mercoledì, Maggio 8, 2024
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CODICE DELLA STRADA: Eccesso di velocità, multe da notificare in tempi certi

Ho ricevuto una
serie di contravvenzioni per eccesso di velocità sul cavalcavia del Ghisallo, a
Milano. Il problema, di dominio pubblico, è stato affrontato sotto vari aspetti,
ma quello principale è che le multe vengono notificate parecchi mesi dopo
l’infrazione e si rischia di ricevere decine di multe se si percorre
abitualmente quella strada.

Ho intenzione di
fare ricorso presso il giudice di pace con le mie motivazioni, ma quello che mi
sembra evidente è che stata applicata da parte del comune di Milano
un’interpretazione a suo favore della legge: le contravvenzioni dovrebbero
essere notificate entro 90 giorni dalla data dell’infrazione, ma il Comune le
“accerta” mesi dopo e da quella data vorrebbe far partire il conteggio dei 90
giorni. Voi indicazioni utili alla presentazione del ricorso.

D. C. – MILANO

R I S P O S T A

La prassi adottata dal Comune di
Milano, di far decorrere il termine di novanta giorni per la contestazione
degli illeciti tramite sistema remoto,non dalla data di commissione degli
stessi, bensì da quella in cui gli operatori visionano i fotogrammi ed
associano i dati della targa a quelli del proprietario del veicolo (o obbligato
in solido), ha suscitato non poche perplessità, anche da parte della locale
prefettura che, in merito alla questione, ha ritenuto di porre un quesito al
ministero dell’Interno.

Il Viminale, nel
condividere tali perplessità, ha evidenziato che le ragioni che possono
legittimare gli enti in cui appartengono gli organi accertatori a superare i
limiti temporali sanciti dall’articolo 201 del Codice della strada non possono
che dipendere da fattori esterni e non da prassi organizzative interne. A
suffragio di tale assunto, sostiene il Ministero, soccorre anche la lettura del
comma 1 del citato articolo, nel quale è indicato chiaramente che “qualora
l’effettivo trasgressore o altro soggetto obbligati in solido sia identificato
successivamente alla commissione della violazione, la notificazione può essere
effettuata dagli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risulti dai
pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del
veicolo, o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in
grado di provvedere alla loro identificazione”.

Pertanto, in
linea di principio, secondo il parere del ministero, salva la necessità di
acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la
decorrenza dei termini non può che
essere individuato in quello della commessa violazione, pur se “fattori
esterni” potrebbero legittimare gli enti a superare tali limiti. Risulta che
qualche Comune, per giustificare tali prassi, abbia adottato quale motivazione
l’alto numero di infrazioni che renderebbe impossibile notificare tutti i
verbali entro i termini, ma le prime indicazioni della giurisprudenza
evidenziano che la notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e
inequivocabile.

In tal senso si
è espresso il giudice di pace di Milano, Francesco Rocca che, con la sentenza
13347, depositata il 20 novembre 2014, ha accolto il ricorso avverso un verbale
per violazione dei limiti di velocità commessa nel mese di aprile in Milano,
rilevata sul cavalcavia del Ghisallo, notificato nel mese di luglio. In particolare,
il giudice di pace ha evidenziato che la Corte costituzionale, con la sentenza
n.108 del 17 giugno 1996, per evitare di far ricadere sui cittadini le
lungaggini burocratiche della pubblica amministrazione, ha ritenuto che la
notificazione poteva essere effettuata entro i termini, allora di 150 giorni,
decorrenti non da quello in cui la stessa amministrazione ha in concreto
identificato il soggetto, ma da quello in cui la stessa avrebbe potuto
identificarlo, consultando i pubblici registri o l’archivio nazionale dei
veicoli. Successivamente, in considerazione dell’elevato progresso telematico e
di ricerca dei dati, questo termine è stato ridotto a 90 giorni e per evitare
qualsiasi dilazione ad libitum dei termini, anche dovuti all’eventuale disorganizzazione
della pubblica amministrazione, che si sarebbero comunque ripercossi sul
privato cittadino, è stato ritenuto che i termini decorressero dalla data di
commissione della violazione (sul punto le sentenze della Corte di cassazione
n.12023 del 2000 e n.11335 del 2013).

Dunque, conclude
il giudice di pace, l’interpretazione adottata ha il pregio di far decorrere da
una data certa ed inequivocabile il termine entro il quale la pubblica
amministrazione deve provvedere a notificare al trasgressore il verbale di
accertamento di infrazione, diversamente, ogni Comune d’Italia, accampando una
pluralità di impegni di cui risulterebbe oberato, senza che sia comunque
possibile effettuare un controllo di legittimità sull’operato, potrebbe
dilatare “sine die” il termine di notifica dei verbali di accertamento di
infrazione. Si ritiene auspicabile che l’orientamento giurisprudenziale si
consolidi, in quanto si è del parere che eventuali difficoltà organizzative
della pubblica amministrazione, con conseguenti dilazioni del termine per la
notifica previsto dall’articolo 201 del Cds, non possano essere poste a
discapito del soggetto a cui deve essere notificata la violazione.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 FEBBRAIO
2015

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