunale (atto d’indirizzo sulla quantificazione della
retribuzione di posizione da corrispondere al personale incaricato di funzioni
dirigenziali), oppure ciò può essere valutato per l’indennità di risultato in
assenza di nucleo di valutazione e retribuzione di posizione al minimo, per
carenza di fondi sul bilancio di previsione?
Qualora sia
adito il giudice del lavoro, è possibile che l’indennità di risultato possa
essere quantificata sulla scorta di valutazione di anni precedenti e valutata
ai fini previdenziali?
G. P. – ENNA
R I S P O S T A
Si ritiene che il caso prospettato
debba rientrare nell’ambito del ciclo di programmazione e valutazione della
performance previsto dall’articolo 4 del Dlgs 150/2009, che dev’essere
elaborato dall’organo di indirizzo politico (giunta) su base triennale, e con
scansione annuale in base agli obiettivi da conseguire da parte dell’ente (e
individualmente da parte dei singoli responsabili organizzativi).
In una
situazione di particolare emergenza organizzativa, come quella descritta,
l’organo di indirizzo politico può introdurre nella programmazione uno
specifico obiettivo da conseguire da parte del responsabile finanziario, per
supportare le necessità istituzionali venutesi a determinare, riferibile a un
arco di tempo determinato e correlato alle risorse disponibili. Secondo
l’articolo 5 del Dlgs 150/2009, tale piano è condizione indispensabile per
l’erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili. Nel caso
specifico, pertanto, la mancata adozione di un qualsiasi atto di indirizzo in
materia preclude il riconoscimento economico al responsabile finanziario e,
nell’ipotesi di controversia di lavoro, determina l’assenza del presupposto
giuridico-normativo indispensabile per la sua ammissibilità. In conclusione, si
è dell’avviso che, nella situazione descritta, il giudice del lavoro non
potrebbe procedere ad alcun accertamento del diritto.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DELL’8 DICEMBRE
2014