Insegno presso
un istituto superiore statale. Vorrei sapere a quali penalizzazioni
pensionistiche vado incontro – avendo
inoltrato richiesta di cessazione dal servizio il 19 dicembre 2014.
Entro il 31
agosto 2015 maturerò: 42 anni di servizio di ruolo, senza soluzione di
continuità, di cui i primi anni presso le scuole elementari statali e gli altri
14 presso istituti d’istruzione superiore di 2° grado; ho 61 anni di età,
essendo nata il 3 agosto 1954.
I. L. – COSENZA
R I S P O S T A
Da quanto esposto nel quesito, si
ritiene che all’atto della cessazione dal servizio, la lettrice non avrà alcuna
penalizzazione sul trattamento pensionistico. Infatti, pur avendo 61 anni alla
data di cessazione dal servizio, e anche se i 42 anni di anzianità contributiva
non fossero derivanti da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi
di assenza dal servizio, di cui all’articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14/12, l’articolo 1, comma 113,
della legge 190/14 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che le “riduzioni
percentuali dei trattamenti pensionistici (per coloro che hanno meno di 62
anni) non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.
Quindi, poiché
la lettrice andrà in pensione nel 2015, in ogni caso, non avrà alcuna riduzione
sul trattamento di quiescenza. In merito alla liquidazione del Trattamento di
fine servizio (Tfr), a legislazione vigente, non è, comunque, prevista alcuna
riduzione.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2 FEBBRAIO
2015